IL MINISTRO
                     DELEGATO PER LO SPETTACOLO
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
"Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri";
  Visto  il  decreto-legge  29  marzo  1995,  n.  97, convertito, con
modificazioni,  in  legge  30  maggio 1995, n. 203, recante "Riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 31
maggio 1996, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  al Ministro Valter Veltroni in materia di spettacolo e
sport";
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
convertito,  con  modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135, con
il  quale  e'  stato  istituito  il conto speciale per l'apertura dei
teatri,  nell'ambito  del  fondo  di intervento di cui all'articolo 2
della   legge   14   agosto  1971,  n.  819,  avente  ad  oggetto  il
finanziamento   dei   lavori   di   restauro,   ristrutturazione,  ed
adeguamento  funzionale  degli immobili stabilmente adibiti a teatro,
erogato  sulla  base  di  criteri  predeterminati  dall'Autorita'  di
Governo competente in materia di spettacolo;
  Ritenuto, pertanto di dover provvedere alla definizione dei criteri
per l'erogazione del finanziamento;
  Sentito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 ottobre 1997;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. P.689/PCM/GA61/1/2 del 13 novembre 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Sono  ammessi  al  finanziamento  di  cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in
legge  23 maggio 1997, n. 135, progetti di restauro, ristrutturazione
ed  adeguamento  funzionale,  presentati  dai proprietari di immobili
destinati stabilmente ad attivita' teatrale.
  2.  L'importo  massimo  del finanziamento per ciascun intervento e'
fissato  nell'80%  dell'importo  complessivo  previsto, e comunque in
misura non superiore a lire 2.000 milioni.
  3.  Ai fini del computo del finanziamento, sono ammesse le spese di
progettazione   e   direzione  lavori,  nel  limite  massimo  del  4%
dell'importo complessivo dei lavori.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  l0, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            - Il  testo dell'art.   4 del   decreto-legge 25    marzo
          1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,  in  legge 23
          maggio    1997, n.   135, concernente "Disposizioni urgenti
          per  favorire l'occupazione", e' il seguente:
            "Art. 4 (Intervento  su immobili adibiti a teatri). -  1.
          In attesa dell'adozione   della   legge    di    disciplina
          generale      dell'attivita'   teatrale,  e'     istituito,
          nell'ambito del  Fondo di intervento   di  cui  all'art.  2
          della  legge 14 agosto  1971, n. 819, il conto speciale per
          l'apertura dei teatri, avente ad  oggetto il  finanziamento
          dei   lavori  di     restauro,       ristrutturazione    ed
          adeguamento      funzionale    degli  immobili  stabilmente
          adibiti  a  teatro,    di  proprieta' dei comuni o di altri
          soggetti.   Il   finanziamento     e'    compatibile    con
          eventuali  contributi    in conto   capitale ed  e' erogato
          sulla base  di criteri predeterminati    dall'Autorita'  di
          Governo competente  in materia  di spettacolo.
            2.    Il  tasso   di interesse   per   le operazioni   di
          finanziamento  a carico del conto  speciale di cui al comma
          1  e' definito con decreto del  Ministro del   tesoro,   di
          concerto    con    l'Autorita'  di    Governo competente in
          materia di spettacolo.
            3.  Alla costituzione  delle disponibilita'   finanziarie
          del      conto  speciale  del     Fondo  d'intervento  sono
          inizialmente    destinate  lire  25  miliardi,     mediante
          individuazione  nell'ambito delle  disponibilita' esistenti
          nel  Fondo d'intervento  di cui all'art.  2 della  legge 14
          agosto 1971,  n. 819.  A tale  individuazione, nonche'  per
          ulteriori  individuazioni nell'ambito   del Fondo predetto,
          connesse  ad esigenze dei settori  dello  spettacolo,    si
          provvede  con  decreto dell'Autorita' di Governo competente
          in materia di spettacolo".