IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  e
               IL MINISTRO  DEL  TESORO, DEL  BILANCIO
                 E DELLA  PROGRAMMAZIONE  ECONOMICA
  Visto l'art. 119, comma 4,  del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,  e successive modifiche, concernente  gli accertamenti medici
in materia  di patenti di  guida di  veicoli a motore  da effettuarsi
dalle commissioni mediche locali;
  Visto  il comma  diciassettesimo dell'art.  330 del  regolamento di
esecuzione e  di attuazione del  nuovo codice della  strada approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive  modifiche, che  demanda al  Ministro dei  trasporti, di
concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro, la determinazione
dei diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle
commissioni  mediche  e  le  quote  da  destinare  per  le  spese  di
funzionamento  delle  stesse  e  per  gli  emolumenti  e  i  rimborsi
spettanti ai componenti delle commissioni medesime;
  Visto il comma terzo dell'art. 330 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il
riordinamento del Ministero della sanita';
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Visto il decreto  ministeriale 27 dicembre 1994, con  il quale sono
stati determinati i diritti e le quote di cui sopra;
  Visto  il parere  n.  1904/94  espresso dal  Consiglio  di Stato  -
sezione prima, nell'adunanza del 10 maggio 1995;
  Ritenuta l'opportunita'  di modificare le competenze  in materia di
erogazione  dei  compensi  ai componenti  delle  commissioni  mediche
locali per l'accertamento dei requisiti psicofisici alla guida;
  Visto  il  parere  favorevole  della conferenza  permanente  per  i
rapporti tra  lo Stato, le  regioni e le province  autonome, espresso
nella seduta del 19 marzo 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 1  del decreto ministeriale  27 dicembre 1994  e' modificato
come segue:
  "Art.  1.  -  Per  l'accertamento  delle  condizioni  psicofisiche,
psicotecniche ed attitudinali previste dal comma quarto dell'art. 119
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successiva
modificazione,  da effettuarsi  da  parte  delle commissioni  mediche
locali, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i seguenti diritti:
    a) diritto fisso L. 36.000;
  b) diritto suppletivo di L. 12.000 (pari ad un terzo della quota di
cui al  precedente punto a)  per ciascun componente  aggiuntivo della
commissione qualora la commissione stessa si avvalga della consulenza
- ove necessario  - di un ingegnere della motorizzazione  civile e di
un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione".