IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528; Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale; Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto 26 aprile 1985, con il quale e' stato approvato il testo della IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; Visti i decreti ministeriali 6 aprile 1987 e 27 maggio 1989, con i quali sono stati approvati il primo e secondo aggiornamento alla IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1991 con il quale e' stato approvato il volume "Droghe vegetali e Preparazioni" facente parte integrante della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1988, 17 aprile 1991, 9 maggio 1994 e 3 ottobre 1996 con i quali sono stati approvati il I, il II, il III e il IV supplemento alla IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; Vista la Farmacopea europea, III edizione, aggiornata ed integrata in base alle risoluzioni del Comitato di sanita' pubblica del Consiglio d'Europa (accordo parziale), adottata a seguito delle decisioni prese dalla Commissione europea di farmacopea in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della convenzione europea predetta; Sentita la Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, prevista dalla citata legge 9 novembre 1961, n. 1242; Ritenuto di dover procedere all'approvazione del testo della nuova edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, predisposto dalla predetta Commissione anche sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione europea di farmacopea; Decreta: Art. 1. E' approvato il testo della X edizione della "Farmacopea ufficiale" della Repubblica italiana. Esso sostituisce, a tutti gli effetti, quello della IX edizione e dei relativi aggiornamenti e supplementi nonche' il testo del volume "Droghe vegetali e Preparazioni".