La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con  annessa  tabella
delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.