IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 512 del 1 ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che occorre definire le specifiche procedure con cui, in relazione alle peculiari esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i dirigenti del ruolo tecnico antincendi possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo stesso; Visto l'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al fine dell'espletamento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 512 del 1 ottobre 1996, con decreto del direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo, vengono annualmente individuati gli uffici, le strutture ed i settori di attivita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da sottoporre a verifica sulla base delle esigenze emerse nel corso dell'anno precedente. 2. Gli ispettori possono, inoltre, essere incaricati di svolgere la propria opera anche nei confronti di ogni altro ufficio o settore di attivita' che si ritenga di sottoporre a verifica, anche in relazione a quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609: "7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". - Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo". - Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996: "Art. 8. - La Direzione generale dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno assume la denominazione di ''Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi''. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive disposizioni, e' costituito secondo il seguente ordinamento: a) ispettore generale capo del Corpo; b) servizio tecnico centrale; c) scuole centrali antincendi e di protezione civile; d) centro studi ed esperienze; e) ispettorati regionali o interregionali; f) comandi provinciali; g) distaccamenti e posti di vigilanza; h) colonne mobili di soccorso. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi interregionali, regionali e locali di cui sopra sono determinati con decreto del Ministro per l'interno. L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformita' alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attivita' delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attivita' degli ispettorati regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico centrale di cui e' responsabile; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attivita' tecnica dei comandi provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; e' chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e antinfortunistica. E' membro di diritto della Commissione interministeriale tecnica della protezione civile. E' componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile. Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attivita' dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonche' il controllo sull'attivita' dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformita' di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamita', l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilita' dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unita' chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovraintende altresi', sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, vedi in nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni: " h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi".