IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo  5, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n.
507,  che  demanda  ad  apposito  decreto  del Ministro delle finanze
l'individuazione  delle  associazioni  combattentistiche  e  d'arma e
delle  associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1986, n. 390;
  Visto  il medesimo comma 8, secondo periodo, che rinvia ad apposito
decreto   del   Ministro   delle  finanze  per  la  disciplina  della
definizione, da parte dei medesimi enti, delle annualita' anteriori a
quella  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione del citato decreto-legge n. 415 del 1995;
  Visto   il  comma  8-bis  del  medesimo  articolo  5,  che  prevede
l'applicazione  delle  disposizioni  di cui al comma 8 anche al CONI,
alle  Federazioni  sportive  nazionali  e  agli  enti  di  promozione
sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di
carattere ricreativo, culturale ed economico;
  Visto  l'articolo  1,  comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390,
concernente  la  facolta' dell'amministrazione finanziaria di dare in
concessione  o  in locazione, a canone ricognitorio, per la durata di
non  oltre diciannove anni, beni demaniali o patrimoniali dello Stato
non suscettibili, anche temporaneamente, di uso governativo attuale;
  Visto  l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante
la   predeterminazione  di  criteri  e  modalita'  cui  le  pubbliche
amministrazioni  devono  attenersi  per  l'attribuzione  di  vantaggi
economici;
  Ritenuta   la   necessita'   di   stabilire  appositi  criteri  per
l'individuazione  delle  associazioni  combattentistiche  e  d'arma e
delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano
le  disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge n.
390 del 1986;
  Ravvisata  l'opportunita'  di stabilire le modalita' e i termini di
presentazione  delle  istanze  da parte dei richiedenti, i criteri di
scelta  del  locatario o del concessionario in presenza di pluralita'
di richieste per lo stesso immobile, nonche' i criteri e le modalita'
di  assegnazione  dei  beni,  in  modo  da  garantire  la trasparenza
dell'azione  amministrativa  ed  il  pieno  ed effettivo rispetto del
diritto dominicale dell'amministrazione;
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di  stabilire  i termini e le
modalita'  per  la  presentazione  della domanda intesa a definire le
posizioni  relative  alle annualita' anteriori a quella in corso alla
data di entrata in vigore della citata legge n. 507 del 1995;
  Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente l'esercizio del potere regolamentare dei Ministri;
  Udito   il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 3-2403/U.C.L. del 16 aprile 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  Per  l'individuazione  delle  associazioni  combattentistiche e
d'arma  e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
11  luglio 1986, n. 390, riguardanti la facolta' dell'amministrazione
finanziaria   di   dare  in  concessione  o  in  locazione  a  canone
ricognitorio,  per  la  durata  di  non  oltre  diciannove anni, beni
demaniali   o   patrimoniali  dello  Stato  non  suscettibili,  anche
temporaneamente,  di uso governativo attuale, si osservano i seguenti
criteri:
    a) per le associazioni combattentistiche e d'arma:
      1) assenza di fini di lucro;
      2) sottoposizione alla vigilanza del Ministero della difesa;
    b) per le associazioni sportive dilettantistiche:
      1) assenza di fini di lucro;
      2) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti
nazionali  di  promozione  sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi
vigenti;
      3)  svolgimento  di  attivita'  sportiva  dilettantistica, come
definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.
 
            Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art.  10, comma  3, del  testo unico  sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione    dei  decreti
          del  Presidente   della Repubblica italiana, approvato  con
          D.P.R.   28 dicembre 1985,   n. 1092,    al  solo  fine  di
          facilitare  la  lettura    delle disposizioni di legge alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note al preambolo:
            -  Si  riporta il  testo dei commi 8 e 8-bis  dell'art. 5
          della legge 29    novembre    1995,    n.    507,  recante:
          "Conversione     in    legge,    con  modificazioni,    del
          decreto-legge  2  ottobre 1995,  n. 415,   recante  proroga
          di  termini  a  favore  dei  soggetti  residenti nelle zone
          colpite  dagli  eventi  alluvionali  del  novembre  1994  e
          disposizioni  integrative del  decreto-legge   23  febbraio
          1995,  n.   41,    convertito,   con  modificazioni,  dalla
          legge 22 marzo 1995, n. 85":
            "8. Le  disposizioni di  cui all'art.  1, comma  1, della
          legge  11  luglio  1986,  n.  390, si intendono applicabili
          anche alle associazioni combattentistiche   e    d'arma   e
          alle         associazioni       sportive   dilettantistiche
          individuate  con  decreto   del Ministro delle finanze.  Le
          posizioni  relative alle   annualita' anteriori   a  quella
          in  corso alla   data  di entrata  in  vigore  della  legge
          di   conversione   del presente    decreto  potranno    dai
          medesimi enti  essere definite  alle condizioni  di cui  al
          presente    comma a  tal fine,  gli enti  stessi presentano
          apposita domanda,  nei  termini e  con  le modalita'    che
          saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
            8-bis. Le  disposizioni di  cui al  comma 8  si applicano
          anche  al CONI, alle Federazioni  sportive nazionali e agli
          enti  di  promozione  sportiva,  di  carattere  ricreativo,
          culturale ed economico".
            - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge
          11  luglio 1986,   n.   390,  recante:   "Disciplina  delle
          concessioni  e  delle locazioni di  beni immobili demaniali
          e patrimoniali dello   Stato in favore     di   enti      o
          istituti  culturali,   degli  enti   pubblici territoriali,
          delle    unita'  sanitarie   locali, di ordini  religiosi e
          degli enti ecclesiastici":
            "1.   L'amministrazione   finanziaria   puo'   dare    in
          concessione    o  locazione,  per  la durata di   non oltre
          diciannove anni, beni immobili demaniali  o    patrimoniali
          dello  Stato,  non   suscettibili  anche temporaneamente di
          utilizzazione per usi governativi:
            a)  a    istituzioni  culturali  indicate   nella tabella
          emanata  con il decreto del Presidente della  Repubblica  6
          novembre 1984, n. 834;
            b)  a   enti pubblici, indicati con  decreto del Ministro
          per   i beni  culturali  e  ambientali,  che  fruiscono  di
          contributi  ordinari previsti dalle vigenti  disposizioni e
          che perseguono esclusivamente  fini di rilevante  interesse
          culturale;
            c)   ad   altri   enti   o  istituti  o  a  fondazioni  o
          associazioni  riconosciute,    istituiti  o      costituiti
          successivamente    alla  data    di  pubblicazione    nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  predetto decreto,  che perseguono
          esclusivamente fini  di rilevante  interesse culturale    e
          svolgono,    in relazione   a  tali  fini, attivita'  sulla
          base di  un programma  almeno  triennale.  Le   concessioni
          e    le    locazioni    sono  rispettivamente   assentite e
          stipulate  per  un canone  ricognitorio annuo non inferiore
          a lire centomila   e non  superiore  al  10  per  cento  di
          quello     determinato,   sentito  il  competente   ufficio
          tecnico erariale, sulla   base  dei    valori  in    comune
          commercio.  Gli immobili devono  essere  destinati  a  sede
          dei    predetti   soggetti   o   essere utilizzati per   lo
          svolgimento    delle  loro  attivita'     istituzionali   o
          statutarie".
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.   12 della legge 7
          agosto 1990, n.  241, recante: "Nuove norme  in materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi":
            "Art.  12.  -    1.  La  concessione  di     sovvenzioni,
          contributi,   sussidi   ed      ausili     finanziari     e
          l'attribuzione di    vantaggi    economici    di  qualunque
          genere   a   persone  ed  enti  pubblici   e  privati  sono
          subordinate  alla predeterminazione  ed alla  pubblicazione
          da   parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle  forme
          previste  dai rispettivi ordinamenti,  dei criteri  e delle
          modalita' cui  le amministrazioni stesse devono attenersi.
            2. L'effettiva osservanza  dei criteri e delle  modalita'
          di  cui  al  comma    1    deve    risultare    dai singoli
          provvedimenti  relativi  agli interventi di cui al medesimo
          comma 1".
            -  Si riporta  il testo  del comma  3 dell'art.  17 della
          legge   23   agosto  1988,  n.  400,  recante:  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".