IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che stabilisce interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita', ed in particolare: a) l'art. 1, comma 3, relativo all'adozione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un piano complessivo delle risorse per la concessione dei benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese; b) l'art. 2, che prevede finanziamenti agevolati per investimenti innovativi e formazione professionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; c) l'art. 6, che detta, fra l'altro, disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge in parola; d) l'art. 8, relativo all'istituzione del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita', che delibera in ordine agli interventi finanziari previsti dalla citata legge; e) l'art. 10, commi 1 e 2, che disciplina le modalita' di erogazione dei benefici di cui sopra; Visti gli articoli 92 e 93 del trattato delle Comunita' europee, relativi agli aiuti concessi dagli Stati; Vista la comunicazione della commissione delle Comunita' europee n. 94/C/72/03 relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente; Considerate le finalita' della legge n. 454/1997, cosi come enunciate, all'art. 1, comma 1, ed in particolare l'esigenza di favorire l'evoluzione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi verso forme e modalita' di trasporto piu' efficienti e di pervenire ad un maggior livello di sicurezza sulla circolazione dei veicoli industriali e di impatto ambientale; Ritenuto che la misura degli aiuti, di cui al richiamato art. 2 della legge n. 454/1997, non sia tale da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e non si ponga, quindi, in contrasto con l'art. 92 del trattato sopra richiamato; Sentito il parere del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori reso in data 24 luglio 1998; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto si intende per impresa di autotrasporto: un'impresa di autotrasporto di merci su strada per conto terzi ovvero un raggruppamento come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997 iscritta all'albo degli autotrasportatori, nonche' un'impresa residente in altro Stato dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92. 2. Le agevolazioni stabilite dal presente decreto sono concesse alle imprese di autotrasporto per gli investimenti destinati a rendere piu' efficiente la loro organizzazione nella catena del trasporto, ed a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonche' la protezione dell'ambiente.