IL MINISTRO
                         DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  l'articolo 37  del regio  decreto  3 agosto  1928, n.  2295,
riguardante  l'esonero dal  pagamento del  canone radiotelevisivo  in
favore di talune categorie di enti ed istituti pubblici;
  Vista  la   legge  15   luglio  1966,   n.  560,   come  modificata
dall'articolo 37 della legge 25  ottobre 1989, n. 355, concernente la
concessione di contributi per studi  e ricerche nel campo delle poste
e delle telecomunicazioni;
  Visto l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di
interventi assi stenziali a favore del personale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n. 241, ed in particolare l'articolo
12  relativo alla  concessione di  sovvenzioni, contributi,  sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il  decreto-legge 1  dicembre 1993,  n. 487,  convertito, con
modificazioni, dalla  legge 29  gennaio 1994,  n. 71,  concernente la
trasformazione    dell'Amministrazione    delle   poste    e    delle
telecomunicazioni in  ente pubblico  economico e  la riorganizzazione
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1995, n.
166,  che ha  approvato il  regolamento per  la riorganizzazione  del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, concernente
il  regolamento   per  l'individuazione   degli  uffici   di  livello
dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Riconosciuta   l'esigenza   di    dettare   norme   di   attuazione
dell'articolo  12  della  legge  n.  241  del  1990  nell'ambito  del
Ministero delle comunicazioni;
  Udito il  parere del Consiglio  di Stato, reso  nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997;
  Vista la  comunicazione al  Presidente del Consiglio  dei Ministri,
effettuata,  ai  sensi del  menzionato  articolo  l7 della  legge  n.
400/1988, con nota GM/108180/4209 DL/CR del 24 dicembre 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Gli   enti   assistenziali   posti   alle   dipendenze   delle
amministrazioni statali,  regionali, provinciali e  comunali, nonche'
gli enti  culturali dipendenti dallo  Stato e dalle  province possono
chiedere al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le
concessioni  e  per  le  autorizzazioni -  di  essere  esonerati  dal
pagamento  del canone  di abbonamento  alle radiodiffusioni  sonore e
televisive,  ai sensi  dell'articolo 37  del regio  decreto 3  agosto
1928, n. 2295.
  2.  La  domanda,  da  presentare  entro  il  31  ottobre  dell'anno
precedente a  quello per  il quale  si intende  richiedere l'esonero,
deve  essere corredata  della  documentazione  comprovante la  natura
dell'ente.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il   testo  dell'art.   37  del   R.D.  n.   2295/1928
          recante:     "Modificazioni  ed     aggiunte   alle   norme
          regolamentari    sul  servizio di radioaudizione circolare,
          approvato con  regi decreti 10 luglio 1024, n. 1226,  e  13
          agosto 1926, n. 1559", e' il seguente:
            "Art.   37.  -  Il  Ministero    delle  comunicazioni  ha
          facolta', nei casi  di  richiesta  da  parte  degli    enti
          assistenziali  posti  alla dipendenza delle Amministrazioni
          statali, provinciali e comunali,  di accordare ai  medesimi
          l'esonero  totale   o parziale   del pagamento  delle tasse
          ordinarie di abbonamento per le radioaudizioni.
            Analoghe   facilitazioni    possono      dal    Ministero
          predetto     essere  accordate    agli    enti    culturali
          dipendenti  dallo  Stato  e  dalle provincie".
            -  Il  testo   dell'art.  37  della  legge   n.  355/1989
          recante:      "Disposizioni   concernenti   il   personale,
          l'organizzazione,  i  servizi  e  le attivita'   sociali ed
          assistenziali delle aziende  dipendenti dal Ministero delle
          poste e delle telecomunicazioni", e' il seguente:
            "Art. 37 (Contributi ad  enti  ed    istituti).  -  1.  I
          contributi  annui  che  il  Ministro  delle poste   e delle
          telecomunicazioni e' autorizzato a  concedere in  favore di
          enti ed  istituti che  svolgono attivita' scientifica     o
          sperimentale     nel     campo   delle    poste  e    delle
          telecomunicazioni, previsti  dall'art. 1 della  legge    15
          luglio  1966,  n.   560, per   l'importo complessivo  annuo
          non superiore  a lire  25 milioni, sono elevati,  a partire
          dall'anno finanziario  1989, a lire 200 milioni".
            - Il testo dell'art. 8 della  legge n. 249/1968  recante:
          "Delega     al     Governo     per     il     riordinamento
          dell'Amministrazione  dello  Stato,  per  il  decentramento
          delle  funzioni    e per   il riassetto   delle carriere  e
          delle retribuzioni dei dipendenti statali", e' il seguente:
            "Art. 8. -   Il consiglio di amministrazione  oltre    ad
          esercitare  le attribuzioni   previste dall'art.  146 dello
          statuto degli  impiegati civili  dello   Stato,   approvato
          con  decreto   del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3, esprime parere:
            a)   in  materia  di    ordinamento  dell'amministrazione
          centrale e degli organi periferici;
            b) sui conflitti di attribuzione  insorti  tra  direzioni
          generali;
            c)    sulle    disposizioni    di    carattere   generale
          riguardanti l'amministrazione  del    personale,    nonche'
          sui     criteri       per    la  erogazione  di  interventi
          assistenziali a favore del personale".
            -  Il  testo   dell'art.  17  della  legge   n.  400/1988
          recante:    "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo      e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          e' il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
            e)  (l'organizzazione  del  lavoro  ed i   rapporti    di
          lavoro    dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli accordi
          sindacali).
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di "regolamento",  sono    adottati
          previo    parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al
          visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
            -  Il    testo  dell'art.    12 della legge   n. 241/1990
          recante: "Nuove  norme    in  materia    di    procedimento
          amministrativo    e    di diritto   di accesso ai documenti
          amministrativi" e' il seguente:
            "Art.  12.  -    1.  La  concessione  di     sovvenzioni,
          contributi,   sussidi   ed      ausili     finanziari     e
          l'attribuzione di    vantaggi    economici    di  qualunque
          genere   a   persone  ed  enti  pubblici   e  privati  sono
          subordinate  alla predeterminazione  ed alla  pubblicazione
          da   parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle  forme
          previste  dai rispettivi ordinamenti,  dei criteri  e delle
          modalita' cui  le amministrazioni stesse devono attenersi.
            2. L'effettiva osservanza  dei criteri e delle  modalita'
          di  cui  al  comma    1    deve    risultare    dai singoli
          provvedimenti  realtivi  agli interventi di cui al medesimo
          comma 1".
            -  Il  D.Lgs.   n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche  e
          revisione   della   disciplina   in materia    di  pubblico
          impiego,  a   norma   dell'art. 2   della legge  23 ottobre
          1992, n. 421".