IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica; Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di economia; Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996, con cui e' stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia di questa Universita' e in particolare l'art. 11, comma 4, che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo; Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali questa Universita' rilascia titoli con valore legale giacche' gli stessi saranno inseriti nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del sopracitato regolamento didattico di Ateneo, e' necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario; Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del comitato tecnico ordinatore della facolta' di economia del 17 febbraio 1994 e del 9 novembre 1994, del consiglio della facolta' di economia del 20 maggio e 7 ottobre 1998 del senato accademico adunanze del 22 e 26 marzo 1993, 15 febbraio 1994 e 27 agosto 1996 e del consiglio di amministrazione adunanze del 29 marzo 1993 e 2 settembre 1996; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo per il triennio 1994/1996; Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento universitario, costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nella seduta del 9 settembre 1996; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Viste le note ministeriali prot. n. 2079 del 5 agosto 1997 e prot. n. 2307 del 19 settembre 1997 relative a "Art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127" autonomia didattica. Regime transitorio. Atto d'indirizzo; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: L'ordinamento didattico della facolta' di economia della Seconda Universita' degli studi di Napoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1994 e del 21 ottobre 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente del 4 novembre 1994, n. 258, e del 28 novembre 1997, n. 278, viene modificato ed integrato come segue: "Presso la facolta' di economica e' istituito il corso di laurea in economia e commercio di durata quadriennale. Corso di laurea in economia e commercio Gli insegnamenti attivabili sono: 1) quelli indicati, anche con il riferimento al settore scientificodisciplinare di appartenenza, dall'art. 26 del decreto 27 ottobre 1992, cosi' come modificato dal decreto 26 febbraio 1996; 2) i seguenti insegnamenti, da intendersi caratterizzanti: a) economia agraria; b) economia industriale; c) economia internazionale; d) geografia economica; e) politica economica; f) scienza delle finanze; g) marketing; h) merceologia; i) organizzazione aziendale; j) revisione aziendale; k) tecnica bancaria; l) tecnica industriale e commerciale; m) diritto commerciale; n) diritto del lavoro; o) diritto fallimentare; p) diritto pubblico dell'economia; q) diritto tributario; r) legislazione bancaria; s) matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali); t) statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali); u) statistica economica, tale elenco potra' essere integrato di ulteriori quattro insegnamenti; 3) le seguenti lingue straniere moderne: inglese, francese, spagnola, tedesca, russa, portoghese, araba, cinese, giapponese; 4) insegnamenti diversi da quelli in precedenza elencati, fino ad un massimo di otto. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didatticoscientifiche della facolta'. Il piano di studi comprende: 1) dieci insegnamenti fondamentali, necessariamente annuali, che verranno attivati scegliendoli tra quelli che compaiono all'art. 26 citato, secondo la seguente composizione: a) due nell'elenco P01A (economia politica); b) due nell'elenco P02A (economia aziendale); c) uno nell'elenco P03X (storia economica); d) uno nell'elenco N01X (diritto privato); e) uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico); f) uno nell'elenco S01A (statistica); g) due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali); 2) otto insegnamenti (annuali o equivalenti semestrali) caratterizzanti, scelti nell'apposito elenco; 3) altri sei insegnamenti (annuali o equivalenti semestrali); 4) l'insegnamento di una lingua straniera moderna, con il relativo esame di profitto; 5) l'insegnamento di informatica, con la relativa prova di idoneita'. La laurea si consegue, pertanto, dopo aver superato 25 esami di profitto (inclusa la lingua straniera), la prova di idoneita' in conoscenze informatiche di base e l'esame di laurea. In ogni caso, il piano di studi dovra' comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti, ed altri: 1) almeno cinque insegnamenti dell'area economica; 2) almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale; 3) almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica; 4) almeno quattro insegnamenti dell'area matematicostatistica. Saranno attivati almeno 12 insegnamenti caratterizzanti. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, potranno essere assegnati ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. Si potra' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facolta' dell'universita', o in altre universita', anche straniere. In tal caso dovra' altresi' essere determinata la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 del decreto 27 ottobre 1992 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 23 ottobre 1998 Il rettore: Mancino