IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo statuto speciale per la Valle d'Aosta; 
  Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320; 
  Vista la proposta della commissione paritetica  prevista  dall'art.
48-bis dello statuto speciale, introdotto  dall'art.  3  della  legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Acquisito il parere del consiglio regionale  della  Valle  d'Aosta,
espresso nella seduta del 26 novembre 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 febbraio 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 8 (Atti amministrativi soggetti a controllo). 1. Il controllo
di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni
valutazione di merito, si esercita  esclusivamente  sui  regolamenti,
eccettuati quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e
contabile del consiglio regionale,  nonche'  sugli  atti  costituenti
adempimento degli obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1998 
 
                              SCALFARO 
    

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                    Ministri
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                    pubblica e gli affari regionali

    
Visto, il Guardasigilli: Flick 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della  Repubblica  il  potere  di  promulgare
          leggi e di emanare i  decreti  aventi  valore  di  leggi  e
          regolamenti. 
             - La legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  4,  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  59  del  10
          marzo 1948. 
             - L'art. 8 del D.Lgs. 22 aprile  1994,  n.  320,  e'  il
          seguente: 
             "Art. 8 (Atti fondamentali soggetti a controllo).  -  1.
          Il controllo  di  legittimita'  sugli  atti  amministrativi
          della regione,  esclusa  ogni  valutazione  di  merito,  si
          esercita sugli atti appartenenti alle seguenti categorie: 
             a) regolamenti ed altri  aventi  contenuto  normativo  a
          rilevanza esterna; 
             b)atti generali di indirizzo o di direttiva, a rilevanza
          esterna, piani anche territoriali, programmi e  altri  atti
          integrativi  o  modificativi  dei  contenuti  dei  predetti
          provvedimenti o che ne tengano luogo; 
             c) contratti collettivi per il personale della regione e
          degli uffici ed enti dipendenti dalla regione; 
             d)  atti  di  disposizione  del  demanio  e   patrimonio
          immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione; 
             e)  criteri  e   modalita'   per   la   concessione   di
          sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
             f) appalti e concessioni per opere, servizi e  forniture
          che non siano previsti in atti di programmazione o che  non
          ne costituiscano mera esecuzione; 
             g) assunzione di servizi pubblici,  non  riservati  alla
          disciplina  della  legge  regionale,  e  concessione  degli
          stessi non derivanti da piani e programmi; 
             h)  atti  generali  relativi  alla   determinazione   di
          tariffe, canoni o rette per il rilascio di  autorizzazioni,
          licenze ed altri analoghi provvedimenti; 
             i)  atti  e  provvedimenti  generali   attuativi   delle
          direttive ed applicative dei  regolamenti  della  Comunita'
          economica europea". 
             - Il D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320, e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1994. 
             - La legge costituzionale 23 settembre 1993,  n.  2,  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  226  del  25
          settembre 1993. 
             -  L'art.  48-bis,  aggiunto  dall'art.  3  della  legge
          costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' il seguente: 
             "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno  o
          piu'  decreti  legislativi  recanti  le   disposizioni   di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare la  legislazione  nazionale  con  l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari  condizioni  di   autonomia   attribuita   alla
          regione. 
             Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una
          commissione paritetica composta  da  sei  membri  nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del consiglio stesso". 
          Nota all'art. 1: 
             - Per quanto concerne il D.Lgs. n. 320/1994  vedi  nelle
          note alle premesse.