IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/495/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 364, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559; Vista la direttiva 94/65/CE del Consiglio del 14 dicembre 1994, e, in particolare, l'articolo 17, paragrafo 2, che apporta modifiche alla direttiva 91/495/CEE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 novembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita'; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 364, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. - Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento separate meccanicamente possono formare oggetto di scambi solo se sono state sottoposte, in precedenza, a un trattamento termico conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'unita' sanitaria locale competente.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 gennaio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998 Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 9 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentati diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - La legge 23 agosto1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 1, della suddetta legge cosi' recita: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". - Il testo dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno), e' il seguente: "Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure indicate dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio di Stato e' emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento". - Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, reca: "Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento". - Il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 364, reca: "Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, di attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa a problemi sanitari e alla commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento". - La direttiva 94/65/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 368 del 31 dicembre 1994. - La direttiva 91/495/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 268 del 24 settembre 1991. - L'art. 17 della direttiva 94/65/CE cosi' recita: "Art. 17. - 1. E' aggiunto all'art. 5 della direttiva 71/118/CEE il seguente paragrafo 3: ''3. Gli Stati membri provvedono affinche' le carni separate meccanicamente possano essere oggetto di scambi solo se sottoposte in precedenza a un trattamento termico, conformemente alla direttiva 77/99/CEE, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'autorita' competente''. 2. All'art. 6 della direttiva 91/495/CEE e' aggiunto il seguente paragrafo 4: ''4. Gli Stati membri provvedono affinche' le carni separate meccanicamente possano formare oggetto di scambio solo se sottoposte in precedenza a un trattamento termico conformemente alla direttiva 77/99/CEE, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'autorita' competente''". Nota all'art. 1: - Per quanto concerne il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 364, ved. nelle note alle premesse.