IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, concernente gli accertamenti medici in materia di patenti di guida di veicoli a motore da effettuarsi dalle commissioni mediche locali; Visto il comma diciassettesimo dell'art. 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, che demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro, la determinazione dei diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche e le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti e i rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni medesime; Visto il comma terzo dell'art. 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanita'; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1994, con il quale sono stati determinati i diritti e le quote di cui sopra; Visto il parere n. 1904/94 espresso dal Consiglio di Stato - sezione prima, nell'adunanza del 10 maggio 1995; Ritenuta l'opportunita' di modificare le competenze in materia di erogazione dei compensi ai componenti delle commissioni mediche locali per l'accertamento dei requisiti psicofisici alla guida; Visto il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 19 marzo 1998; Decreta: Art. 1. L'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1994 e' modificato come segue: "Art. 1. - Per l'accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche ed attitudinali previste dal comma quarto dell'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successiva modificazione, da effettuarsi da parte delle commissioni mediche locali, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i seguenti diritti: a) diritto fisso L. 36.000; b) diritto suppletivo di L. 12.000 (pari ad un terzo della quota di cui al precedente punto a) per ciascun componente aggiuntivo della commissione qualora la commissione stessa si avvalga della consulenza - ove necessario - di un ingegnere della motorizzazione civile e di un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione".