IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987,
n. 33;
  Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 1998;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  criteri  e procedure per
l'utilizzazione  della  quota  dell'otto  per  mille dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche,  liquidata  dagli uffici sulla base
delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'   il
          seguente:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   1, della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo   e   ordinamento  della Presidenza  del  Consiglio
          dei   Ministri),  cosi'  come  modificato dall'art. 74  del
          decreto legislativo 3    febbraio  1993,  n.  29,    e'  il
          seguente:
            "1.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri  sentito   il  parere  del Consiglio di Stato  che
          deve pronunziarsi entro   novanta giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
            - Il testo   degli articoli 47  e    48  della  legge  20
          maggio  1985,  n.    222  (Disposizioni  sugli  enti e beni
          ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del  clero
          cattolico in servizio nelle  diocesi), e' il seguente:
            "Art.  47.  - Le somme  da corrispondere a  far tempo dal
          1 gennaio 1987 e sino a tutto  il    1989  alla  Conferenza
          episcopale  italiana  e  al Fondo edifici di culto in forza
          delle presenti norme sono  iscritte  in  appositi  capitoli
          dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro, verso
          contestuale soppressione   del    capitolo  n.    4493  del
          medesimo  stato  di  previsione,  dei  capitoli n. 2001, n.
          2002, n. 2031 e n. 2071 dello   stato di    previsione  del
          Ministero  dell'interno,    nonche'  del  capitolo  n. 7871
          dello  stato  di  previsione  del    Ministero  dei  lavori
          pubblici.
            A  decorrere  dall'anno finanziario 1990   una quota pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,   liquidata  dagli  uffici    sulla    base  delle
          dichiarazioni  annuali,  e' destinata,  in parte,  a  scopi
          di  interesse    sociale    o di   carattere umanitario   a
          diretta gestione statale e, in  parte, a scopi di carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
            Le  destinazioni  di  cui  al    comma precedente vengono
          stabilite   sulla   base   delle   scelte   espresse    dai
          contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei  redditi.
          In    caso  di    scelte  non    espresse  da    parte  dei
          contribuenti,    la    destinazione    si  stabilisce    in
          proporzione  alle scelte espresse.
            Per  gli   anni finanziari   1990, 1991 e  1992 lo  Stato
          corrisponde, entro il  mese di marzo  di ciascun anno, alla
          Conferenza episcopale italiana, a titolo    di  anticipo  e
          salvo    conguaglio  complessivo  entro il mese   di giugno
          1996,  una    somma  pari    al  contributo    alla  stessa
          corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.
            A   decorrere   dall'anno   finanziario  1993,  lo  Stato
          corrisponde annualmente,  entro il  mese  di giugno,   alla
          Conferenza    episcopale italiana, a   titolo di anticipo e
          salvo conguaglio entro il   mese  di  gennaio  del    terzo
          periodo   d'imposta   successivo,     una  somma  calcolata
          sull'importo liquidato   dagli uffici   sulla base    delle
          dichiarazioni  annuali     relative   al    terzo   periodo
          d'imposta   precedente      con  destinazione  alla  Chiesa
          cattolica".
            "Art.    48. -   Le  quote di  cui all'art.  47,  secondo
          comma,   sono utilizzate:   dallo Stato   per    interventi
          straordinari    per  fame    nel mondo, calamita' naturali,
          assistenza  ai rifugiati, conservazione di beni  culturali;
          dalla  Chiesa  cattolica    per  esigenze  di   culto della
          popolazione,   sostentamento   del   clero,      interventi
          caritativi  a  favore  della  collettivita'  nazionale o di
          Paesi del terzo mondo".
            -  Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica   13
          febbraio  1987, n.  33, reca: "Approvazione del regolamento
          di esecuzione della legge 20  maggio    1985,    n.    222,
          recante    disposizioni  sugli  enti  e  beni ecclesiastici
          in Italia e per il sostentamento  del  clero  cattolico  in
          servizio nelle diocesi".
            -  Il  testo  dell'art.  3,  comma    19,  della legge 23
          dicembre 1996, n.  664 (Bilancio di previsione dello  Stato
          per  l'anno  finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il
          triennio 1997-1999), e' il seguente:
            "19. Ai  fini dell'attuazione  dell'art. 48  della  legge
          20  maggio  1985, n. 222, con regolamento da adottare entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge ai sensi dell'art. 17 della legge  23 agosto
          1988,    n. 400, sono   stabiliti i criteri  e le procedure
          per  l'utilizzo dello stanziamento del  capitolo 6878 dello
          stato   di previsione   del   Ministero   del tesoro    per
          l'anno  1997   e corrispondenti   capitoli   per  gli  anni
          successivi.  Lo  schema  del regolamento e' trasmesso  alla
          Camera dei deputati e   al Senato della Repubblica      per
          l'acquisizione      del     parere     delle     competenti
          commissioni. Il Ministro del  tesoro    e'  autorizzato  ad
          apportare,  con propri decreti  le occorrenti variazioni di
          bilancio".