IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico degli enti creditizi e finanziari; Visto l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modifiche e integrazioni, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di modificare, integrare e aggiornare le forme tecniche stabilite dal decreto medesimo nonche' di adeguare la disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale (nel seguito ''decreto'') ed in particolare gli articoli 1, 16, 21 e 23; Visto il proprio provvedimento del 31 luglio 1992 contenente le istruzioni per la redazione e le regole di compilazione del bilancio dell'impresa e consolidato degli enti finanziari (nel seguito ''provvedimento del 31 luglio 1992''); Visto il proprio provvedimento del 2 luglio 1991, come modificato dal provvedimento del 1 febbraio 1993 in materia di bilancio dell'impresa e consolidato delle societa' di intermediazione mobiliare (nel seguito ''provvedimento del 2 luglio 1991''); Sentita la Consob; Dispone: Art. 1. 1. Il provvedimento del 31 luglio 1992 e il provvedimento del 2 luglio 1991 sono modificati secondo quanto indicato, rispettivamente, nell'allegato A e nell'allegato B.