IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Lau Joachim, nato il 23 settembre 1945 a Stoccarda, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "rechtsanwalt", rilasciatogli in data 3 dicembre 1976 dal presidente del tribunale di Marburg, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico superando il primo esame di Stato il 20 luglio 1972 ed il secondo il 30 settembre 1976; Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano; Rilevato, tuttavia, che la documentazione prodotta attesta l'acquisizione di conoscenze professionali nei settori del diritto civile e del diritto processuale civile; Considerato, per converso, che l'iscrizione nell'albo degli avvocati autorizza il migrante a svolgere l'attivita' forense anche nei settori penale ed amministrativo e che, pertanto, e' necessario fornire prova del possesso di adeguate conoscenze anche in tali campi, attesa la particolare importanza dell'attivita' di patrocinio legale e la tutela di rango costituzionale riconosciuta al diritto alla difesa; Rilevato che il Lau non ha dimostrato di aver acquisito congrua esperienza professionale nei settori suddetti; Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 16 ottobre 1997; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata; Visto 1'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: 1. Al sig. Lau Joachim, nato il 23 settembre 1945 a Stoccarda, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di "rechtsanwalt" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati". 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto del lavoro; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto internazionale privato; 7) diritto commerciale; 8) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. 3. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1 dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994. 5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Roma, 28 ottobre 1998 Il direttore generale: Hinna Danesi