IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
contenente  la   delega  al  Governo   per  il  riordinamento   e  la
soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1994, n.  479, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  con   il  quale,  in  attuazione  della
succitata delega,  sono stati  dettati criteri per  il riordinamento,
tra l'altro,  del settore assicurativo  della gente di  mare mediante
l'istituzione dell'Istituto  di previdenza  per il  settore marittimo
(I.P.SE.MA.);
  Visto in particolare, l'articolo 1,  comma 2, del predetto decreto,
il quale stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta  del Ministro del  lavoro e della previdenza  sociale, di
concerto con  i Ministri per  la funzione  pubblica e del  tesoro, da
emanarsi ai  sensi dell'articolo  17 della legge  23 agosto  1988, n.
400,  sono disciplinati,  per quanto  non espressamente  previsto dal
decreto stesso, l'organizzazione ed  il funzionamento, tra gli altri,
dell' I.P.SE.MA.;
  Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione legislativa;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 gennaio 1998;
  Sulla proposta del Ministro del  lavoro e della previdenza sociale,
di concerto  con i  Ministri per  la funzione  pubblica e  gli affari
regionali  e   del  tesoro,  del  bilancio   e  della  programmazione
economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma
2,  del  decreto  legislativo  30 giugno  1994,  n.  479,  disciplina
l'ordinamento, l'organizzazione ed  il funzionamento dell'Istituto di
previdenza per  il settore marittimo (I.P.SE.MA.),  in conformita' ai
criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.
 
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
           -  Il  comma  quinto  dell'art.  87  della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
           - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
          537  (Interventi  correttivi  di finanza pubblica), prevede
          che: "Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
          enti pubblici di previdenza e assistenza".
           - Il D.Lgs. 30 giugno  1994,  n.  479,  reca:  "Attuazione
          della  delega  conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
          24 dicembre 1993,  n.    537,  in  materia  di  riordino  e
          soppressione di enti pubblici di assistenza e previdenza".
           -  Il  comma  2  dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
          479,  prevede  che:  "Con  decreti  del  Presidente   della
          Repubblica,  su  proposta  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  della
          funzione  pubblica  e  del  tesoro,  da  emanarsi  ai sensi
          dell'art. 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non
          espressamente   ivi   previsto,   l'organizzazione   e   il
          funzionamento degli enti di  cui  al  comma  1,  secondo  i
          criteri stabiliti nell'art. 3".
           -   Il   testo   dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di  Governo e ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 dei D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art.
          13 della legge 15 marzo 1997, n.  59, e' il seguente:
           "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
           a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
           b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle  leggi  e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
           c) le materie in cui manchi  la  disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
           d)   l'organizzazione   ed    il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
           e) (soppressa).
           2.   Con   decreto   del Presidente   della    Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
           3.   Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
           4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione    di  "regolamento",  sono  adottati  previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
           4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
           a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con  i
          Ministri  ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di   direzione   politica   e  di  raccordo  tra  questo  e
          l'amministrazione;
           b) individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
           c)  previsione  di    strumenti  di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
           d)  indicazione  e  revisione  periodica della consistenza
          delle piante organiche;
           e)  previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
           -  La  legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti
          per lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
          procedimenti di decisione e di controllo".
          Nota all'art. 1:
           -  Per  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30
          giugno 1994, n. 479, si veda in nota alle premesse.