IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo  1992,  n.
228, recante regolamento di attuazione delle  direttive  CEE  70/524,
73/103, 75/296,  84/587,  87/153,  91/248  e  91/249,  relative  agli
additivi nell'alimentazione per animali; 
  Vista la direttiva 93/113/CE, del Consiglio del 14  dicembre  1993,
relativa all'utilizzazione ed alla commercializzazione degli  enzimi,
dei microorganismi  e  di  loro  preparati  nell'alimentazione  degli
animali; 
  Considerato  che  la  citata  direttiva  93/113/CE,  con  procedura
comunitaria, disciplina  in  via  transitoria  l'utilizzazione  e  la
commercializzazione degli  enzimi,  dei  microorganismi  e  dei  loro
preparati nell'alimentazione degli animali  a  livello  nazionale  in
ciascuno Stato membro; 
  Considerato  che  la  disciplina  comunitaria  definitiva  di  tale
materia costituisce integrazione della direttiva  70/524/CEE  attuata
con decreto del Presidente della Repubblica n. 228 del 1992; 
  Visto che il  Ministero  della  sanita'  ha  attuato  la  procedura
comunitaria di cui all'articolo 3 della direttiva 93/113/CE; 
  Visto l'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle  Comunita'
europee  96/C  263/03  dell'11  settembre  1996,  con  il  quale   la
Commissione autorizza gli Stati membri,  tra  i  quali  l'Italia,  ad
utilizzare e commercializzare  a  livello  nazionale  gli  enzimi,  i
microorganismi ed i loro preparati nello stesso elenco specificati; 
  Ritenuto pertanto che la procedura comunitaria e' stata attuata  ed
ha conseguito tutti i suoi effetti; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 gennaio 1998; 
  Sulla proposta del Ministro della sanita'; 
                               E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  Il  presente  regolamento  autorizza   l'utilizzazione   e   la
commercializzazione nel  territorio  nazionale,  in  via  temporanea,
degli   enzimi,   dei   microorganismi   e   dei    loro    preparati
nell'alimentazione  degli  animali  che  sono  contenuti  nell'elenco
predisposto dalla Commissione europea  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee 96/C 263/03 dell'11 settembre 1996. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   Il testo   dell'art. 11   della legge    n.  183/1987
          (Coordinamento  delle  politiche riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee   ed      adeguamento
          dell'ordinamento  interno agli   atti normativi comunitari)
          e' il seguente:
            "Art.   11   (Attuazione   amministrativa  degli     atti
          normativi  comunitari). - 1. Il Governo o le regioni, se la
          raccomandazione o la direttiva  comunitaria non    riguarda
          materia    gia'  disciplinata    con  legge  o   coperta da
          riserva di  legge, ne  danno attuazione   entro  i  termini
          previsti    dalla stessa   mediante   regolamenti   o altri
          atti amministrativi generali di  competenza dei  rispettivi
          organi   e con i procedimenti previsti per l'adozione degli
          stessi".
            -  Il comma  1 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei    Ministri),  come
          modificato    dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,  n.
          29,  prevede    che  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione  del    Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio  di    Stato  che
          deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni dalla richiesta,
          possano essere emanati regolamenti per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le dispsosizioni  dettate
          dalla legge.
            Il   comma 4  dello  stesso articolo  stabilisce  che gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.