IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta; Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'art. 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 26 novembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. L'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Atti amministrativi soggetti a controllo). 1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccettuati quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948. - L'art. 8 del D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320, e' il seguente: "Art. 8 (Atti fondamentali soggetti a controllo). - 1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita sugli atti appartenenti alle seguenti categorie: a) regolamenti ed altri aventi contenuto normativo a rilevanza esterna; b)atti generali di indirizzo o di direttiva, a rilevanza esterna, piani anche territoriali, programmi e altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti o che ne tengano luogo; c) contratti collettivi per il personale della regione e degli uffici ed enti dipendenti dalla regione; d) atti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione; e) criteri e modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; f) appalti e concessioni per opere, servizi e forniture che non siano previsti in atti di programmazione o che non ne costituiscano mera esecuzione; g) assunzione di servizi pubblici, non riservati alla disciplina della legge regionale, e concessione degli stessi non derivanti da piani e programmi; h) atti generali relativi alla determinazione di tariffe, canoni o rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti; i) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicative dei regolamenti della Comunita' economica europea". - Il D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1994. - La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993. - L'art. 48-bis, aggiunto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' il seguente: "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso". Nota all'art. 1: - Per quanto concerne il D.Lgs. n. 320/1994 vedi nelle note alle premesse.