IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390; Visto il medesimo comma 8, secondo periodo, che rinvia ad apposito decreto del Ministro delle finanze per la disciplina della definizione, da parte dei medesimi enti, delle annualita' anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 415 del 1995; Visto il comma 8-bis del medesimo articolo 5, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed economico; Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, concernente la facolta' dell'amministrazione finanziaria di dare in concessione o in locazione, a canone ricognitorio, per la durata di non oltre diciannove anni, beni demaniali o patrimoniali dello Stato non suscettibili, anche temporaneamente, di uso governativo attuale; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante la predeterminazione di criteri e modalita' cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi per l'attribuzione di vantaggi economici; Ritenuta la necessita' di stabilire appositi criteri per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge n. 390 del 1986; Ravvisata l'opportunita' di stabilire le modalita' e i termini di presentazione delle istanze da parte dei richiedenti, i criteri di scelta del locatario o del concessionario in presenza di pluralita' di richieste per lo stesso immobile, nonche' i criteri e le modalita' di assegnazione dei beni, in modo da garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed il pieno ed effettivo rispetto del diritto dominicale dell'amministrazione; Ritenuta, altresi', la necessita' di stabilire i termini e le modalita' per la presentazione della domanda intesa a definire le posizioni relative alle annualita' anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 507 del 1995; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'esercizio del potere regolamentare dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-2403/U.C.L. del 16 aprile 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, riguardanti la facolta' dell'amministrazione finanziaria di dare in concessione o in locazione a canone ricognitorio, per la durata di non oltre diciannove anni, beni demaniali o patrimoniali dello Stato non suscettibili, anche temporaneamente, di uso governativo attuale, si osservano i seguenti criteri: a) per le associazioni combattentistiche e d'arma: 1) assenza di fini di lucro; 2) sottoposizione alla vigilanza del Ministero della difesa; b) per le associazioni sportive dilettantistiche: 1) assenza di fini di lucro; 2) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti; 3) svolgimento di attivita' sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al preambolo: - Si riporta il testo dei commi 8 e 8-bis dell'art. 5 della legge 29 novembre 1995, n. 507, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85": "8. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni sportive dilettantistiche individuate con decreto del Ministro delle finanze. Le posizioni relative alle annualita' anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potranno dai medesimi enti essere definite alle condizioni di cui al presente comma a tal fine, gli enti stessi presentano apposita domanda, nei termini e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, di carattere ricreativo, culturale ed economico". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, recante: "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici": "1. L'amministrazione finanziaria puo' dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o statutarie". - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi": "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1". - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".