IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernenti il controllo sugli atti della regione; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56 primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna; Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, reso nell'adunanza del 20 gennaio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccetto quelli attinenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea". 2. Sono abrogati gli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1948. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1978. - L'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' il seguente: "Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonche' le norme di attuazione del presente statuto. Tali norme saranno sottoposte al parere della consulta o del consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo". Nota all'art. 1: - Per la legge costituzionale n. 21/1978 vedi nelle note alle premesse.