IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria; Visto il decreto 31 dicembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale; Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; Visto il decreto 19 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1998, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione; Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale; Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza; Decreta: Art. 1. 1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti: 1080) Pubblica assistenza e soccorso Val Trebbia, con sede in Travo (Piacenza); 1081) Confraternita di Misericordia di Castel San Niccolo', con sede in Castel San Niccolo' (Arezzo); 1082) Confraternita di Misericordia di Castiglione e Rocca d'Orcia, con sede in Castiglione d'Orcia (Siena); 1083) Pubblica assistenza Croce Verde Stagno, con sede in Stagno (Livorno); 1084) Croce Bianca, con sede in Alice Castello (Vercelli); 1085) Associazione pubblica assistenza di Fiumalbo, con sede in Fiumalbo (Modena); 1086) Astra Radio Soccorso Pero, con sede in Pero (Milano); 1087) V.A.N. Volontari Autoambulanza Nuvolento, con sede in Nuvolento (Brescia); 1088) Soccorso Bellanese. con sede in Bellano (Lecco); 1089) Volontariato Barbara, con sede in Santa Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo); 1090) Croce azzurra S. Giorgio Soccorso, porto San Giorgio (Ascoli Piceno); 1091) Pubblica assistenza Moliterno - Associazione volontaria, con sede in Moliterno (Potenza); 1092) Associazione volontari soccorritori Casaltrinita', con sede in Trinitapoli (Foggia); 1093) Volontari protezione civile - servizio emergenza radio, con sede in Casarano (Lecce); 1094) "Il Samaritano" associazione volontari del soccorso di Serdiana, con sede in Serdiana (Cagliari); 1095) P.A. associazione di volontariato Croce verde Perdasdefogu, con sede in Perdasdefogu (Nuoro); 1096) Croce bianca Olbia, con sede in Olbia (Sassari).