IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Bianco di Castelfranco Emilia", "Colli Imolesi", "Forli'", "Fortana del Taro", "Modena" o "Provincia di Modena", "Ravenna", "Rubicone", "Sillaro" o "Bianco del Sillaro", "Val Tidone", "Emilia" o "dell'Emilia" per i vini prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il decreto dirigenziale 10 aprile 1996 con il quale sono state apportate integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia", "Colli Imolesi", "Forli'", "Fortana del Taro", "Modena" o "Provincia di Modena", "Ravenna, "Rubicone", "Sillaro" o "Bianco del Sillaro", "Val Tidone" e "Emilia" o "dell'Emilia"; Visto il decreto dirigenziale 7 maggio 1996 con il quale e' stata apportata rettifica al decreto dirigenziale 10 aprile 1996 sopra citato; Visto il decreto dirigenziale 5 agosto 1997 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica "Terre di Veleja" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Emilia- Romagna; Visto il decreto dirigenziale 2 ottobre 1998 recante modificazione al decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 sopra citato; Visto in particolare l'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" nella parte in cui prevede la possibilita' di riservare detta indicazione geografica tipica, con la specificazione "Lambrusco bianco", ai vini ottenuti da uve, vinificate in bianco, provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%, potendo concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%; Visto il decreto dirigenziale 12 settembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Daunia", "Murgia", "Salento", "Tarantino", "Valle d'Itria" e "Puglia" per i vini prodotti nel territorio della regione Puglia e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 recante modificazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Daunia", "Murgia", "Salento", "Tarantino", "Valle d'Itria" e "Puglia" sopra citati; Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997 contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Puglia; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del vino D.O.C. "Rosso Barletta", soggetto legittimato ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Daunia" mediante la previsione della possibilita' di produrre la tipologia "Lambrusco Bianco" ottenuta da uve, vinificate in bianco, provenienti dal vitigno Lambrusco, presente nell'ambito aziendale nella misura minima dell'85%, potendo concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia, fino ad un massimo del 15% del totale; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Puglia sulla domanda sopra citata; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione svoltasi nei giorni 15 e 16 ottobre 1998 favorevole alla richiesta avanzata dal Consorzio istante e la proposta di modificare i disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica sopra indicati, formulata da detto Comitato nel modo seguente: per quanto riguarda il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia", prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna, alla dicitura "Lambrusco bianco", riportata all'art. 2 dello stesso, che potrebbe indurre nel consumatore l'erronea supposizione dell'esistenza di un vitigno a bacca bianca contrassegnato con detto nome, devono essere sostituite le diciture equivalenti e di uso alternativo: Lambrusco "vinificato in bianco"; Lambrusco "bianco da uve nere"; "bianco da Lambrusco", da utilizzare nella designazione e presentazione del suddetto vino ad indicazione geografica tipica; per quanto riguarda il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Daunia", deve essere integrato l'art. 2 dello stesso, sia mediante la previsione della tipologia Lambrusco, ottenuto da uve, vinificate in bianco, provenienti dal vitigno Lambrusco Maestri, raccomandato per la provincia di Foggia, presente nell'ambito aziendale per almeno l'85%, potendo concorrere alla produzione di detta tipologia, da sole o congiuntamente, uve dei vitigni a bacca di colore nero, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia, fino ad un massimo del 15%; sia attraverso la possibilita' di indicare, nella designazione e presentazione della tipologia in argomento, la dicitura da scegliere tra quelle alternative sopra riportate; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica sopra indicati in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata al riguardo dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche vengono riconosciute e i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Alla dicitura "Lambrusco bianco" riportata all'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia", approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e modificato con decreti ministeriali 10 aprile 1996, 7 maggio 1996 e 22 gennaio 1998, sono sostituite le seguenti diciture di uso alternativo: "Lambrusco vinificato in bianco" o "Lambrusco bianco da uve nere" o "bianco da Lambrusco".