IL GOVERNATORE
                        DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art.  5, primo  comma, del  decreto legislativo  27 gennaio
1992, n. 87,  e successive modifiche e  integrazioni, che attribuisce
alla Banca  d'Italia il potere di  emanare disposizioni relativamente
alle forme tecniche,  su base individuale e su  base consolidata, dei
bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico degli enti
creditizi e finanziari;
  Visto l'art. 5,  secondo comma, del decreto  legislativo 27 gennaio
1992, n.  87, e successive  modifiche e integrazioni,  che conferisce
alla Banca d'Italia  il potere di modificare,  integrare e aggiornare
le forme tecniche stabilite dal  decreto medesimo nonche' di adeguare
la disciplina nazionale all'evolversi  della disciplina, dei principi
e degli orientamenti comunitari;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione  dell'euro nell'ordinamento nazionale
(nel seguito ''decreto'') ed in particolare  gli articoli 1, 16, 21 e
23;
  Visto il  proprio provvedimento  del 31  luglio 1992  contenente le
istruzioni per la redazione e  le regole di compilazione del bilancio
dell'impresa  e  consolidato  degli   enti  finanziari  (nel  seguito
''provvedimento del 31 luglio 1992'');
  Visto il proprio  provvedimento del 2 luglio  1991, come modificato
dal  provvedimento  del  1  febbraio  1993  in  materia  di  bilancio
dell'impresa   e  consolidato   delle  societa'   di  intermediazione
mobiliare (nel seguito ''provvedimento del 2 luglio 1991'');
  Sentita la Consob;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il  provvedimento del 31  luglio 1992  e il provvedimento  del 2
luglio 1991 sono modificati secondo quanto indicato, rispettivamente,
nell'allegato A e nell'allegato B.