IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto-legge  29  marzo  1995,  n.  97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto il regio decreto 7 agosto 1925, n. 1767;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione  amministrativa,  ed in particolare, gli articoli 11,
comma 1, lettera b), e 14;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 31
maggio  1996  recante  delega  di  funzioni  al  Ministro  per i beni
culturali  e  ambientali in materia di spettacolo e sport, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996;
  Ravvisata  l'esigenza  di  trasformare  l'ente  pubblico  "Istituto
nazionale   per   il   dramma  antico"  in  fondazione,  non  essendo
necessaria,  per  l'espletamento  dei  suoi  compiti, la personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico, consentendo anzi la veste giuridica
privata  la  possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento
delle funzioni dell'ente;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;
  Visto   il   parere   della  commissione  parlamentare  bicamerale,
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 gennaio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo
e  lo  sport,  di  concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica,   della   pubblica  istruzione  e
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                           Trasformazione

  1.  L'Istituto  nazionale  per il dramma antico, gia' ente pubblico
disciplinato  dalla  legge  20  marzo  1975,  n.  70,  e  di  seguito
denominato  "l'Istituto",  e' trasformato in fondazione ed acquisisce
la  personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  2.  La  fondazione  subentra  nei  diritti  e nei rapporti attivi e
passivi  dell'ente,  in  essere alla data della trasformazione, ed ha
sede   legale   in   Roma.  Essa  e'  disciplinata,  per  quanto  non
espressamente  previsto  dal  presente  decreto,  dal codice civile e
dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D  P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

           Nota all'art. 1:
            - La legge 20 marzo 1970, n.  1975,  reca:  "Disposizioni
          sul  riordino degli   enti  pubblici   e  del  rapporto  di
          lavoro  del  personale dipendente".