IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 23 dicembre  1997, n. 454, che stabilisce interventi
per   la   ristrutturazione    dell'autotrasporto   e   lo   sviluppo
dell'intermodalita', ed in particolare:
  a)  l'art.  1, comma  3,  relativo  all'adozione, con  decreto  del
Ministro dei trasporti  e della navigazione, di  un piano complessivo
delle risorse per la concessione  dei benefici a favore delle imprese
e dei raggruppamenti di imprese;
  b) l'art.  2, che prevede finanziamenti  agevolati per investimenti
innovativi e formazione professionale  delle imprese di autotrasporto
di cose per conto di terzi;
  c) l'art.  6, che detta,  fra l'altro, disposizioni in  ordine alla
presentazione delle  domande di  ammissione ai  benefici di  cui alla
legge in parola;
  d)   l'art.   8,   relativo  all'istituzione   del   Comitato   per
l'autotrasporto  e  l'intermodalita',  che delibera  in  ordine  agli
interventi finanziari previsti dalla citata legge;
  e)  l'art.  10,  commi  1  e 2,  che  disciplina  le  modalita'  di
erogazione dei benefici di cui sopra;
  Visti gli  articoli 92 e  93 del trattato delle  Comunita' europee,
relativi agli aiuti concessi dagli Stati;
  Vista la comunicazione della commissione delle Comunita' europee n.
94/C/72/03 relativa alla disciplina  comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela dell'ambiente;
  Considerate  le  finalita'  della  legge  n.  454/1997,  cosi  come
enunciate,  all'art. 1,  comma  1, ed  in  particolare l'esigenza  di
favorire  l'evoluzione delle  imprese  di autotrasporto  di cose  per
conto di terzi verso forme e modalita' di trasporto piu' efficienti e
di pervenire  ad un maggior  livello di sicurezza  sulla circolazione
dei veicoli industriali e di impatto ambientale;
  Ritenuto che  la misura degli  aiuti, di  cui al richiamato  art. 2
della legge  n. 454/1997, non  sia tale da pregiudicare  il commercio
tra gli Stati membri e non  si ponga, quindi, in contrasto con l'art.
92 del trattato sopra richiamato;
  Sentito  il   parere  del   Comitato  centrale  per   l'albo  degli
autotrasportatori reso in data 24 luglio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  intende  per  impresa  di
autotrasporto:  un'impresa di  autotrasporto di  merci su  strada per
conto terzi ovvero un raggruppamento come definito dall'art. 1, comma
2,  lettera  e), della  legge  n.  454/1997 iscritta  all'albo  degli
autotrasportatori,  nonche'  un'impresa   residente  in  altro  Stato
dell'Unione europea  in possesso  della licenza  comunitaria prevista
dal regolamento (CEE) n. 881/92.
  2.  Le agevolazioni  stabilite dal  presente decreto  sono concesse
alle  imprese  di  autotrasporto  per gli  investimenti  destinati  a
rendere  piu'  efficiente la  loro  organizzazione  nella catena  del
trasporto, ed a migliorare  la sicurezza della circolazione stradale,
nonche' la protezione dell'ambiente.