IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, recante regolamento di attuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, relative agli additivi nell'alimentazione per animali; Vista la direttiva 93/113/CE, del Consiglio del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali; Considerato che la citata direttiva 93/113/CE, con procedura comunitaria, disciplina in via transitoria l'utilizzazione e la commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e dei loro preparati nell'alimentazione degli animali a livello nazionale in ciascuno Stato membro; Considerato che la disciplina comunitaria definitiva di tale materia costituisce integrazione della direttiva 70/524/CEE attuata con decreto del Presidente della Repubblica n. 228 del 1992; Visto che il Ministero della sanita' ha attuato la procedura comunitaria di cui all'articolo 3 della direttiva 93/113/CE; Visto l'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 96/C 263/03 dell'11 settembre 1996, con il quale la Commissione autorizza gli Stati membri, tra i quali l'Italia, ad utilizzare e commercializzare a livello nazionale gli enzimi, i microorganismi ed i loro preparati nello stesso elenco specificati; Ritenuto pertanto che la procedura comunitaria e' stata attuata ed ha conseguito tutti i suoi effetti; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998; Sulla proposta del Ministro della sanita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il presente regolamento autorizza l'utilizzazione e la commercializzazione nel territorio nazionale, in via temporanea, degli enzimi, dei microorganismi e dei loro preparati nell'alimentazione degli animali che sono contenuti nell'elenco predisposto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 96/C 263/03 dell'11 settembre 1996.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 11 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente: "Art. 11 (Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari). - 1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia gia' disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le dispsosizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.