IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze politiche del 22 giugno 1994, intesa ad ottenere il riordinamento della scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali; Vista la proposta del senato accademico del 15 luglio 1994; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 luglio 1994; Vista la comunicazione rettorale del 22 luglio 1994, prot. n. 7260, con la quale era stata inoltrata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa alla modifica statutaria in argomento; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 95; Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998 recante "Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica"; Vista la proposta del senato accademico del 1 ottobre 1998; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Articolo unico Nella parte VI "Delle scuole e dei corsi post universitari di perfezionamento e di specializzazione", titolo V "facolta' di scienze politiche" dello statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore - approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni -, gli articoli di cui al numero "1 - Scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali" vengono abrogati e sostituiti dal seguente articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi; "1 - Scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali Art. 367. E' istituita presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali, che conferisce il diploma di specialista in economia e relazioni internazionali. Per lo svolgimento delle attivita' della scuola, l'Universita' cattolica puo' stipulare convenzioni annuali o poliennali con enti pubblici e privati nazionali e/o internazionali. Art. 368. La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di scienze politiche che provvede all'organizzazione didattica della scuola secondo il disposto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Art. 369. La scuola ha lo scopo di fornire una conoscenza scientifica delle relazioni e delle istituzioni internazionali, promuovendo altresi' la ricerca nei campi dell'analisi economica e politologica dei problemi del sistema internazionale. Tale conoscenza costituisce l'essenziale requisito per legittimare la qualifica di specialista nei rami di esercizio professionale che, attinenti ai campi dell'economia e delle relazioni internazionali, interessano sia gli organismi pubblici e privati nazionali sia le organizzazioni internazionali. Nella scuola vengono trattati - anche sotto i profili storici e giuridici, e mediante l'elaborazione e applicazione delle pertinenti metodologie di analisi - i temi dello sviluppo economico e politico mondiale, della crescita di lungo periodo dei sistemi economici, delle trasformazioni geopolitiche, della dinamica dei sistemi economici comparati con riferimento ai differenti gradi di sviluppo delle relazioni tra economie nelle grandi aree regionali, dell'articolazione dei livelli di governo, dei progetti di sviluppo, dell'innovazione tecnologica, dell'ambiente a livello internazionale. Particolare attenzione viene rivolta alla collocazione dell'Italia nel contesto europeo e rispetto all'area mediterranea, oltre che alle relazioni tra l'Italia e i Paesi con diverso grado di sviluppo. Le finalita' e le attivita' della scuola soddisfano inoltre il disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, essendo rivolte anche alle qualificazioni professionali necessarie all'attuazione dei piani di sviluppo economico e sociale previsti dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 370. La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 371. Il numero massimo degli iscritti e' di venticinque per ogni anno. I concorsi di ammissione sono banditi con decreto rettorale che stabilira' in tempo utile anche il numero degli iscritti per ogni anno accademico. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera verra' determinato ogni anno dal consiglio della scuola. Requisiti di ammissione per tali candidati sono la conoscenza della lingua italiana e il possesso di titolo di studio in disciplina pertinente secondo il consiglio della scuola alle finalita' della scuola stessa. Art. 372. Alla scuola sono ammessi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze politiche o giurisprudenza o economia e commercio o diplomi di laurea equivalenti, secondo quanto fissera' annualmente il consiglio della scuola stessa. La domanda di ammissione alla scuola deve essere diretta al rettore dell'Universita' e deve essere corredata di un certificato di laurea con l'indicazione dei voti conseguiti in tutti gli esami speciali e in quello di laurea. Art. 373. L'ammissione avviene in adempimento dei criteri fissati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e del decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982). Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal citato decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Nel caso di convenzioni con enti pubblici e privati, che prevedano, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione per l'esame di ammissione, composta di norma da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola stessa, puo' essere integrata da un docente o cultore delle materie attinenti, scelto dal consiglio entro una terna designata dagli enti erogatori. Art. 374. Organizzazione dei corsi: durante il primo anno di corso vengono impartiti cinque insegnamenti, durante il secondo anno tre insegnamenti. Nel primo anno di corso sono obbligatorie (insegnamenti fondamentali) tre discipline, che verranno indicate anno per anno dal consiglio della scuola tra le seguenti: 1) economia politica superiore; 2) struttura del sistema economico mondiale; 3) teoria e tipologia dei processi politici; 4) relazioni internazionali; 5) organizzazione economica internazionale; 6) istituzioni internazionali. Lo studente deve altresi' scegliere due materie nel gruppo di discipline opzionali (complementari). Nel secondo anno di corso sono obbligatorie (insegnamenti fondamentali) due discipline, che verranno indicate anno per anno dal consiglio della scuola tra le seguenti: 1) economia internazionale; 2) economia e organizzazione delle aree regionali; 3) sistemi politici comparati; 4) storia dell'integrazione europea; 5) diritti dell'uomo. Lo studente deve altresi' scegliere una materia nel gruppo di discipline opzionali (complementari). Sono complementari oltre agli insegnamenti sopra elencati nel caso non siano indicati come fondamentali anno per anno dal consiglio della scuola, i seguenti insegnamenti: 1) diritto commerciale internazionale; 2) diritto finanziario internazionale; 3) diritto industriale internazionale; 4) diritto internazionale privato; 5) diritto internazionale pubblico; 6) amministrazione comparata; 7) legislazione internazionale comparata dei beni culturali ed ambientali; 8) economia dei Paesi in via di sviluppo; 9) economia dell'innovazione e dei trasferimenti di tecnologia; 10) economia e politica internazionale del lavoro; 11) economia e politica internazionale delle risorse naturali; 12) economia e politica monetaria internazionale; 13) teoria e politica dello sviluppo economico; 14) economia europea; 15) economia e storia della popolazione; 16) economia e politica internazionale dell'ambiente; 17) geoeconomia; 18) il sistema bancario e creditizio internazionale; 19) il sistema politico internazionale; 20) integrazione economica internazionale; 21) organizzazione internazionale; 22) politica del commercio internazionale; 23) storia delle relazioni e istituzioni economiche internazionali; 24) politiche pubbliche europee; 25) geopolitica; 26) politica comparata; 27) organizzazione politica europea; 28) scienza delle relazioni internazionali; 29) sistemi economici comparati; 30) storia contemporanea (superiore); 31) storia della popolazione; 32) storia delle istituzioni e delle relazioni internazionali; 33) storia dello sviluppo economico mondiale; 34) storia economica (superiore); 35) storia dell'organizzazione internazionale; 36) teoria e tecnica dei progetti di sviluppo; 37) teoria e tipologia delle organizzazioni complesse; 38) dinamiche demografiche e movimenti migratori; 39) studi strategici; 40) dinamica dell'organizzazione dei mercati; 41) sociologia del lavoro; 42) sociologia del mutamento; 43) comunicazione politica. In relazione alle specifiche finalita' di conoscenza scientifica della scuola, indicate al precedente articolo, e considerato altresi', secondo il disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, che l'attuazione dei piani di sviluppo economico e sociale, ed in particolare quelli connessi alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, rende necessarie nuove figure professionali per la cui realizzazione non sono istituiti corsi di studi universitari, le discipline fondamentali e complementari indicate sono afferenti a gruppi disciplinari (in particolare degli indirizzi politicoeconomico, politicointernazionale, storicopolitico, politicoamministrativo e politicosociale) della facolta' di scienze politiche con una finalizzazione e specializzazione maggiore rispetto alle consuete discipline dei curricula di laurea. Art. 375. Gli insegnamenti annuali vengono impartiti con un numero di ore di lezione pari a quelle di un corso universitario e quelli semestrali con ore di lezione pari alla meta' di un corso annuale. Il consiglio della scuola stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali: al termine del primo corso semestrale avra' luogo una prova d'esame intermedia; al termine del secondo semestre il voto finale ottenuto potra' tenere conto della valutazione intermedia. Ferma restando la possibilita' di sostituire corsi annuali con un numero doppio di corsi semestrali, fino ad un massimo di 5 corsi annuali o 10 corsi semestrali del corso di specializzazione, detti corsi possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. Il consiglio della scuola designera' un coordinatore per ciascun corso svolto in questa forma e stabilira' altresi' i modi di verifica del profitto e le norme di equivalenza con gli