La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati  vegetali,
adottata  a  Parigi  il  2  dicembre  1961 e riveduta a Ginevra il 10
novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.