IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il comma  l  dell'articolo 107  del  decreto legislativo  25
febbraio 1995, n.  77, il quale prevede che con  decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i
limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi
di revisione economicofinanziaria degli enti locali e che il compenso
base  e' determinato  in relazione  alla classe  demografica ed  alle
spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale;
  Visto l'articolo 110 del citato decreto legislativo n. 77 del 1995,
il quale, ai fini  dell'applicazione delle disposizioni contenute nel
decreto  legislativo, determina  le classi  demografiche relative  ai
comuni ed i criteri di computo della popolazione residente;
  Considerati  i  dati  relativi   all'anno  1994,  in  possesso  del
Ministero dell'interno,  concernenti le  spese di funzionamento  e le
spese di investimento  degli enti locali, nonche'  le correlate medie
procapite;
  Sentiti il Ministro di grazia e giustizia, l'Associazione nazionale
dei  comuni italiani  (A.N.C.I.),  l'Unione  delle province  d'Italia
(U.P.I.), l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna
(U.N.C.E.M.),   il  Consiglio   nazionale  dell'ordine   dei  dottori
commercialisti, il  Consiglio nazionale dei ragionieri  ed i maggiori
organismi rappresentativi dei soggetti  facenti parte degli organi di
revisione economicofinanziaria degli enti locali;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio  di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, reso nell'adunanza del 9 giugno 1997;
  Vista  la comunicazione  al  Presidente del  Consiglio  in data  30
giugno 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il  limite massimo  del compenso base  annuo lordo  spettante ad
ogni componente  degli organi  di revisione  economicofinanziaria dei
comuni e delle  province epari all'importo indicato  nella tabella A,
allegata al presente regolamento, con  riferimento al tipo di ente ed
alla  fascia  demografica.  L'importo  risultante  dalla  tabella  e'
maggiorato:
  a) sino ad un  massimo del 10 per cento per gli  enti locali la cui
spesa corrente procapite,  desumibile dall'ultimo bilancio preventivo
approvato, sia superiore alla  media nazionale per fascia demografica
di cui alla tabella B, allegata al presente regolamento;
  b) sino ad un  massimo del l0 per cento per gli  enti locali la cui
spesa  per investimento  procapite,  desumibile dall'ultimo  bilancio
preventivo approvato,  sia superiore alla media  nazionale per fascia
demografica di cui alla tabella C, allegata al presente regolamento.
  2.  Le maggiorazioni  di cui  al  comma l,  lettere a)  e b),  sono
cumulabili tra loro.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art.  10,  comma 3  del  testo  unico delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  107,    comma  1,   del   D.Lgs.
          n.   77/1995 (Ordinamento  finanziario  e  contabile  degli
          enti  locali)  e'  il seguente:
            "Art. 107  (Compenso dei revisori).   -  1.  Con  decreto
          del  Ministro  dell'interno di concerto con il Ministro del
          tesoro vengono fissati i limiti massimi del  compenso  base
          spettante  ai  revisori  da aggiornarsi triennalmente.   Il
          compenso  base  e' determinato  in relazione   alla  classe
          demografica   ed    alle  spese  di  funzionamento    e  di
          investimento dell'ente locale".
            -  Il testo   dell'art.   110   del citato   D.Lgs.    n.
          77/1995 e'  il seguente:
            "Art.  110  (Determinazione  delle   classi  demografiche
          e    della  popolazione   residente).    -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione     delle  disposizioni   contenute   nel
          presente decreto  valgono per i comuni, se non diversamente
          disciplinato, le seguenti classi demografiche:
               a) comuni con meno di 500 abitanti;
               b) comuni da 500 a 999 abitanti;
               c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
               d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
               e) comuni da 3.000 a 3.999 abitanti;
               f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
               g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
               h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
               i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
               l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
               m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
               n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
            2. Per le  disposizioni del presente decreto  legislativo
          che fanno riferimento alla popolazione degli enti locali va
          considerata, se non diversamente disciplinato, per i comuni
          e  le province la popolazione residente calcolata alla fine
          del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT,  ovvero
          secondo i dati UNCEM per le comunita' montane.
            3.  Per  le  comunita'  montane  ed    i  comuni di nuova
          istituzione  viene  utilizzato  l'ultimo  dato  disponibile
          riferito alla popolazione".
            -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge  n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di  Governo     e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          e'   il  seguente:  "3.  Con  decreto ministeriale  possono
          essere  adottati regolamenti  nelle materie  di  competenza
          del  Ministro   o  di autorita'  sottordinate al  Ministro,
          quando    la   legge    espressamente   conferisca     tale
          potere.   Tali regolamenti,  per materie  di  competenza di
          piu'  Ministri,    possono  essere   adottati con   decreti
          interministeriali,   ferma restando    la  necessita'    di
          apposita   autorizzazione   da   parte   della   legge.   I
          regolamenti    ministeriali  ed    interministeriali    non
          possono  dettare norme contrarie  a quelle dei  regolamenti
          emanati  dal    Governo. Essi debbono essere  comunicati al
          Presidente del Consiglio   dei Ministri  prima  della  loro
          emanazione".