IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli  studi  della  Calabria,
approvato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 1  dicembre
1971, n. 1329, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652  - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312  - Introduzione insegnamenti
negli statuti delle Universita';
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - Delega  al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la  legge 9 maggio 1989,  n. 168 - Istituzione  del Ministero
dell'universita'  e della  ricerca  scientifica e  tecnologica ed  in
particolare l'art. 16;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 12  aprile 1994 -
Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti
universitari, ai sensi dell'art. 14  della legge 19 novembre 1990, n.
341.
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 6 maggio  1994 -
Integrazione  all'allegato   2  del  decreto  del   Presidente  della
Repubblica  12   aprile  1994  recante  individuazione   dei  settori
scientificodisciplinari  degli  insegnamenti  universitari  ai  sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto rettorale  28  febbraio  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione
dello  statuto  di  autonomia   dell'Universita'  degli  studi  della
Calabria;
  Visto  il  regolamento  recante   la  disciplina  dei  procedimenti
relativi   allo  sviluppo   ed   alla   programmazione  del   sistema
universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 1998, n. 25, che ha  sostituito quanto previsto dalla legge 7
agosto 1990, n. 245;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 6  marzo 1998, n.
267, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Universita'
per il triennio 1998/2000, attuativo del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
  Vista  la  proposta formulata  dagli  organi  accademici di  questa
Universita', riguardante  l'istituzione del diploma  universitario in
Gestione  dei   rischi  naturali   presso  la  facolta'   di  scienze
matematiche fisiche e naturali;
  Visto  il  parere favorevole  espresso  dal  comitato regionale  di
coordinamento   nell'adunanza  del   16   luglio   1998,  in   ordine
all'istituzione  del diploma  universitario in  "Gestione dei  rischi
naturali";
  Visto l'atto  di indirizzo  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal Consiglio
della   facolta'  di   scienze   matematiche,   fisiche  e   naturali
nell'adunanza  del  10  giugno 1998,  riguardante  l'istituzione  del
predetto diploma universitario;
  Visto  il verbale  del 28  settembre 1998  con il  quale il  senato
accademico ha approvato l'istituzione del diploma sopra specificato;
  Considerato che  non e' ancora  stata fissata la data  del prossimo
consiglio di amministrazione;
  Considerato  che lo  statuto  di  autonomia dell'Universita'  degli
studi della Calabria non contiene  gli ordinamenti didattici e che il
loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico d'Ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento    didattico   di    Ateneo,   le    modifiche   relative
all'ordinamento degli studi  dei corsi di laurea, di  diploma e delle
scuole  di  specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto,
emanato  ai sensi  dell'art. 17  del testo  unico sopra  indicato, ed
approvato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 1  dicembre
1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato e
modificato  con  i  provvedimenti sopra  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
   L'art. 22 del titolo I, parte II, e' cosi' integrato:
    diploma in Gestione dei rischi naturali.
  La sezione II del titolo II, parte II, e' cosi' integrata:
    corso di diploma in Gestione dei rischi naturali.
  Dopo l'art.  37, con  il conseguente scorrimento  della numerazione
degli articoli  successivi, sono  inseriti i nuovi  articoli relativi
all'istituzione del  corso di  diploma universitario in  Gestione dei
rischi naturali.
                              Art. 38.
  Il corso di diploma e'  destinato alla formazione professionale con
le seguenti caratteristiche:
  sviluppo di conoscenze operative su  origine e tipologia dei rischi
naturali;
  sviluppo  di  competenze  professionali relative  all'attivita'  di
pianificazione territoriale;
  sviluppo   di  competenze   professionali  per   l'espletamento  di
attivita' relative alla mitigazione dei rischi;
  sviluppo di  competenze professionali relative alla  gestione delle
emergenze.
  Il  diploma  universitario in  "Gestione  dei  rischi naturali"  e'
destinato a fornire un bagaglio culturale originale, dai contorni ben
definiti,   adattato  alla   gestione   di   quanto  previsto   dalla
legislazione  e  dalle normative  vigenti  in  materia di  protezione
civile,  protezione  ambientale  ed interventi  sul  territorio,  con
particolare  riferimento  alle  leggi  n.  225/1992  (riordino  della
protezione civile) e n. 183/1989 (difesa del suolo).
  Il profilo professionale  che ne deriva e' appropriato  ad un corso
di laurea breve, in quanto finalizzato allo sviluppo di competenze di
tipo operativo/decisionali a livello intermedio ed alla formazione di
personale con professionalita' chiaramente  complementare a quelle, a
carattere piu'  speculativo, fornite dalle lauree  in scienze fisiche
e/o geologiche,  ovvero dalle  differenti specialita'  orientate alla
gestione del territorio contemplate dalla laurea in ingegneria.
  La durata  del corso di  diploma e' stabilita  in due anni  e mezzo
(cinque semestri).
  Al compimento  degli studi viene  conseguito il titolo  di "tecnico
per la gestione dei rischi naturali".
                              Art. 39.
