IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; 
  Visto in particolare l'articolo 8,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo, in base  al  quale  i  partecipanti  al  capitale  delle
societa' di intermediazione mobiliare devono possedere i requisiti di
onorabilita' stabiliti  con  regolamento  del  Ministro  del  tesoro,
adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob; 
  Visto  altresi'  l'articolo  8,  comma  2,  del  medesimo   decreto
legislativo, in base al quale  il  regolamento  di  cui  al  comma  1
stabilisce  la  quota  percentuale  del  capitale  che  deve   essere
posseduta per l'applicazione del comma 1  e  che  a  questo  fine  si
considerano anche le azioni possedute  per  il  tramite  di  societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche'
i casi in cui il diritto  di  voto  spetta  o  e'  attribuito  ad  un
soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio
del diritto di voto; 
  Visto l'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto  legislativo,  il
quale prevede che in assenza dei requisiti non puo' essere esercitato
il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la  suddetta  quota
di capitale e attribuisce, tra l'altro, alla Banca  d'Italia  e  alla
Consob il potere di impugnare la  delibera  assembleare  in  caso  di
inosservanza di tale divieto; 
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della  sezione
consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998; 
  Vista  la  nota  del  12  marzo  1998  con  la  quale,   ai   sensi
dell'articolo 17  della  citata  legge  n.  400/1988,  lo  schema  di
regolamento e' stato comunicato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
         Onorabilita' dei partecipanti al capitale delle SIM 
  1. Chiunque partecipa in una societa' di intermediazione  mobiliare
(di seguito "SIM") in  misura  superiore  al  cinque  per  cento  del
capitale rappresentato  da  azioni  con  diritto  di  voto  non  puo'
esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote  eccedenti
qualora: 
  a)  sia  stato  sottoposto  a  misure   di   prevenzione   disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,  n.
1423,  o  della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   salvi    gli    effetti    della
riabilitazione; 
  b) sia  stato  condannato  con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione: 
  1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi  per  uno
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e  dalle  norme  in  materia  di
mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 
  2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei  mesi  per  uno
dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del  codice  civile  e
nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 
  3) alla reclusione per un tempo non inferiore  a  un  anno  per  un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
  4) alla reclusione per un tempo non inferiore a  due  anni  per  un
qualunque delitto non colposo; 
  c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla  lettera  b)
con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti,  salvo  il
caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. l) e
n. 2), non rilevano se inferiori a un anno. 
  2. Il comma  1  si  applica  anche  a  chiunque,  indipendentemente
dall'entita' della partecipazione  posseduta,  controlla  la  SIM  ai
sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.
385. In tal caso,  il  divieto  di  esercizio  del  diritto  di  voto
interessa l'intera partecipazione. 
  3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica,  i  requisiti
di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e  dal
direttore  generale,  ovvero  dai  soggetti  che  ricoprono   cariche
equivalenti. 
  4. Con riferimento alle  fattispecie  disciplinate  da  ordinamenti
stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti  previsti  dal
presente articolo e' effettuata sulla  base  di  una  valutazione  di
equivalenza sostanziale, a cura rispettivamente della Consob e  della
Banca d'Italia nei casi indicati nel successivo articolo 3, comma  2,
lettere a) e b). 
 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art  10,  comma  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
           Nota alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 8, commi 1, 2  e  3  del  D.Lgs.  23
          luglio 1996, n. 415, e' il seguente: 
            "Art. 8 (Requisiti di onorabilita'  dei  partecipanti  al
          capitale). - 1. Il Ministro  del  tesoro,  con  regolamento
          adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i
          requisiti di  onorabilita'  dei  partecipanti  al  capitale
          delle SIM. 
            2. Con il medesimo regolamento  il  Ministro  del  tesoro
          stabilisce la  quota  percentuale  del  capitale  che  deve
          essere posseduta per l'applicazione del comma 1.  A  questo
          fine, si considerano  anche  le  azioni  possedute  per  il
          tramite di societa' controllate, di societa'  fiduciarie  o
          per interposta persona, nonche' i casi in cui il diritto di
          voto spetta o e' attribuito  ad  un  soggetto  diverso  dal
          socio  o  esistono  accordi  concernenti  l'esercizio   del
          diritto di voto. 
            3. In assenza dei requisiti non puo' essere esercitato il
          diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il  suddetto
          limite.  In  caso  di  inosservanza,  la  deliberazione  e'
          impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se  la
          maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta  senza  i
          voti inerenti alle  predette  azioni.  L'impugnazione  puo'
          essere proposta anche dalla Consob o dalla  Banca  d'Italia
          entro sei mesi dalla data della  deliberazione  ovvero,  se
          questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese,
          entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali  non
          puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai
          fini della regolare costituzione dell'assemblea". 
 
            Note all'art. 1: 
            - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recita: "Misure  di
          prevenzione nei confronti delle persone pericolose  per  la
          sicurezza e per la  pubblica  moralita'",  e  la  legge  31
          maggio 1965, n. 575, recita: 
            "Disposizioni contro la mafia". 
            - Il titolo XI del libro  V  del  codice  civile  recita:
          "Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi",
          e  il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,   recita:
          "Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          della  amministrazione  controllata  e  della  liquidazione
          coatta amministrativa". 
            - Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1 settembre  1993,  n.
          385, e' il seguente: 
            "Art. 23  (Nozione  di  controllo).  -  1.  Ai  fini  del
          presente capo il controllo sussiste, anche con  riferimento
          a  soggetti  diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
          dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 
            2.  Il  controllo  si  considera  esistente  nella  forma
          dell'influenza dominante, salvo prova contraria,  allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni: 
            1) esistenza di un soggetto che, in base ad  accordi  con
          altri soci,  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare  la
          maggioranza degli amministratori  ovvero  dispone  da  solo
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
            2) possesso di una partecipazione idonea a consentire  la
          nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  dei  membri  del
          consiglio di amministrazione; 
            3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di  carattere
          finanziario e organizzativo idonei  a  conseguire  uno  dei
          seguenti effetti: 
                          a) la  trasmissione  degli  utili  o  delle
          perdite; 
            b)  il  coordinamento  della  gestione  dell'impresa  con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune; 
            c) l'attribuzione di poteri maggiori  rispetto  a  quelli
          derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 
            d)  l'attribuzione   a   soggetti   diversi   da   quelli
          legittimati in  base  all'assetto  proprietario  di  poteri
          nella  scelta  di  amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese; 
            4) assoggettamento  a  direzione  comune,  in  base  alla
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          concordanti elementi".