IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1992,
n.  558,  recante regolamento  per  l'attuazione  della direttiva  n.
91/494/CEE relativa alle  norme di polizia, sanitaria  per gli scambi
intracomunitari e  le importazioni in  provenienza da Paesi  terzi di
carni fresche di volatili da cortile;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 8 giugno 1982, n.
503, recante attuazione  delle direttive CEE numeri  71/118, 71/431 e
78/50  relative a  problemi sanitari  in materia  di scambi  di carni
fresche di volatili  da cortile nonche' della direttiva  CEE n. 77/27
relativa alla  bollatura dei  grandi imballaggi  di carni  fresche di
volatili da cortile;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 3  marzo 1993, n.
587,  recante   regolamento  per  l'attuazione  della   direttiva  n.
90/539/CEE relativa alle norme di  polizia veterinaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da
cova;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 15 novembre 1996,
n.  656,   recante  regolamento  per  l'attuazione   della  direttiva
92/40/CEE  che   istituisce  misure   comunitarie  di   lotta  contro
l'influenza aviaria;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 15 novembre 1996,
n.  657,   recante  regolamento  per  l'attuazione   della  direttiva
92/66/CEE  che  prevede  misure  comunitarie contro  la  malattia  di
Newcastle;
  Vista  la  direttiva 93/121/CE  che  modifica  la citata  direttiva
91/494/CEE;
  Ritenuto  necessario,  ai  fini della  attuazione  nell'ordinamento
della direttiva 93/121/CE, apportare  alcuni adeguamenti di carattere
tecnico alle norme di cui  al decreto del Presidente della Repubblica
n. 558/1992, conformi al contenuto di detta direttiva;
  Visto l'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;
  Vista la  comunicazione al  Presidente del Consiglio  dei Ministri,
effettuata con nota n. 600.3/Ag.3/516 del 27 gennaio 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
558 e' modificato nel modo seguente:
    A) all'articolo 3, comma 1:
  1)  la lettera  a)  e' cosi'  sostituita: "  a)  dal momento  della
schiusa  hanno  soggiornato sul  territorio  della  Comunita' o  sono
importati da Paesi terzi conformemente  ai requisiti del capo III del
decreto  del Presidente  della Repubblica  3 marzo  1993, n.  587. Le
carni di  volatili da cortile destinate  a Stati membri o  regioni di
essi il cui status di non vaccinazione sia stato riconosciuto in sede
comunitaria,  devono  provenire  da  volatili  che  non  siano  stati
vaccinati con  un vaccino  vivo contro la  malattia di  Newcastle nei
trenta giorni precedenti la macellazione";
  2)  il punto  2)  della lettera  b) e'  cosi'  sostituito: "2)  non
situata  in una  zona soggetta,  per motivi  di polizia  sanitaria, a
misure restrittive che prevedono controlli sulle carni di volatili da
cortile conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un
focolaio di una malattia alla quale i volatili sono sensibili".
  B) All'articolo  5, comma 1,  dopo le parole "dall'articolo  4", il
periodo "se  sono destinate" e'  sostituito dal periodo "se  non sono
destinate".
  C) Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente articolo 5-bis:
  "Art. 5-bis. -  1. In deroga a quanto previsto  all'articolo 5, nel
caso di una  epizoozia della malattia di Newcastle,  le carni fresche
di volatili  da cortile possono essere  contrassegnate, conformemente
alle disposizioni di  cui al decreto del  Presidente della Repubblica
dell'8  giugno  1982,  n.  503,   con  il  bollo  sanitario  previsto
all'allegato  I, capitolo  X, punto  44.1, lettere  a) e  b) a  detto
decreto, a condizione che le carni provengano da volatili da cortile:
  a)  originari  di un'azienda  situata  nella  zona di  sorveglianza
prevista all'articolo  9, comma 1,  del decreto del  Presidente della
Repubblica 15  novembre 1996,  n. 657, con  esclusione della  zona di
protezione di cui allo stesso articolo 9, comma 1, del citato decreto
n.  657/1996,   azienda  per   la  quale,  a   seguito  dell'indagine
epidemiologica, si possa escludere qualsiasi contatto con una azienda
infetta;
  b)  originari di  un branco  sul quale,  cinque giorni  prima della
partenza, e' stato effettuato un esame virologico, a sondaggio, su un
campione  rappresentativo   del  branco,   con  esito   negativo.  La
campionatura deve essere effettuata dal veterinario ufficiale;
  c)  originari di  un'azienda nella  quale,  a seguito  di un  esame
clinico effettuato dal veterinario  ufficiale nelle 24 ore precedenti
la partenza dei volatili, non e' stato rilevato alcun sintomo clinico
o indicazioni che  possano far sospettare la  presenza della malattia
di Newcastle;
  d)  trasportati   direttamente  dall'azienda  d'origine   verso  il
macello, fatte salve le disposizioni  di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c). I  mezzi di trasporto utilizzati  devono essere sigillati
dal veterinario ufficiale  e puliti e disinfettati prima  e dopo ogni
trasporto;
  e) esaminati al macello durante la visita ante e post mortem per la
ricerca di sintomi della malattia di Newcastle.
  2. Il ricorso alle modalita' previste  al comma 1, e' segnalato dai
veterinari territorialmente competenti al Ministero della sanita' per
consentire  la successiva  informazione  degli altri  Stati membri  e
della Commissione europea in sede di comitato veterinario permanente.
  3.  I  criteri  generali  relativi  alle  campionature,  alla  loro
frequenza nonche'  alle eventuali  modalita' da  adottare in  caso di
applicazione di quanto previsto al comma  1, lettere a), b) e c) sono
stabiliti con decisione comunitaria".
