IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Pistoia Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorita' governativa delle societa' cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione; Considerato che ai sensi dell'art. 2544, terzo comma, del codice civile, modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni perdono personalita' giuridica e si sciolgono di diritto; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore; Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6; Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della societa' cooperativa "Habitat 5" a r.l., con sede a Uzzano (Pistoia), dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e che non ha alcuna attivita' da liquidare; Decreta: La societa' cooperativa "Habitat 5" a responsabilita' limitata, con sede a Uzzano (Pistoia) in via A. Bardelli n. 18, costituita per rogito notaio dott. Francesco Caponnetto in data 7 aprile 1972, repertorio n. 166079, registro societa' n. 2708, tribunale di Pistoia, B.U.S.C. n. 527/119866, e' sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore. Pistoia, 18 settembre 1998 Il direttore: Caruso