IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il regio decreto 7 agosto 1925, n. 1767; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per i beni culturali e ambientali in materia di spettacolo e sport, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996; Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997; Visto il parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasformazione 1. L'Istituto nazionale per il dramma antico, gia' ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e di seguito denominato "l'Istituto", e' trasformato in fondazione ed acquisisce la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione, ed ha sede legale in Roma. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge 20 marzo 1970, n. 1975, reca: "Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".