IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle societa' di intermediazione mobiliare devono possedere i requisiti di onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto altresi' l'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1 e che a questo fine si considerano anche le azioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' i casi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; Visto l'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che in assenza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la suddetta quota di capitale e attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di impugnare la delibera assembleare in caso di inosservanza di tale divieto; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998; Vista la nota del 12 marzo 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Onorabilita' dei partecipanti al capitale delle SIM 1. Chiunque partecipa in una societa' di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM") in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. l) e n. 2), non rilevano se inferiori a un anno. 2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. 3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura rispettivamente della Consob e della Banca d'Italia nei casi indicati nel successivo articolo 3, comma 2, lettere a) e b).
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il testo dell'art. 8, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente: "Art. 8 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale). - 1. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale delle SIM. 2. Con il medesimo regolamento il Ministro del tesoro stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. A questo fine, si considerano anche le azioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' i casi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto. 3. In assenza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob o dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea". Note all'art. 1: - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recita: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'", e la legge 31 maggio 1965, n. 575, recita: "Disposizioni contro la mafia". - Il titolo XI del libro V del codice civile recita: "Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi", e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recita: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa". - Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi".