IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il  decreto legislativo 29  maggio 1991, n. 178,  relativo al
recepimento  delle direttive  della  Comunita'  economica europea  in
materia di specialita' medicinali;
  Visto il  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  538, relativo
all'attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione
all'ingrosso dei medicinali per uso umano;
  Visto  il decreto  legislativo 18  febbraio 1997,  n. 44,  relativo
all'attuazione della  direttiva 93/39/CEE, che modifica  le direttive
65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali;
  Visto il decreto ministeriale in data odierna che dispone l'entrata
in vigore dei  testi, nelle lingue inglese e  francese, pubbicati nel
supplemento 1998 della 3 edizione della Farmacopea europea;
  Rilevato che, per effetto di  quanto previsto nel supplemento della
Farmacopea europea, l'azoto e l'aria medicale vengono sottoposti alla
disciplina dei gas medicinali;
  Ritenuta la necessita'  di autorizzare provvisoriamente l'ulteriore
produzione  e commercializzazione  dei  gas medicinali  azoto e  aria
medicale, in  attesa delle determinazioni ministeriali  sulle domande
di autorizzazione che le aziende interessate sono tenute a presentare
ai  sensi  del decreto  legislativo  n.  178  del  29 maggio  1991  e
successive modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le imprese  produttrici  dei gas  medicinali  "azoto" ed  "aria
medicale"  che,   a  seguito  dell'entrata  in   vigore  del  decreto
ministeriale,  in   data  odierna,   citato  in   premessa,  ricadono
nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del
decreto  legislativo 30  dicembre 1992,  n. 538,  sono autorizzate  a
proseguire detta  produzione, a condizione che,  entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del  presente decreto trasmettano al Ministero
della sanita' -  Dipartimento per la valutazione dei  medicinali e la
farmacovigilanza  -  apposita  domanda   redatta  secondo  lo  schema
indicato in allegato 1.
  2. L'autorizzazione  provvisoria di cui sopra  avra' validita' fino
alle  determinazioni  del  Ministero della  sanita',  sulla  predetta
domanda.