La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Presidente  della Repubblica e' au torizzato  a ratificare la
convenzione tra  la Repubblica italiana e  la Confederazione svizzera
sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei
rischi  maggiori e  dell'assistenza reciproca  in caso  di catastrofi
naturali o dovute  all'attivita' dell'uomo, fatta a Roma  il 2 maggio
1995.