    D) L'articolo 10 e' cosi' sostituito:
  "Art  10. -  1.  Le carni  fresche di  volatili  da cortile  devono
provenire da Paesi:
  a) nei  quali l'influenza aviaria  e la malattia di  Newcastle sono
soggette a  denuncia obbligatoria  a livello  nazionale conformemente
alle norme internazionali;
  b) immuni  da influenza  aviaria e  malattia di  Newcastle, oppure,
sebbene non immuni da tali malattie, da Paesi che applicano misure di
lotta almeno  equivalenti a quelle  di cui al decreto  del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656 e al decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.
  2. Ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame i criteri
per  la classificazione  dei Paesi  terzi con  riguardo all'influenza
aviaria e  alla malattia  di Newcastle  sono stabiliti  con decisioni
comunitarie; in  sede comunitaria  possono altresi'  essere stabilite
condizioni per consentire l'applicabilita'  delle disposizioni di cui
al comma 1, solo ad una parte dei territori dei Paesi terzi".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 29 aprile 1998
                                                   Il Ministro: Bindi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 392
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine di facilitare    la  lettura    delle
          disposizioni    di  legge    modificate  o  alle   quali e'
          operato   il   rinvio. Restano   invariati   il valore    e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -    La  legge    16  aprile    1987,    n.  183,   reca:
          "Coordinamento        delle    politiche        riguardandi
          l'appartenenza     dell'Italia   alle  Comunita' europee ed
          adeguamento dell'ordinamento interno agli   atti  normativi
          comunitari".
            -  Il  testo  del  comma  4 dell'art.   17 della legge 23
          agosto 1998, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "Art.    4. -   I  regolamenti di  cui  al comma  1  ed i
          regolamenti ministeriali ed interministeriali,  che  devono
          recare la denominazione di  ''regolamento'', sono  adottati
          previo  parere  del Consiglio  di Stato sottoposti al visto
          ed alla registrazione della Corte dei conti  e  plubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 30   dicembre 1992,    n.  558,
          come modificato  dal presente regolamento, e' il seguente:
            "1. Per  poter essere oggetto  di scambi intracomunitari,
          le  carni  fresche devono essere state ottenute da volatili
          da cortile che:
            a)  dal  momento  della  schiusa  hanno  soggiornato  sul
          territorio della Comunita' o sono importati da  Paesi terzi
          conformemente ai requisiti del  capo III  del decreto   del
          Presidente    della Repubblica   3 marzo 1993,  n. 587.  Le
          carni  di volatili  da cortile  destinati a  Stati membri o
          regioni di essi il   cui status  di  non  vaccinazione  sia
          stato  riconosciuto in  sede comunitaria;  devono provenire
          da  volatili che non siano stati  vaccinati con un  vaccino
          vivo  contro    la  malattia di Newcastle nei trenta giorni
          precedenti la macellazione;
               b) provengono da una azienda:
            1) non   sottoposta a    misure  di  polizia    sanitaria
          relative  ad una malattia dai volatili da cortile;
            2)   non   situata   in  una  zona  soggetta  per  motivi
          di  polizia sanitaria, a  misure restrittive che  prevedono
          controlli sulle carni di volatili  da cortile conformemente
          alla    legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio
          di  una malattia alla quale i volatili sono sensibili;
            c) durante il  trasporto al macello non sono  venuti    a
          contatto  con  volatili  infetti  dall'influenza  aviaria o
          dalla malattia di Newcastle ed   il    trasporto  non    e'
          avvenuto    attreverso una   zona  dichiarata infetta dalle
          suddette  malattie, salvo che non    sia  effettuato  sulle
          grandi vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
            d)  che  sono  stati macellati in   macelli in cui non e'
          constatato al momento della macellazione nessun  caso    di
          influenza  o  di  malattie di Newcastle; le   carni fresche
          sospette di  contaminazione nel macello, nel laboratorio di
          sezionamento, nel   deposito o durante  il  trasporto  sono
          escluse da scambi;
            e)    sono    contrassegnati   conformemente   a   quanto
          disposto  negli articoli 4 e 5;
            f)   sono   accompagnati   dal   certificato    sanitario
          previsto  dall'allegato IV del decreto del Presidente della
          Repubblica  8  luglio  1982,     n.     503,     modificato
          conformemente  all'allegato  al  presente regolamento".
            -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  5 del decreto del
          Presidente della Repubblica 30   dicembre 1992,    n.  558,
          come modificato  dal presente regolamento, e il seguente:
            "1. In deroga a quanto disposto  dall'art. 4, se non sono
          destinate  ad     essere   commercializzate    come   carni
          fresche   negli     scambi  intracomunitari,    le    carni
          fresche   di   volatili   da   cortile,   non conformi alle
          disposizione previste dall'art. 3, comma 1, lettere b),  c)
          e   d)   primo   periodo,   possono  essere  contrassegnate
          conformemente al  citato  decreto    del  Presidente  della
          Repubblica    n.  503/1982,  purche' il bollo ivi previsto,
          sia:
            a)  contrassegnato   in  modo  che  al   bollo  sanitario
          definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44.1,   lettere
          a)   e  b),  del  citato  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica n.    503/1982,  si  sovrapponga  una      croce
          obliqua    composta    da    due  segmenti   perpendicolari
          intersecantisi  al   centro    del   bollo,   facendo    in
          modo  che  le indicazioni del bollo restino leggibili;
            b)   sostituito   dal  bollo  unico  speciale  costituito
          dal  bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo  X,
          punto  44,  lettere  a)  e  b),  del  citato  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  503/1982, contrassegnato
          conformemente alla lettera a)".