L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visti i decreti ministeriali in data 26 novembre 1984, 15 luglio 1988 e 21 luglio 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciati alla Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni "La Carnica" S.p.a., con sede in Udine, viale Venezia n. 99; Vista l'istanza con la quale la Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni "La Carnica" S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami cauzione e tutela giudiziaria e ad estendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rischi films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio rientranti nel ramo altri danni ai beni; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 29 ottobre 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' assicurativa e riassicurativa previsti dall'art. 16 del decreto legislativo n. 175/1995 si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla societa' Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni "La Carnica" S.p.a.; Dispone: La societa' Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni "La Carnica" S.p.a., con sede in Udine, viale Venezia n. 99, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami cauzione e tutela giudiziaria e ad estendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rischi films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio rientranti nel ramo altri danni ai beni, di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 1998 Il presidente: Manghetti