La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma 13 dell'articolo 2  della legge 30 aprile 1998, n. 122,
va interpretato nel senso che le disposizioni dei commi da 1 a 11 del
medesimo articolo non  si applicano alle emittenti  televisive che si
rivolgono ad  un pubblico locale  e che non  fanno parte di  una rete
nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 del medesimo articolo
non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Nota all'art. 1:
            - Il testo del comma 13 dell'art.  2 della legge  n.  122
          del 1998 e' il seguente:
            "13.  Le    disposizioni  del  presente   articolo non si
          applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad  un
          pubblico   locale  e  che  non  fanno  parte  di  una  rete
          nazionale".