IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, relativo al recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita' medicinali; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, relativo all'attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano; Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, relativo all'attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali; Visto il decreto ministeriale in data odierna che dispone l'entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubbicati nel supplemento 1998 della 3 edizione della Farmacopea europea; Rilevato che, per effetto di quanto previsto nel supplemento della Farmacopea europea, l'azoto e l'aria medicale vengono sottoposti alla disciplina dei gas medicinali; Ritenuta la necessita' di autorizzare provvisoriamente l'ulteriore produzione e commercializzazione dei gas medicinali azoto e aria medicale, in attesa delle determinazioni ministeriali sulle domande di autorizzazione che le aziende interessate sono tenute a presentare ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991 e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. 1. Le imprese produttrici dei gas medicinali "azoto" ed "aria medicale" che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale, in data odierna, citato in premessa, ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, sono autorizzate a proseguire detta produzione, a condizione che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto trasmettano al Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - apposita domanda redatta secondo lo schema indicato in allegato 1. 2. L'autorizzazione provvisoria di cui sopra avra' validita' fino alle determinazioni del Ministero della sanita', sulla predetta domanda.