IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art.  124 del testo  unico delle leggi  sanitarie approvato
con regio decreto  27 luglio 1934, n. 1265, modificato  dalla legge 7
novembre 1942, n. 1528;
  Visto il  regolamento per  il servizio farmaceutico,  approvato con
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
  Vista la legge 9 novembre 1961,  n. 1242, relativa alla revisione e
pubblicazione della Farmacopea ufficiale;
  Vista la legge  22 ottobre 1973, n. 752, relativa  alla ratifica ed
esecuzione  della  convenzione europea  per  la  elaborazione di  una
Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;
  Vista  la legge  23 dicembre  1978, n.  833, sulla  istituzione del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto il  decreto legislativo  30 giugno 1993,  n. 266,  recante il
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto l'art.  115 del  decreto legislativo 31  marzo 1998,  n. 112,
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni  ed agli  enti locali,  in attuazione  del capo  I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto 26 aprile 1985, con il quale e' stato approvato il
testo della  IX edizione della Farmacopea  ufficiale della Repubblica
italiana;
  Visti i decreti ministeriali 6 aprile  1987 e 27 maggio 1989, con i
quali sono stati  approvati il primo e secondo  aggiornamento alla IX
edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile  1991 con il quale e' stato
approvato il  volume "Droghe  vegetali e Preparazioni"  facente parte
integrante della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
  Visti i  decreti ministeriali  29 gennaio 1988,  17 aprile  1991, 9
maggio 1994 e 3  ottobre 1996 con i quali sono  stati approvati il I,
il II, il  III e il IV supplemento alla  IX edizione della Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana;
  Vista la Farmacopea europea,  III edizione, aggiornata ed integrata
in  base  alle  risoluzioni  del Comitato  di  sanita'  pubblica  del
Consiglio  d'Europa  (accordo  parziale), adottata  a  seguito  delle
decisioni   prese  dalla   Commissione  europea   di  farmacopea   in
applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della convenzione europea
predetta;
  Sentita   la  Commissione   permanente  per   la  revisione   e  la
pubblicazione della Farmacopea ufficiale, prevista dalla citata legge
9 novembre 1961, n. 1242;
  Ritenuto di dover procedere  all'approvazione del testo della nuova
edizione  della  Farmacopea   ufficiale  della  Repubblica  italiana,
predisposto  dalla  predetta  Commissione   anche  sulla  base  delle
decisioni adottate dalla Commissione europea di farmacopea;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvato il testo della X edizione della "Farmacopea ufficiale"
della Repubblica italiana.
  Esso sostituisce, a  tutti gli effetti, quello della  IX edizione e
dei relativi aggiornamenti e supplementi  nonche' il testo del volume
"Droghe vegetali e Preparazioni".