IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Universita'; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria; Visto il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha sostituito quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 267, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1998/2000, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Vista la proposta formulata dagli organi accademici di questa Universita', riguardante l'istituzione del diploma universitario in Gestione dei rischi naturali presso la facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali; Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento nell'adunanza del 16 luglio 1998, in ordine all'istituzione del diploma universitario in "Gestione dei rischi naturali"; Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal Consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali nell'adunanza del 10 giugno 1998, riguardante l'istituzione del predetto diploma universitario; Visto il verbale del 28 settembre 1998 con il quale il senato accademico ha approvato l'istituzione del diploma sopra specificato; Considerato che non e' ancora stata fissata la data del prossimo consiglio di amministrazione; Considerato che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico d'Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico sopra indicato, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come segue: L'art. 22 del titolo I, parte II, e' cosi' integrato: diploma in Gestione dei rischi naturali. La sezione II del titolo II, parte II, e' cosi' integrata: corso di diploma in Gestione dei rischi naturali. Dopo l'art. 37, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in Gestione dei rischi naturali. Art. 38. Il corso di diploma e' destinato alla formazione professionale con le seguenti caratteristiche: sviluppo di conoscenze operative su origine e tipologia dei rischi naturali; sviluppo di competenze professionali relative all'attivita' di pianificazione territoriale; sviluppo di competenze professionali per l'espletamento di attivita' relative alla mitigazione dei rischi; sviluppo di competenze professionali relative alla gestione delle emergenze. Il diploma universitario in "Gestione dei rischi naturali" e' destinato a fornire un bagaglio culturale originale, dai contorni ben definiti, adattato alla gestione di quanto previsto dalla legislazione e dalle normative vigenti in materia di protezione civile, protezione ambientale ed interventi sul territorio, con particolare riferimento alle leggi n. 225/1992 (riordino della protezione civile) e n. 183/1989 (difesa del suolo). Il profilo professionale che ne deriva e' appropriato ad un corso di laurea breve, in quanto finalizzato allo sviluppo di competenze di tipo operativo/decisionali a livello intermedio ed alla formazione di personale con professionalita' chiaramente complementare a quelle, a carattere piu' speculativo, fornite dalle lauree in scienze fisiche e/o geologiche, ovvero dalle differenti specialita' orientate alla gestione del territorio contemplate dalla laurea in ingegneria. La durata del corso di diploma e' stabilita in due anni e mezzo (cinque semestri). Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "tecnico per la gestione dei rischi naturali". Art. 39. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facolta'. Il numero degli iscritti e' stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facolta' e quello delle strutture didattiche competenti, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di diploma, definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione da quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facolta': a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento e le relative denominazioni; c) stabilisce il monte ore di ciascuna area fra i moduli che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche; d) indica i moduli di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 40. La copertura dei moduli didattici e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto affine dalla facolta', ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatori. Al fine di facilitare il ricorso di esperienze o professionalita' esterne, il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste dallo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria. Art. 41. Ai fini del proseguimento degli studi, esami di profitto superati nell'ambito del corso di diploma universitario di cui all'art. 1, potranno essere riconosciuti validi dalla struttura didattica competente ai fini del conseguimento del diploma di laurea in scienze geologiche. Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscera', anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo allaloro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Le modalita' del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sara' indicato l'anno di corso al quale lo studente potra' iscriversi, che non potra' essere superiore al terzo. Art. 42. Il corso di diploma si articola in 5 fasi: 1. Propedeutica. Viene svolta nel corso del primo semestre, per un totale di 240 ore. Comprende la formazione scientifica di base, che sara' centrata sull'acquisizione degli strumenti basilari nelle discipline matematiche, fisiche, chimiche, e delle informazioni fondamentali riguardanti l'ambiente fisico e biologico. Particolare accento e' posto su impostazione, sviluppo di conoscenze e di appropriata manualita' nell'uso del mezzo informatico. 