IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
  Vista la proposta della commissione paritetica;
  Acquisito il  parere del  consiglio regionale della  Valle d'Aosta,
espresso nella seduta del 24 luglio 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri del  tesoro,  del  bilancio e  della  programmazione
economica e dei trasporti e della navigazione;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                           Impianti a fune
  1. Tutte le attribuzioni e  le funzioni amministrative degli organi
centrali  e periferici  dello Stato  in  materia di  impianti a  fune
appartenenti  a  qualunque tipo,  e  di  trasporti  a mezzo  di  tali
impianti sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta.
  2.  Sono compresi  nella  competenza della  regione autonoma  Valle
d'Aosta tutti gli impianti a fune  ed i servizi di comunicazione e di
trasporto   di   persone  e   merci,   soggetti   a  concessione   od
autorizzazione  ed  effettuati  a  mezzo di  essi,  che  si  svolgono
nell'ambito del territorio regionale, anche  se parte del percorso e'
sito in altra regione o Stato confinante.
  3.  Le  funzioni amministrative  concernenti  gli  impianti che  si
trovano  in parte  sul territorio  di altra  regione sono  esercitate
d'intesa con gli organi che in questa sono titolari delle medesime.
  4. Le modalita' di svolgimento  dei relativi servizi sono stabilite
ai sensi del comma 3.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
            - La legge  costituzionale  26    febbraio  1948,  n.  4,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n.   59 del 10 marzo
          1948,  reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".