IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 559, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/495/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
364, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 559;
  Vista la direttiva 94/65/CE del  Consiglio del 14 dicembre 1994, e,
in  particolare, l'articolo  17, paragrafo  2, che  apporta modifiche
alla direttiva 91/495/CEE;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 novembre 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro della sanita';
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'articolo  6 del decreto  del Presidente della  Repubblica 30
dicembre  1992, n.  559, come  integrato dal  decreto del  Presidente
della Repubblica  17 maggio 1996,  n. 364,  e' aggiunto, in  fine, il
seguente comma:
  "6-bis.  - Le  carni di  coniglio  e di  selvaggina di  allevamento
separate  meccanicamente possono  formare oggetto  di scambi  solo se
sono  state  sottoposte,  in  precedenza, a  un  trattamento  termico
conformemente  al decreto  legislativo 30  dicembre 1992,  n. 537,  e
successive modifiche,  nello stabilimento  di origine o  in qualsiasi
altro   stabilimento    designato   dall'unita'    sanitaria   locale
competente.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 12 gennaio 1998
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                        Bindi, Ministro della sanita'
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
  Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 9
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
 
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'   il
          seguente:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita e riceve i rappresentati diplomatici,  ratifica
          i  trattati  internazionali,   previa,    quando   occorra,
          l'autorizzazione  delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  La  legge   23  agosto1988,  n.  400,    riguarda   la
          disciplina  dell'attivita'   di    Governo   e  ordinamento
          della   Presidenza  del Consiglio   dei Ministri.    L'art.
          17,  comma 1,  della suddetta  legge cosi' recita:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge".
            -    Il testo   dell'art.   3   della legge  19  dicembre
          1992, n.  489 (Disposizioni  in  materia  di attuazione  di
          direttive  comunitarie relative al mercato interno), e'  il
          seguente:
            "Art.  3  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in via
          regolamentare).   - 1.   Il  Governo  e'    autorizzato  ad
          attuare   in  via    regolamentare  le  direttive  comprese
          nell'elenco di cui all'allegato  C della presente legge.
            2. I  regolamenti di cui al  comma 1 sono  emanati,    su
          proposta  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   o
          del   Ministro   per    il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie  e  per gli affari regionali, da  lui delegato,
          entro il  31 dicembre  1992, secondo  le procedure indicate
          dall'art. 17   della legge 23 agosto  1988,  n.    400.  Il
          parere del Consiglio di Stato e'  emesso entro venti giorni
          dall'invio dello schema del regolamento".
            -    Il  D.P.R.   30   dicembre   1992, n.   559,   reca:
          "Regolamento  per l'attuazione della  direttiva  91/495/CEE
          relativa  ai  problemi sanitari e di polizia in materia  di
          produzione e commercializzazione di carni di coniglio e  di
          selvaggina d'allevamento".
            -    Il  D.P.R.    17  maggio    1996,  n.    364,  reca:
          "Regolamento recante modificazioni al  D.P.R.  30  dicembre
          1992,  n.  559, di attuazione della direttiva    91/495/CEE
          relativa      a    problemi      sanitari      e       alla
          commercializzazione    di    carni   di   coniglio  e    di
          selvaggina  di allevamento".
            - La  direttiva 94/65/CE  e' pubblicata  in G.U.C.E.    L
          368  del 31 dicembre 1994.
            -  La   direttiva 91/495/CEE e' pubblicata  in G.U.C.E. L
          268  del 24 settembre 1991.
             - L'art. 17 della direttiva 94/65/CE cosi' recita:
            "Art. 17. - 1. E' aggiunto  all'art.  5  della  direttiva
          71/118/CEE il seguente paragrafo 3:
            ''3.  Gli  Stati  membri  provvedono affinche'  le  carni
          separate  meccanicamente  possano  essere oggetto di scambi
          solo se  sottoposte  in  precedenza    a  un    trattamento
          termico,    conformemente alla  direttiva 77/99/CEE,  nello
          stabilimento   di   origine   o    in    qualsiasi    altro
          stabilimento designato dall'autorita' competente''.
            2.  All'art.    6 della direttiva  91/495/CEE e' aggiunto
          il seguente paragrafo 4:
            ''4.  Gli  Stati  membri  provvedono affinche'  le  carni
          separate meccanicamente possano formare oggetto  di scambio
          solo se sottoposte in precedenza  a un trattamento  termico
          conformemente    alla    direttiva   77/99/CEE,       nello
          stabilimento   di   origine   o    in    qualsiasi    altro
          stabilimento designato dall'autorita' competente''".
           Nota all'art. 1:
            -  Per quanto concerne il D.P.R.  17 maggio 1996, n. 364,
          ved. nelle note alle premesse.