esami dei corsi annuali e semestrali. Il consiglio della scuola puo' determinare all'inizio di ciascun anno accademico lo svolgimento di insegnamenti annuali nell'ambito di un solo semestre, vale a dire lo svolgimento di un numero di ore doppio di un corso semestrale. Le materie di insegnamento possono essere integrate di anno in anno, con delibera del consiglio della scuola, da corsi, conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti da studiosi delle varie materie. Art. 376. Gli specializzandi sono tenuti a seguire i corsi delle lezioni e a partecipare alle attivita' pratiche nei termini qui di seguito precisati: a) la frequenza e' obbligatoria per un numero di ore di lezione non inferiore all'85% delle lezioni del corso. Tale numero di ore obbligatorie, per cio' che concerne l'eventuale distribuzione temporale nel corso dell'anno, viene stabilito all'inizio dell'anno dagli organi direttivi della scuola, in base ai programmi dei corsi obbligatori ed opzionali; b) durante l'anno di corso vengono tenuti seminari e attivita' pratiche stabilite all'inizio dell'anno. E' fatto obbligo di partecipare agli stessi secondo le modalita' di cui al punto a) precedente; c) durante l'anno potranno essere tenuti, a seconda delle esigenze dei singoli insegnamenti, attivita' pratiche consistenti nella predisposizione da parte degli specializzandi di elaborati sui temi di insegnamento sotto la supervisione dei docenti. Poiche' alcuni moduli, seminari specialistici e conferenze potranno essere tenuti in lingua inglese, la conoscenza di questa lingua e' un requisito necessario per lo specializzando. Il consiglio della scuola, valutata l'opportunita' in relazione ai moduli, seminari e conferenze programmati anno per anno, puo' stabilire l'obbligo per lo specializzando di frequentare con profitto un corso di lingua inglese o anche - in funzione delle specifiche esigenze didattiche - di altre lingue. Le modalita' di accertamento degli adempimenti relativi alla frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi. Restano fermi peraltro i disposti degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nel cui ambito altre specificazioni sui doveri e sugli adempimenti degli specializzandi possono essere stabiliti dagli organi direttivi della scuola all'inizio di ogni anno accademico. Art. 377. Per il conseguimento del diploma di specialista in economia e relazioni internazionali e' richiesto il superamento dell'esame teoricopratico di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, relativo al primo e secondo anno di frequenza. Superato l'esame teoricopratico dell'ultimo anno, il corso di studi si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie di insegnamento. La commissione giudicatrice di tale esame finale e' costituita da cinque professori della scuola designati dal relativo consiglio e integrati di volta in volta dal docente o dai docenti da cui e' tenuto l'insegnamento della materia in cui avviene la dissertazione. La commissione giudicatrice per l'esame teoricopratico relativo ad ogni anno di corso e' costituita dai docenti delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati e viene indicata annualmente dal consiglio della scuola. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in economia e relazioni internazionali. Art. 378. L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' determinato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' in base alle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dallo stesso consiglio di amministrazione. Art. 379. Gli organi della scuola, costituiti in base al disposto dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono: a) il consiglio; b) il direttore. Art. 380. Il consiglio, presieduto dal direttore, e' composto dai docenti universitari di ruolo, dai ricercatori confermati cui sia attribuito un insegnamento e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. In particolare conduce e coordina le attivita' della scuola inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. Il consiglio emana il regolamento della scuola. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare, con apposita delibera del consiglio della facolta' di scienze politiche dell'Universita' cattolica di Milano secondo quanto previsto dall'art. 368. Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola che lo elegge a voto segreto tra i professori ordinari, straordinari o fuori ruolo o, nel caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, tra i professori di seconda fascia che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile. Il direttore ha la responsabilita' della scuola, convoca il consiglio e lo presiede, e ha, nell'ambito della conduzione della scuola stessa, le funzioni proprie dei presidenti del consiglio del corso di laurea. Il direttore promuove altresi' per la stipula, attraverso il consiglio di amministrazione e il rettore, delle convenzioni per lo svolgimento delle attivita' della scuola". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 19 ottobre 1998 p. Il rettore: Faliva