IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinano n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 in data 8 giugno 1994; Vista la regola V/12 (r), (g), (h), (l) e (j) della Solas 74 come emendata, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; Viste le norme IEC 872, IEC 936, IEC 945; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 come modificata dall'art. 2 del decreto legislativo 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996; Vista l'istanza, in data 13 maggio 1998, della societa' Navalimpianti S.p.a., con sede a Ceranesi (Genova), Salita Guardia n. 60A, intesa ad ottenere il riconoscimento di "Tipo approvato" per gli apparecchi automatici di ausilio alla estrapolazione grafica dei dati radar denominati "ARPA DB 2000 BL/MK6-S30D, ARPA DB 2000 BL/MK6-S30U, ARPA DB 2000 BL/MK4-X25U", prodotti dalla Norcontrol Automation AS, 3194 Horten (Norvegia); Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio ELE/027184/APA in data 29 giugno 1998, allegata all'istanza; Decreta: Art. 1. Sono dichiarati di "Tipo approvato" gli apparecchi automatici di ausilio alla estrapolazione grafica dei dati radar denominati "ARPA DB 2000 BL/MK6 -S30D, ARPA DB 2000 BL/MK6-S30U, ARPA DB 2000 BL/MK4-X25U", prodotti dalla Norcontrol Automation AS, 3194 Horten (Norvegia) della quale e' rappresentante in Italia la societa' Navalimpianti S.p.a. sopracitata. I predetti apparecchi dovranno essere costruiti in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di individuazione: marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia; denominazione commerciale dell'apparecchio; marchio "Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del presente decreto di approvazione.