  L'iscrizione  al corso  e' regolata  in conformita'  alle leggi  di
accesso agli  studi universitari. Le modalita'  delle eventuali prove
di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facolta'.
  Il  numero  degli  iscritti  e' stabilito  annualmente  dal  senato
accademico sentito il consiglio di  facolta' e quello delle strutture
didattiche  competenti,  in  base alle  strutture  disponibili,  alle
esigenze del mercato del lavoro  e secondo i criteri generali fissati
dal  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e
tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  All'atto della  predisposizione del manifesto annuale  degli studi,
il  consiglio di  facolta', su  proposta  del consiglio  di corso  di
diploma, definisce il  piano di studi ufficiale del  corso di diploma
comprendente  le denominazioni  degli  insegnamenti  da attivare,  in
applicazione da quanto disposto dal  secondo comma dell'art. 11 della
legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facolta':
  a) delibera  il numero dei  posti a disposizione degli  iscritti al
primo anno;
  b)  stabilisce i  corsi  ufficiali di  insegnamento  e le  relative
denominazioni;
  c) stabilisce  il monte ore  di ciascuna area  fra i moduli  che vi
aderiscono,  precisando per  ogni  corso la  frazione destinata  alle
attivita' teoricopratiche;
  d)  indica  i moduli  di  cui  lo  studente dovra'  avere  ottenuto
l'attestazione di frequenza  e superato il relativo esame  al fine di
ottenere  l'iscrizione  all'anno  di   corso  successivo  e  precisa,
altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
                              Art. 40.
  La copertura dei  moduli didattici e' affidata,  nel rispetto delle
leggi   vigenti,  ai   professori  di   ruolo  dello   stesso  gruppo
disciplinare o di  gruppo ritenuto affine dalla  facolta', ovvero per
affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatori.
  Al fine di  facilitare il ricorso di  esperienze o professionalita'
esterne,  il  corso  di  insegnamento potra'  comprendere  moduli  da
affidare a  professori a contratto,  con le modalita'  previste dallo
statuto dell'Universita' degli studi della Calabria.
                              Art. 41.
  Ai fini del  proseguimento degli studi, esami  di profitto superati
nell'ambito del  corso di  diploma universitario  di cui  all'art. 1,
potranno  essere   riconosciuti  validi  dalla   struttura  didattica
competente ai fini del conseguimento del diploma di laurea in scienze
geologiche.
  Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscera',
anche  previa  integrazione,  gli   insegnamenti  seguiti  con  esito
positivo, avendo riguardo  allaloro validita' culturale, propedeutica
o professionale per  la formazione richiesta dal corso  al quale sono
chiesti il trasferimento o l'iscrizione.
  Le modalita'  del riconoscimento  sono fissate dal  manifesto degli
studi. In  esso sara' indicato l'anno  di corso al quale  lo studente
potra' iscriversi, che non potra' essere superiore al terzo.
                              Art. 42.
  Il corso di diploma si articola in 5 fasi:
  1. Propedeutica.
  Viene svolta  nel corso del  primo semestre,  per un totale  di 240
ore. Comprende la formazione scientifica  di base, che sara' centrata
sull'acquisizione   degli   strumenti   basilari   nelle   discipline
matematiche,  fisiche, chimiche,  e  delle informazioni  fondamentali
riguardanti  l'ambiente fisico  e biologico.  Particolare accento  e'
posto  su  impostazione,  sviluppo  di conoscenze  e  di  appropriata
manualita' nell'uso del mezzo informatico.
  2. Generale.
  Viene svolta nel  corso del secondo semestre, per un  totale di 240
ore. E' centrata sullo sviluppo della cultura scientifica preliminare
agli aspetti tecnici di valutazione e gestione dei grandi rischi, con
particolare   riguardo   all'apprendimento   delle   metodologie   di
valutazione quantitativa delle caratteristiche, statiche e dinamiche,
dell'ambiente  e  della   loro  rappresentazione  sintetica  mediante
strumenti informatici avanzati.
  3. Specialistica.
  Riguarda la conoscenza  delle specifiche sorgenti di  rischio e dei
parametri  su cui  si possa  intervenire  a fini  di mitigazione  del
rischio e dell'impatto delle calamita' naturali. L'informazione viene
estesa  agli strumenti,  concettuali  e  tecnologici, necessari  alla
messa  in opera  del  monitoraggio quantitativo  dell'ambiente ed  al
corretto inquadramento pre- e postinterpretativo dei dati ottenuti da
reti  di  misura. I  corsi  e  le  esercitazioni relative  ai  moduli
specialistici hanno  luogo nel corso dell'intero  terzo semestre, per
una durata complessiva di 240 ore.
  4. Applicativa.
  La  formazione  viene  completata  con la  definizione  dei  quadri
normativo   ed  economico   che   sottointendono   le  attivita'   di
prevenzione,  previsione  e mitigazione  dei  rischi,  la gestione  e
logistica  delle   emergenze  di  ogni  tipo,   l'impostazione  degli
interventi di riabilitazione. Il tutto e' visto, alla luce di passate
esperienze,   nell'ambito   di   un  quadro   tecnico,   tecnologico,
finanziario e  normativo "dinamico". I corsi  seminariali a carattere
applicativo sono basati su moduli compatti pluridisciplinari.
  5. Stage di formazione ed elaborato tematico.
  La formazione  alla gestione  dei rischi  viene completata  con uno
stage obbligatorio di durata  almeno bimestrale, effettuato nel corso
del   quinto   semestre   presso    enti   od   amministrazioni   con
responsabilita' di protezione civile. La conclusione della formazione
poststage comporta la redazione  di un elaborato tematico progettuale
sotto la supervisione di un responsabile  del servizio ospite e di un
docente ufficiale del diploma.
  L'attivita' didattica complessiva comprende  non meno di 1.000 ore.
Essa  e' organizzata  in moduli  didattici semestrali  per un  numero
complessivo  pari a  quindici annualita'.  La frequenza  ai corsi  e'
obbligatoria.
  Durante il primo biennio del corso di diploma universitario occorre
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua   straniera.    La   lingua    straniera   e    le   modalita'
dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'.
                              Art. 43.
  L'attivita' formativa avviene attraverso  moduli didattici e stage.
I moduli, nonche' le attivita' di laboratorio, dovranno riguardare le
discipline incluse  nelle apposite aree.  Il numero minimo di  ore di
attivita'  didattica  per  ciascun  modulo  e'  fissato  in  30  ore.
L'articolazione e' la seguente (in parentesi sono riportati i settori
scientificodisciplinari di riferimento):
  Settori
scientifico-
disciplinari             Denominazione dei corsi          Ore  Moduli
     -                              -                      -      -
 1 semestre: corsi fondamentali
A02A, A02B      Analisi matematica (analisi matematica
                 con elementi di statistica)              60      2
  B01B          Fisica (teoria ed applicazioni della
                 fisica)                                  60      2
C03X, C05X      Chimica generale ed inorganica            30      1
  D01B          Geologia (fondamenti di geologia)         30      1
  D04A          Geofisica (storia dell'impatto dei rischi
                 naturali)                                30      1
  K05B          Informatica (laboratorio di informatica
                 I)                                       30      1
 2 semestre: corsi a carattere generale
  D02B          Geologia applicata alle aree sismiche     30      1
  D02A          Geografia fisica e geomorfologia
                 (dinamica esogena)                       30      1
  E03A          Ecologia applicata                        30      1
D04A, D04C      Geofisica (geofisica della terra solida,
                 liquida e dell'atmosfera)                60      2
  D03C          Geochimica (geochimica ambientale)        30      1
  B01A          Metodidi osservazione e misura            30      1
  K05A          Sistemi informativi (laboratorio di
                 informatica II)                          30      1
 3 semestre: corsi specialistici
  D04A          Sismologia                                30      1
  D03C          Vulcanologia                              30      1
  D02B          Idrogeologia                              30      1
  D02B          Geomorfologia ed instabilita' dei
                 versanti                                 30      1
  D04C          Meteorologia (meteorologia sinottica e
                 previsione del tempo)                    30      1
K04X, D04A      Controlli automatici (reti di
                 sorveglianza e controllo)                30      1
  K03X          Comunicazioni elettriche                  30      1
  D04A          Geodesia                                  30      1
 4 semestre: corsi applicativi
  H01B          Protezione idraulica del territorio       30      1
  E01D          Tutela delle risorse vegetali
                 (protezione dagli incendi boschivi       30      1
H07B, H07A,     Costruzioni in zona sismica
H10A, D04A,      (mitigazione del rischio sismico)        30      1
  D04A          Vulcanologia fisica (mitigazione del
                 rischio vulcanico)                       30      1
  D02A          Fondamenti di valutazione di impatto
                 ambientale                               30      1
  P01B          Economia dell'ambiente                    30      1
  N09X          Diritto pubblico generale                 30      1
  F07A          Medicina d'urgenza e pronto soccorso      30      1
                                                        ____    ___
                                                         960     32
 5 semestre:
  Stage obbligatorio di formazione pratica specialistica preoperativa
e  gestione  delle  emergenze,   basato  su  almeno  sessanta  giorni
complessivi  e  da effettuarsi  presso  enti  od amministrazioni  con
responsabilita' di protezione civile.
  Produzione di un elaborato finale riguardante analisi e gestione di
un  rischio regionale,  da effettuarsi  sotto la  supervisione di  un
docente  ufficiale del  diploma  e di  un  responsabile del  servizio
ospitante lo stage obbligatorio.
Art. 44.
  L'esame finale per il conseguimento  del diploma, da sostenersi con
modalita' stabilite dal consiglio della struttura didattica, consiste
nella  discussione dell'elaborato  finale alla  luce delle  attivita'
svolte nell'ambito del tirocinio.
                              Art. 45.
  I consigli  delle competenti strutture didattiche  determinano, con
apposito   regolamento,   in   conformita'   di   quello   didattico,
l'articolazione  dei  corsi  di   diploma,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Reggio Calabria, 7 ottobre 1998
                                                    Il rettore: Frega