2. Generale. Viene svolta nel corso del secondo semestre, per un totale di 240 ore. E' centrata sullo sviluppo della cultura scientifica preliminare agli aspetti tecnici di valutazione e gestione dei grandi rischi, con particolare riguardo all'apprendimento delle metodologie di valutazione quantitativa delle caratteristiche, statiche e dinamiche, dell'ambiente e della loro rappresentazione sintetica mediante strumenti informatici avanzati. 3. Specialistica. Riguarda la conoscenza delle specifiche sorgenti di rischio e dei parametri su cui si possa intervenire a fini di mitigazione del rischio e dell'impatto delle calamita' naturali. L'informazione viene estesa agli strumenti, concettuali e tecnologici, necessari alla messa in opera del monitoraggio quantitativo dell'ambiente ed al corretto inquadramento pre- e postinterpretativo dei dati ottenuti da reti di misura. I corsi e le esercitazioni relative ai moduli specialistici hanno luogo nel corso dell'intero terzo semestre, per una durata complessiva di 240 ore. 4. Applicativa. La formazione viene completata con la definizione dei quadri normativo ed economico che sottointendono le attivita' di prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi, la gestione e logistica delle emergenze di ogni tipo, l'impostazione degli interventi di riabilitazione. Il tutto e' visto, alla luce di passate esperienze, nell'ambito di un quadro tecnico, tecnologico, finanziario e normativo "dinamico". I corsi seminariali a carattere applicativo sono basati su moduli compatti pluridisciplinari. 5. Stage di formazione ed elaborato tematico. La formazione alla gestione dei rischi viene completata con uno stage obbligatorio di durata almeno bimestrale, effettuato nel corso del quinto semestre presso enti od amministrazioni con responsabilita' di protezione civile. La conclusione della formazione poststage comporta la redazione di un elaborato tematico progettuale sotto la supervisione di un responsabile del servizio ospite e di un docente ufficiale del diploma. L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 1.000 ore. Essa e' organizzata in moduli didattici semestrali per un numero complessivo pari a quindici annualita'. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Durante il primo biennio del corso di diploma universitario occorre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'. Art. 43. L'attivita' formativa avviene attraverso moduli didattici e stage. I moduli, nonche' le attivita' di laboratorio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree. Il numero minimo di ore di attivita' didattica per ciascun modulo e' fissato in 30 ore. L'articolazione e' la seguente (in parentesi sono riportati i settori scientificodisciplinari di riferimento): Settori scientifico- disciplinari Denominazione dei corsi Ore Moduli - - - - 1 semestre: corsi fondamentali A02A, A02B Analisi matematica (analisi matematica con elementi di statistica) 60 2 B01B Fisica (teoria ed applicazioni della fisica) 60 2 C03X, C05X Chimica generale ed inorganica 30 1 D01B Geologia (fondamenti di geologia) 30 1 D04A Geofisica (storia dell'impatto dei rischi naturali) 30 1 K05B Informatica (laboratorio di informatica I) 30 1 2 semestre: corsi a carattere generale D02B Geologia applicata alle aree sismiche 30 1 D02A Geografia fisica e geomorfologia (dinamica esogena) 30 1 E03A Ecologia applicata 30 1 D04A, D04C Geofisica (geofisica della terra solida, liquida e dell'atmosfera) 60 2 D03C Geochimica (geochimica ambientale) 30 1 B01A Metodidi osservazione e misura 30 1 K05A Sistemi informativi (laboratorio di informatica II) 30 1 3 semestre: corsi specialistici D04A Sismologia 30 1 D03C Vulcanologia 30 1 D02B Idrogeologia 30 1 D02B Geomorfologia ed instabilita' dei versanti 30 1 D04C Meteorologia (meteorologia sinottica e previsione del tempo) 30 1 K04X, D04A Controlli automatici (reti di sorveglianza e controllo) 30 1 K03X Comunicazioni elettriche 30 1 D04A Geodesia 30 1 4 semestre: corsi applicativi H01B Protezione idraulica del territorio 30 1 E01D Tutela delle risorse vegetali (protezione dagli incendi boschivi 30 1 H07B, H07A, Costruzioni in zona sismica H10A, D04A, (mitigazione del rischio sismico) 30 1 D04A Vulcanologia fisica (mitigazione del rischio vulcanico) 30 1 D02A Fondamenti di valutazione di impatto ambientale 30 1 P01B Economia dell'ambiente 30 1 N09X Diritto pubblico generale 30 1 F07A Medicina d'urgenza e pronto soccorso 30 1 ____ ___ 960 32 5 semestre: Stage obbligatorio di formazione pratica specialistica preoperativa e gestione delle emergenze, basato su almeno sessanta giorni complessivi e da effettuarsi presso enti od amministrazioni con responsabilita' di protezione civile. Produzione di un elaborato finale riguardante analisi e gestione di un rischio regionale, da effettuarsi sotto la supervisione di un docente ufficiale del diploma e di un responsabile del servizio ospitante lo stage obbligatorio. Art. 44. L'esame finale per il conseguimento del diploma, da sostenersi con modalita' stabilite dal consiglio della struttura didattica, consiste nella discussione dell'elaborato finale alla luce delle attivita' svolte nell'ambito del tirocinio. Art. 45. I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Reggio Calabria, 7 ottobre 1998 Il rettore: Frega