IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Visto l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 512 del 1 ottobre
1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Considerato che occorre definire le specifiche procedure  con  cui,
in relazione alle peculiari esigenze del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco, i dirigenti del ruolo tecnico  antincendi  possono  essere
destinati allo svolgimento di funzioni ispettive  nell'interesse  del
Corpo stesso; 
  Visto l'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 20 novembre 1997; 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Al  fine  dell'espletamento  delle  funzioni  ispettive  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 512 del 1 ottobre 1996,
con decreto del direttore generale  della  Protezione  civile  e  dei
servizi  antincendi,  sentito  l'ispettore  generale  capo,   vengono
annualmente individuati gli uffici, le  strutture  ed  i  settori  di
attivita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  da  sottoporre  a
verifica  sulla  base  delle  esigenze  emerse  nel  corso  dell'anno
precedente. 
  2. Gli ispettori possono, inoltre, essere incaricati di svolgere la
propria opera anche nei confronti di ogni altro ufficio o settore  di
attivita' che si ritenga di sottoporre a verifica, anche in relazione
a quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo  16  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

    
          Note alle premesse: 
            - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7,  del  D.L.  1
          ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 609: 
            "7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco possono essere destinati allo  svolgimento
          di funzioni ispettive nell'interesse del  Corpo  nazionale.
          Le  procedure  relative  sono  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, da emanarsi  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto". 
            - Il D.P.R. 30 giugno 1972,  n.  748,  reca:  "Disciplina
          delle funzioni  dirigenziali  nelle  Amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo". 
          -  Il  D.Lgs.  3  febbraio  1993,  n.  29,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  reca:  "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
           a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
            - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 8 
          dicembre 1970, n. 996: 
            "Art. 8. - La Direzione generale dei  servizi  antincendi
          presso il Ministero dell'interno assume la denominazione di
          ''Direzione generale della protezione civile e dei  servizi
          antincendi''. 
            Il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   con   le
          attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e
          successive disposizioni, e' costituito secondo il  seguente
          ordinamento: 
               a) ispettore generale capo del Corpo; 
               b) servizio tecnico centrale; 
               c) scuole centrali antincendi e di protezione civile; 
               d) centro studi ed esperienze; 
               e) ispettorati regionali o interregionali; 
               f) comandi provinciali; 
               g) distaccamenti e posti di vigilanza; 
               h) colonne mobili di soccorso. 
            Il numero, le sedi e le circoscrizioni  territoriali  dei
          servizi interregionali, regionali e  locali  di  cui  sopra
          sono determinati con decreto del Ministro per l'interno. 
            L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei  vigili
          del fuoco, in conformita'  alle  istruzioni  del  direttore
          generale, presiede e dirige l'organizzazione  generale  dei
          servizi  tecnici  del  Corpo,  le  attivita'  delle  scuole
          centrali antincendi e di protezione  civile  e  del  centro
          studi  ed   esperienze,   l'attivita'   degli   ispettorati
          regionali  o  interregionali  e  dei  comandi  provinciali,
          coordinandole con quelle del servizio tecnico  centrale  di
          cui  e'  responsabile;  sovrintende  ai  servizi  ispettivi
          sull'attivita' tecnica dei comandi  provinciali  del  Corpo
          nazionale,   al   fine   di   assicurarne   e   potenziarne
          l'efficienza;  rappresenta,  quale  membro  di  diritto,  i
          servizi della protezione civile in  seno  alla  commissione
          centrale  per  le  sostanze  esplosive   ed   infiammabili;
          presiede la commissione centrale per gli acquisti di  mezzi
          e   di   materiale   tecnico;   formula   proposte    sulla
          programmazione  delle  forniture,   l'assegnazione   e   la
          gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei
          lavori e degli impianti del Corpo; e' chiamato ad esprimere
          il parere sulla normativa e sulle  istruzioni  in  tema  di
          prevenzione antincendio e antinfortunistica. E'  membro  di
          diritto della Commissione interministeriale  tecnica  della
          protezione civile. E' componente di diritto  del  consiglio
          di amministrazione dell'Opera nazionale di  assistenza  per
          il personale dei  servizi  antincendi  e  della  protezione
          civile. 
            Gli ispettori regionali o  interregionali  coordinano  le
          attivita' dei comandi provinciali agli effetti dei  servizi
          antincendi e di protezione civile;  esercitano  il  comando
          della colonna mobile  di  soccorso  costituita  nell'ambito
          dell'ispettorato,        curandone        l'organizzazione,
          l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive
          generali   loro    demandate,    nonche'    il    controllo
          sull'attivita'  dei  servizi  di  prevenzione   antincendio
          espletati  dai   comandi   provinciali,   per   assicurarne
          uniformita' di applicazione e di indirizzo  interpretativo.
          In caso di  pubblica  calamita',  l'ispettore  regionale  o
          interregionale assume la responsabilita' dell'impiego anche
          delle altre  colonne  mobili  di  soccorso  o  loro  unita'
          chiamate ad operare nell'ambito regionale o  interregionale
          e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso  ispettore  od
          altro   ispettore   generale    appositamente    designato,
          sovraintende   altresi',   sotto   il   profilo    tecnico,
          all'impiego delle forze che partecipano in  via  ausiliaria
          alle operazioni di soccorso". 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
           Note all'art. 1: 
            - Per il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L.  1  ottobre
          1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 609, vedi in nota alle premesse. 
            - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, lettera  h),
          del  D.Lgs.  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni: 
            " h) verificano e controllano le attivita' dei  dirigenti
          anche con potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia  degli
          stessi".