IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge  2 dicembre  1991, n.  390, art.  16, comma  4, che
istituisce il Fondo di intervento  integrativo per la concessione dei
prestiti d'onore previsti dallo stesso articolo;
  Vista la  legge 23  dicembre 1996,  n. 662, art.  1, comma  89, che
consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse
di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  28
luglio 1997, art. 4;
  Visto  lo  stanziamento  del  capitolo 1527  "Fondo  di  intervento
integrativo  da  ripartire  tra  le regioni  per  la  concessione  di
prestiti d'onore e l'erogazione di borse  di studio di cui all'art. 8
della legge  2 dicembre 1991, n.  390" dello stato di  previsione del
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
per il 1998, pari a lire 120 miliardi;
  Udito il parere  della Conferenza permanente per i  rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del
25 giugno 1998;
  Visti  i  dati  raccolti  dal Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Destinazione del fondo
  1.  Nelle more  dell'attuazione del  disposto  dei commi  1, 2,  3,
dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul
Fondo  di  intervento integrativo  per  la  concessione dei  prestiti
d'onore e  delle borse di  studio, di seguito denominato  Fondo, sono
destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di
borse di  studio di cui  all'art. 8 della  legge 2 dicembre  1991, n.
390,  sino all'esaurimento  delle  graduatorie degli  idonei al  loro
conseguimento  secondo   le  modalita'  stabilite  dal   decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita'
di trattamento  sul diritto agli studi  universitari", pubblicato nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale n.  132 del  9 giugno
1997  -  serie  generale.  Nell'utilizzo del  fondo,  gradualmente  e
compatibilmente  con  le  risorse   finanziarie  a  disposizione,  e'
riconosciuta la  priorita' di  destinazione a  favore di  studenti di
prima immatricolazione.
  2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province
autonome  utilizzano prioritariamente  le  risorse  proprie e  quelle
derivanti  dal gettito  della  tassa regionale  per  il diritto  allo
studio  e successivamente  quelle  del Fondo  integrativo  di cui  al
presente decreto.
  3. Le eventuali risorse del  Fondo eccedenti, per esaurimento delle
graduatorie  degli  idonei,  sono  destinate dalle  regioni  ed  alle
province autonome a:
  a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative
regionali;
  b) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.