L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione  dei veicoli  a motore  e  dei natanti  e le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione  della citata legge n. 990/1969,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  24 novembre
1970,  n.   973,  e   le  successive  disposizioni   modificative  ed
integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni  e  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il decreto  legislativo 26  novembre 1991,  n. 393,  recante
norme in materia di assicurazioni  di assistenza, credito, cauzione e
tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita;
  Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti il decreto  ministeriale di ricognizione in  data 26 novembre
1984  nonche' i  decreti ministeriali  in data  20 giugno  1986 e  21
luglio    1993    concernenti   le    autorizzazioni    all'esercizio
dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita e nei rami
danni  rilasciate  alla Assicurazioni  generali  S.p.a.  con sede  in
Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2;
  Visto  il  verbale  dell'assemblea  straordinaria  dei  soci  della
Assicurazioni generali S.p.a.  tenutasi il 27 giugno  1998, nel corso
della quale e' stata deliberata la modifica degli articoli 8, 14, 15,
16, 21, 22, 23, 24, 35, 36, 40 e 46 dello statuto sociale;
  Visto  il decreto  di  omologa  del 22  settembre  1998 emesso  dal
Presidente del tribunale civile e penale di Trieste;
  Considerato   che  non   emergono  elementi   ostativi  in   ordine
all'approvazione del  testo del nuovo statuto  sociale della societa'
di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'   approvato  il   nuovo  testo   dello  statuto   sociale  della
Assicurazioni generali S.p.a., con sede  in Trieste, con le modifiche
apportate agli articoli di seguito indicati:
  art. 8: conferimento al consiglio di amministrazione della facolta'
di aumentare  in una o piu'  volte, per un periodo  massimo di cinque
anni dalla data  della deliberazione assembleare del  27 giugno 1998,
il  capitale sociale,  fino ad  un ammontare  massimo complessivo  di
2.500.000.000.000, e  corrispondente aumento del numero  delle azioni
da riservare  ai dipendenti  della societa', al  fine di  adeguare il
testo statutario alla disposizione di  cui all'art. 134, comma 3, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  art. 14: modifica  del termine di approvazione  del bilancio, entro
il  30  aprile di  ogni  anno,  ai  sensi  dell'art. 11  del  decreto
legislativo  26 maggio  1997, n.  173  e in  ottemperanza al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  articoli 15  e 16: adeguamento  al decreto legislativo  24 febbraio
1998,  n.   58,  delle   disposizioni  in  materia   di  convocazione
assembleare e di rappresentanza in assemblea;
  articoli  21,   22  e  23:   modifica  dei  quorum   costitutivi  e
deliberativi delle  assemblee nel rispetto delle  disposizioni di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  art. 24:  riformulazione della procedura  di votazione dei  soci in
assemblea;
  art. 35:  adeguamento al decreto  legislativo 24 febbraio  1998, n.
58, delle disposizioni  relative ai poteri e doveri  del consiglio di
amministrazione in materia di comunicazioni al collegio sindacale;
  art. 36: introduzione della  possibilita' di adunanze del consiglio
di amministrazione in teleconferenza e videoconferenza;
  art. 40:  nuova procedura per  la nomina del collegio  sindacale in
conformita' al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  art.   46:   introduzione   della  possibilita'   di   assegnazione
straordinaria di utili ai dipendenti.
    Roma, 28 ottobre 1998
                                             Il presidente: Manghetti