IL MINISTRO DELEGATO PER LO SPETTACOLO Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Valter Veltroni in materia di spettacolo e sport"; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135, con il quale e' stato istituito il conto speciale per l'apertura dei teatri, nell'ambito del fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione, ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo; Ritenuto, pertanto di dover provvedere alla definizione dei criteri per l'erogazione del finanziamento; Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 ottobre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. P.689/PCM/GA61/1/2 del 13 novembre 1997; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Sono ammessi al finanziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135, progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale, presentati dai proprietari di immobili destinati stabilmente ad attivita' teatrale. 2. L'importo massimo del finanziamento per ciascun intervento e' fissato nell'80% dell'importo complessivo previsto, e comunque in misura non superiore a lire 2.000 milioni. 3. Ai fini del computo del finanziamento, sono ammesse le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 4% dell'importo complessivo dei lavori.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", e' il seguente: "Art. 4 (Intervento su immobili adibiti a teatri). - 1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attivita' teatrale, e' istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprieta' dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento e' compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed e' erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. 2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 e' definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. 3. Alla costituzione delle disponibilita' finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilita' esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonche' per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo".