IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 3  marzo 1993, n.
587,  recante   regolamento  per  l'attuazione  della   direttiva  n.
90/539/CEE relativa alle norme di  polizia veterinaria per gli scambi
intracomunitari e le  importazioni in provenienza dai  Paesi terzi di
pollame e uova da cova;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 15 novembre 1996,
n.  656,   recante  regolamento  per  l'attuazione   della  direttiva
92/40/CEE  che   istituisce  misure   comunitarie  di   lotta  contro
l'influenza aviaria;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 15 novembre 1996,
n.  657,   recante  regolamento  per  l'attuazione   della  direttiva
92/66/CEE  che  prevede  misure  comunitarie contro  la  malattia  di
Newcastle;
  Vista  la  direttiva 93/120/CE  che  modifica  la citata  direttiva
90/539/CEE;
  Ritenuto  necessario,  ai   fini  dell'attuazione  nell'ordinamento
interno della direttiva 93/120/CE,  apportare alcuni adeguamenti alle
norme di  cui al  citato decreto del  Presidente della  Repubblica n.
587/1993, conformi al contenuto di detta direttiva;
  Visto l'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;
  Vista la  comunicazione al  Presidente del Consiglio  dei Ministri,
effettuata con nota n. 600.3/AG.3/243 in data 15 gennaio 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587,
e' modificato nel modo seguente:
    A) All'articolo 2, comma 2:
  1) la  lettera c) e' cosi'  sostituita: " c) pulcini  di un giorno:
tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti.
Tuttavia  le anatre  di Barberia  (Cairina moschata)  o i  rispettivi
ibridi possono essere nutriti";
  2) la  lettera g) e' cosi'  sostituita: " g) branco:  l'insieme dei
volatili di  uguale stato  sanitario, tenuti in  uno stesso  locale o
recinto e che costituiscono  un'unita' epidemiologica. Per il pollame
in  batteria il  branco comprende  tutti i  volatili che  dividono lo
stesso ambiente";
  3)  il  punto  3)  della   lettera  i)  e'  cosi'  sostituito:  "3)
stabilimento  d'allevamento: lo  stabilimento  per l'allevamento  del
pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attivita' consiste
nell'allevamento   del  pollame   riproduttivo  prima   dello  stadio
riproduttivo, nonche'  lo stabilimento per l'allevamento  del pollame
da  reddito,   ossia  lo  stabilimento  la   cui  attivita'  consiste
nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione
delle uova";
   4) la lettera q) e' soppressa.
    B) L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 5. - 1. Per essere oggetto di scambi intracomunitari:
  a) le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore
e da reddito  devono soddisfare le condizioni  fissate dagli articoli
6, 12,  15 e 17 nonche'  tutte le condizioni fissate  in applicazione
degli  articoli  13  e  14;  inoltre,  devono  essere  rispettate  le
condizioni di cui:
    1) all'articolo 7, per le uova da cova;
    2) all'articolo 8, per i pulcini di un giorno;
  3) all'articolo 9, per il pollame  riproduttore e per il pollame da
reddito;
  b) il pollame da macellazione deve soddisfare le condizioni fissate
agli articoli 10, 12, 15 e  17 e quelle fissate in applicazione degli
articoli 13 e 14;
  c)  il pollame,  compresi i  pulcini di  un giorno,  destinato alla
fornitura  di   selvaggina  da  ripopolamento,  deve   soddisfare  le
condizioni di  cui agli articoli 10-bis,  12, 15 e 17  nonche' quelle
fissate in applicazione degli articoli 13 e 14".
    C) All'articolo 6, comma 1:
  1) il  punto 3) della  lettera a)  e' cosi' sostituito:  "3) devono
essere  situati al  di  fuori di  una zona  soggetta,  per motivi  di
polizia sanitaria,  a misure  restrittive conformi  alla legislazione
comunitaria, adottate a  seguito di un focolaio di  una malattia alla
quale e' sensibile il pollame";
  2) la  lettera b) e'  cosi' sostituita: " b)  da un branco  che, al
momento  della  spedizione,  non  presenta alcun  sintomo  clinico  o
sospetto di malattia contagiosa per il pollame".
    D) L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 7. - 1. Al momento della spedizione, le uova da cova devono:
    a) provenire da branchi che:
  1)  hanno soggiornato,  da piu'  di sei  settimane, in  uno o  piu'
stabilimenti di  cui all'articolo 6,  comma 1, lettera a),  punto 1),
situati nel territorio comunitario;
  2)   se  vaccinati,   lo   sono  stati   alle  condizioni   fissate
nell'allegato III;
  3)  sono stati  sottoposti,  con le  seguenti  modalita', tra  loro
alternative:
  3 a) ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o
abilitato,  nel  corso  delle  72 ore  precedenti  la  spedizione  e,
all'atto di  questo esame, non  presentavano alcun sintomo  clinico o
sospetto di malattia contagiosa;
  3 b) ad un esame sanitario effettuato mensilmente da un veterinario
ufficiale o  abilitato, fermo  restando che l'ispezione  piu' recente
deve  essere stata  effettuata al  piu' tardi  31 giorni  prima della
spedizione. Nel caso in cui  si scelga tale modalita', il veterinario
ufficiale  o  quello abilitato,  deve  inoltre  esaminare i  registri
relativi  allo  stato  sanitario  del branco  e  valutarne  lo  stato
corrente in base ad  informazioni aggiornate fornite dal responsabile
del branco  durante le 72 ore  precedenti la spedizione; nel  caso in
cui dai registri o da qualsiasi altra informazione ci sia sospetto di
malattia, i branchi  devono essere sottoposti ad  un esame sanitario,
effettuato da  un veterinario ufficiale  o abilitato, che  escluda la
possibilita' di malattia contagiosa per il pollame;
  b) essere identificate conformemente  al regolamento CEE n. 1868/77
della commissione;
  c) essere  state sottoposte ad una  disinfezione conformemente alle
istruzioni del veterinario ufficiale.
  2. Qualora nel branco che fornisce le  uova da cova di cui al comma
1,  insorga, durante  il periodo  dell'incubazione, una  malattia del
pollame che  puo' essere trasmessa  mediante le uova,  il veterinario
ufficiale o  abilitato, deve informare l'incubatoio  interessato e le
autorita' competenti per l'incubatoio e il branco di origine".
  E) All'articolo 8, comma 1, la lettera b) e' cosi' sostituita: " b)
soddisfare le  condizioni di vaccinazione fissate  nell'allegato III,
qualora siano stati vaccinati".
    F) All'articolo 9, comma 1:
  1) la lettera b) e' cosi' sostituita: " b) soddisfare le condizioni
di  vaccinazione   fissate  nell'allegato  III,  qualora   sia  stato
vaccinato";
  2) la lettera c) e' cosi'  sostituita: " c) essere stato sottoposto
ad  un esame  sanitario,  effettuato da  un  veterinario ufficiale  o
abilitato, entro  le 48 ore  precedenti la spedizione, nel  corso del
quale non  presentava alcun  sintomo clinico  o sospetto  di malattia
contagiosa del pollame".
    G) All'articolo 10, comma 1:
  1)  la  lettera c)  e'  cosi'  sostituita:  "  c) in  cui  all'atto
dell'esame sanitario  effettuato nei  cinque giorni che  precedono la
spedizione, dal veterinario ufficiale o  abilitato, sul branco di cui
fanno  parte  i  volatili  destinati alla  macellazione,  il  pollame
esaminato  non ha  presentato  alcun sintomo  clinico  o sospetto  di
malattia contagiosa per il pollame";
  2) la lettera d)  e' cosi' sostituita: " d) situata  al di fuori di
una  zona  soggetta,  per  motivi  di  polizia  sanitaria,  a  misure
restrittive  conformi  alla  legislazione  comunitaria,  adottate  in
seguito  ad un  focolaio di  una malattia  alla quale  il pollame  e'
sensibile".
  H) Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente articolo l0-bis:
  "Art. 10-bis. - 1. Al momento  della spedizione, il pollame di piu'
di  72  ore  destinato  alla fornitura  di  selvaggina  selvatica  da
ripopolamento, deve provenire da un'azienda:
  a)  nella quale  ha  soggiornato dopo  la schiusa  o  per oltre  21
giorni, e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la
spedizione non e'  stato messo in contatto con  pollame introdotto di
recente;
  b) non soggetta  ad alcuna misura di  polizia sanitaria applicabile
al pollame;
  c)  nella  quale, all'atto  dell'esame  sanitario  da parte  di  un
veterinario ufficiale o abilitato, effettuato sul branco di cui fanno
parte i volatili nelle 48 ore che precedono la spedizione, il pollame
esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia
contagiosa per il pollame;
  d) situata al di fuori di  una zona soggetta, per motivi di polizia
sanitaria, a  divieti conformemente alla legislazione  comunitaria, a
seguito  di un  focolaio di  una malattia  alla quale  il pollame  e'
sensibile.
  2. Le disposizioni  contenute agli articoli 6 e 9  non si applicano
al pollame di cui al comma 1".
   I) All'articolo 11:
  1) la  lettera c)  del comma 2  e' cosi' sostituita:  " c)  che, se
vaccinati,   soddisfano  le   condizioni   di  vaccinazione   fissate
nell'allegato III";
  2) la lettera e)  del comma 2 e' cosi' sostituita:  " e) situati al
di fuori  da una zona  soggetta, per  motivi di polizia  sanitaria, a
misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito
ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile";
   3) la lettera f) del comma 2 e' abrogata;
    4) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma 3:
  " 3. Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della
spedizione  deve essere  stato sottoposto,  con esito  negativo, alle
prove  sierologiche  per la  ricerca  di  anticorpi della  salmonella
pullorum e della salmonella gallinarum conformemente all'allegato II,
capitolo III. Per le  uova da cova o i pulcini di  un giorno, nei tre
mesi  che precedono  la spedizione  il branco  d'origine deve  essere
sottoposto  a  prove sierologiche  per  la  ricerca della  salmonella
pullorum  e  della  salmonella  gallinarum,  tali  da  consentire  di
individuare con un grado di affidabilita' del 95% un'infezione avente
una prevalenza del 5%".
    L) All'articolo 12, e' aggiunto il seguente comma 2:
  "  2. Ai  fini  del  riconoscimento dello  status  di  zona di  non
vaccinazione  per l'intero  territorio  nazionale o  solo per  alcune
regioni di esso,  il Ministero della sanita' puo'  presentare in sede
comunitaria un  programma contenente anche le  garanzie complementari
generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari".
    M) All'articolo 15:
    1) il comma 1 e' cosi' sostituito:
  "  1. I  pulcini di  un  giorno e  le  uova da  cova devono  essere
trasportati o in  contenitori nuovi a perdere progettati  a tal fine,
da  utilizzare  una  sola  volta  e poi  da  distruggere,  oppure  in
contenitori  riutilizzabili,  a  condizione   che  vengano  puliti  e
disinfettati  prima di  ogni  riutilizzazione.  I contenitori  devono
comunque:
  a)  contenere solo  pulcini di  un giorno  ovvero uova  da cova  di
uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso
stabilimento;
    b) avere un'etichetta che riporti:
    1) lo Stato membro e la regione di origine;
  2) il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui
all'allegato II, capitolo I, punto 2;
  3) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;
  4) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova";
   2) al comma 3, e' soppressa la lettera c);
   3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma 4-bis.
  "4-bis. Il pollame per la  fornitura di selvaggina da ripopolamento
deve essere avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza
entrare  in  contatto con  altri  volatili,  fatta eccezione  per  il
pollame per la fornitura di  selvaggina da ripopolamento che soddisfa
le condizioni prescritte dal presente regolamento".
  N) All'articolo 17, comma 1, lettera  g) dopo le parole "un timbro"
sono aggiunte le parole "e una firma".
  O) Dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente articolo 18-bis:
  "Art. 18-bis.  - 1. Il pollame  e uova da cova  devono provenire da
Paesi terzi nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle,
quali  definite, rispettivamente,  nei decreti  del Presidente  della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 656  e 15 novembre 1996, n. 657, sono
soggette  a  denuncia  obbligatoria  e  che,  inoltre,  sono  indenni
dall'influenza aviaria e dalla  malattia di Newcastle ovvero, qualora
non  indenni  da tali  malattie,  applicano  misure di  lotta  almeno
equivalenti a quelle previste nei citati decreti.
  2. Ai  fini delle importazioni del  pollame e delle uova  da cova i
criteri  per   la  classificazione  dei  Paesi   terzi  con  riguardo
all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle sono stabiliti con
decisioni comunitarie;  in sede  comunitaria possono  altresi' essere
stabilite   condizioni   per    consentire   l'applicabilita'   delle
disposizioni di cui  al comma 1, solo ad una  parte dei territori dei
Paesi terzi".
  P) All'articolo 19, comma 2, lettera h), dopo le parole "un timbro"
sono aggiunte le parole "e una firma".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  leggi modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -    La  legge    16  aprile    1987,    n.  183,   reca:
          "Coordinamento        delle    politiche        riguardanti
          l'appartenenza     dell'Italia   alle  Comunita' europee ed
          adeguamento dell'ordinamento interno agli   atti  normativi
          comunitari".
            -  Il  testo  del  comma  4 dell'art.   17 della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "4.  I  regolamenti   di cui al comma 1 ed  i regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali,   che  devono    recare
          la      denominazione    di ''regolamento'' sono   adottati
          previo parere del  Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
            Note all'art. 1:
            - Il testo del  comma  2  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  3  marzo  1993,  n. 587,  come
          modificato  dal  presente regolamento, e' il seguente:
             "2. Inoltre si intende per:
            a)  pollame: galline,  tacchini,  faraone,  anatre, oche,
          quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati  o tenuti in
          cattivita'  ai fini della riproduzione, della produzione di
          carne  o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina
          da ripopolamento;
            b)  uova  da    cova le uova prodotte dai volatili  quali
          definiti alla lettera a), destinate all'incubazione;
            c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno  di  72
          ore che non sono stati  ancora nutriti. Tuttavia  le anatre
          di    Barberia  (Cairina  moschata)  o  i rispettivi ibridi
          possono essere nutriti;
            d) pollame riproduttore i volatili  di  72  ore  o  piu',
          destinati alla produzione di uova da cova;
            e)  pollame  da  reddito  i  volatili di   72 ore o piu',
          allegati per la produzione   di carne   o  di    uova    da
          consumo      o  per     la  fornitura    di  selvaggina  da
          ripopolamento;
            f)   pollame da    macellazione:  i    volatili  condotti
          direttamente  al  macello per   essere abbattuti   entro il
          piu'  breve tempo   e comunque entro le  72  ore  dal  loro
          arrivo;
            g)   branco:  l'insieme  dei  volatili  di  uguale  stato
          sanitario, tenuti in  uno  stesso  locale   o   recinto   e
          che    costituiscono    un'unita'  epidemiologica.  Per  il
          pollame in  batteria il branco comprende tutti  i  volatili
          che dividono lo stesso ambiente;
            h)    azienda  un   impianto -   che puo'   includere uno
          stabilimento  -  utilizzato  per  l'allevamento   o      la
          detenzione di pollame riproduttore o da reddito;
            f)  stabilimento:  l'impianto    o  una  parte d'impianto
          situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori
          d'attivita':
            1)  stabilimento di  selezione:  lo stabilimento  la  cui
          attivita'  consiste  nella  produzione    di  uova  da cova
          destinate alla produzione di pollame riproduttore;
            2)  stabilimento   di  moltiplicazione:  lo  stabilimento
          la  cui attivita' consiste  nella produzione di    uova  da
          cova  destinate alla produzione di pollame da reddito;
            3)    stabilimento d'allevamento:   lo stabilimento   per
          l'allevamento  del    pollame  riproduttore,    ossia    lo
          stabilimento    la cui  attivita' consiste nell'allevamento
          del pollame riproduttivo prima dello  stadio  riproduttivo,
          nonche'   lo stabilimento per l'allevamento  del pollame da
          reddito,   ossia  lo  stabilimento   la    cui    attivita'
          consiste  nell'allevamento  del pollame ovaiolo prima dello
          stadio di produzione delle uova;
            4)   incubatoio:  lo   stabilimento  la   cui   attivita'
          consiste  nell'incubazione   o schiusa  di uova  da  cova e
          nella fornitura  di pulcini di un giorno;
            l)   veterinario   abilitato:    il    veterinario    che
          sotto      al  responsabilita'  della    competente  unita'
          veterinaria applica  in uno stabilimento  i  controlli  del
          presente regolamento;
            m)  laboratorio  riconosciuto  l'istituto zooprofilattico
          sperimentale competente per territorio;
            n) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario
          ufficiale o   dal veterinario   abilitato,   per  procedere
          all'esame dello  stato sanitario di tutto il pollame di uno
          stabilimento;
            o)  malattie  soggette   dichiarazione  obbligatoria:  le
          malattie indicate nell'allegato V;
            p)  focolaio:  il  focolaio  secondo la definizione della
          ordinanza del Ministro   della sanita'   6   ottobre  1984,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 279 del 10 ottobre
          1984;
              q) (lettera soppressa);
            r)  quarantena:  installazione  in  cui il   pollame   e'
          tenuto  in completo isolamento,  senza contatto  diretto od
          indiretto    con altri volatili, per esservi sottoposto  ad
          un'osservazione prolungata e per subirvi  varie  prove   di
          controllo    nei    confronti    delle    malattie indicate
          nell'allegato V;
            s) macellazione  sanitaria:  l'operazione  attraverso  la
          quale  vengono  abbattuti  e  distrutti,  con   le garanzie
          sanitarie opportune, compresa la  disinfezione,  tutti    i
          volatili infetti o  sospetti d'infezione, e distrutti tutti
          i prodotti infetti o sospetti di contaminazione".
            -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  6 del decreto del
          Presidente della Repubblica  3  marzo  1993,  n. 587,  come
          modificato  dal  presente regolamento, e' il seguente:
            "1.  Le  uova  da cova,  i  pulcini  di   un   giorno  ed
          il  pollame riproduttore e da reddito devono provenire.
               a) da stabilimenti che:
            1)   devono   essere  riconosciuti  e  contrassegnati  da
          un  numero distintivo ai sensi dell'art. 3;
            2) all'atto della  spedizione non devono essere  soggetti
          ad  alcuna  misura  di  polizia  sanitaria  applicabile  al
          pollame:
            3)  devono    essere situati   al di   fuori di  una zona
          soggetta, per motivi   di   polizia   sanitaria   a  misure
          restrittive    conformi    alla  legislazione  comunitaria,
          adottate a seguito  di un focolaio   di una  malattia  alla
          quale e' sensibile il pollame;
            b)    da un   branco che,   al momento  della spedizione,
          non presenta alcun   sintomo   clinico  o    sospetto    di
          malattia contagiosa  per  il pollame".
            -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  8 del decreto del
          Presidente della Repubblica  3  marzo  1993,  n. 587,  come
          modificato  dal  presente regolamento, e' il seguente:
             "1. I pulcini di un giorno devono:
            a) provenire   da uova  da    cova  che    soddisfino,  i
          requisiti  di cui agli articoli 6 e 7;
            b)  soddisfare    le condizioni di vaccinazione   fissate
          nell'allegato III, qualora siano stati vaccinati;
            c) non  presentare al   momento della   spedizione  alcun
          sintomo  che  possa  far  sospettare   una malattia in base
          all'allegato II, capitolo II, punto B2 lettere g) e h)".
            - Il testo del  comma  1  dell'art.  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  3  marzo  1993,  n. 587,  come
          modificato  dal  presente regolamento, e' il seguente:
            "1.    Al    momento  della    spedizione    il   pollame
          riproduttore  e  da reddito deve:
            a)  essere  rimasto  dopo    la  schiusa  o  da  oltre  6
          settimane in uno o piu' stabilimenti riconosciuti;
            b) soddisfare   le condizioni di  vaccinazione    fissate
          nell'allegato III, qualora sia stato vaccinato;
            c)  essere  stato  sottoposto  ad    un  esame sanitario,
          effettuato da un veterinario  ufficiale o  abilitato, entro
          le 48  ore precedenti  al spedizione, nel corso  del  quale
          non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia
          contagiosa del pollame".
            -  Il  testo del  comma 1  dell'art. 10  del decreto  del
          Presidente della Repubblica 3   marzo 1993,  n.  587,  come
          modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
            "1.  Al    momento  della    spedizione  il    pollame da
          macellazione deve provenire da un'azienda:
            a) in cui e' rimasto dopo la schiusa o da  oltre  ventuno
          giorni;
            b)  non soggetta   ad alcuna misura di  polizia sanitaria
          applicabile al pollame;
            c)  in  cui all'atto  dell'esame   sanitario   effettuato
          nei    cinque giorni   che   precedono la  spedizione,  dal
          veterinario ufficiale   o abilitato, sul    branco  di  cui
          fanno  parte  i  volatili   destinati alla macellazione, il
          pollame esaminato  non ha presentato  alcun sintomo clinico
          o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;
            d) situata al di fuori di  una zona soggetta, per  motivi
          di  polizia sanitaria,   a   misure   restrittive  conformi
          alla   legislazione comunitaria, adottate in seguito ad  un
          focolaio  di  una  malattia  alla  quale  il   pollame   e'
          sensibile".
            -  Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della
          Repubblica 3  marzo  1993,  n.  587,  come  modificato  dal
          presente regolamento, e' il seguente:
            "Art.  11.  - 1. I requisiti di cui  agli articoli da 5 a
          10 e 15 non si applicano agli   scambi  intracomunitari  di
          pollame  e    uova  da  cova,  qualora si tratti di piccole
          partite comprendenti meno di 20 unita'.
            2. Il pollame e le uova da  cova di cui al comma 1 devono
          comunque,  al  momento  della  spedizione,   provenire   da
          branchi:
            a)  che  siano rimasti nel   territorio comunitario dalla
          schiusa o da almeno tre mesi;
            b)  esenti, al  momento  della spedizione,   da   sintomi
          clinici  di malattie contagiose del pollame;
            c)    che, se   vaccinati,   soddisfano le  condizioni di
          vaccinazione fissate nell'allegato III;
            d) non soggetti  ad alcuna misura di   polizia  sanitaria
          applicabile al pollame,
            e)  situati al di fuori da  una zona soggetta, per motivi
          di polizia sanitaria,   a   misure   restrittive   conformi
          alla    legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio
          di una malattia alla quale il pollame e' sensibile;
               f) (lettera soppressa).
            3. Nel mese  che precede la loro  spedizione  tutto    il
          pollame  della  spedizione   deve essere  stato sottoposto,
          con esito   negativo, alle prove    sierologiche    per  la
          ricerca   di   anticorpi della  salmonella pullorum e della
          salmonella   gallinarum   conformemente   all'allegato  II,
          capitolo III. Per le   uova da cova o  i  pulcini  di    un
          giorno,  nei  tre  mesi  che   precedono la   spedizione il
          branco   di origine   deve essere  sottoposto    a    prove
          sierologiche   per   la  ricerca della  salmonella pullorum
          e  della  salmonella  gallinarum,  tali  da  consentire  di
          individuare  con  un  grado  di   affidabilita'   del   95%
          un'infezione avente una prevalenza del 5%".
            -  Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della
          Repubblica 3 marzo 1993,  n.  587,  come    modificato  dal
          presente regolamento e' il seguente:
            "Art.  12. -  1. Per la spedizione  di pollame e uova  da
          cova verso Stati membri o regioni di Stati  membri  cui  in
          relazione   alla   malattia  di     Newcastle  e'     stato
          riconosciuto  dalla Comunita'  un particolare regime:
            a) le uova da cova devono provenire in via alternativa da
          branchi:
               1) non vaccinati;
               2) vaccinati con un vaccino inattivo;
            3)  vaccinati con  un vaccino  vivo,  se la  vaccinazione
          e'  stata effettuata almeno sessanta giorni  prima    della
          raccolta delle uova da cova;
               b) i pulcini di un giorno devono provenire:
            1)    da uova   da   cova  che soddisfano  la  condizioni
          fissate  alla lettera a);
            2)  da  un  incubatoio   che garantisca    un'incubazione
          delle   uova completamente separata  nel tempo e nel  luogo
          da quella di  uova che non soddisfano le condizioni fissate
          alla lettera a);
               c) il pollame riproduttore o da reddito deve:
            1) non essere vaccinato contro la malattia di Newcastle;
            2)  essere  stato  isolato    per   quattordici    giorni
          prima    della spedizione o  in un'azienda  o in quarantena
          sotto il   controllo del  veterinario  ufficiale;  a    tal
          riguardo,  nessun  volatile    che  si  trovi  nell'azienda
          orginaria od eventualmente nei locali  di  quarantena  deve
          essere  stato    vaccinato contro la  malattia di Newcastle
          nei ventuno giorni  precedenti  la    spedizione  e  nessun
          volatile    diverso  da  quelli  che  fanno    parte  della
          spedizione deve   essere  stato    ivi  introdotto  durante
          detto  periodo;    inoltre,    nessuna    vaccinazione puo'
          essere praticata durante la quarantena;
            3) essere stato sottoposto, nei  quattordici  giorni  che
          precedono   la  spedizione,  ad  un  controllo  sierologico
          rappresentativo effettuato ai fini  della   ricerca   degli
          anticorpi  della    malattia    di    Newcastle  secondo le
          modalita' stabilite dalla Comunita' europea;
            d) il pollame da  macellazione  deve  essere  spedito  da
          branchi che:
            1)   se   non sono  stati  vaccinati  contro la  malattia
          Newcastle, soddisfino il requisito di cui alla lettera  c),
          punto 3);
            2)  se sono stati vaccinati, non  deve essere stato usato
          un vaccino vivo nei    trenta  giorni  che    precedono  la
          spedizione  e    devono  essere sottoposti, in   base ad un
          campione    rappresentativo,  nei  quattordici  giorni  che
          precedono  la   spedizione, ad un  test effettuato  ai fini
          dell'isolamento   del    virus    della      malattia    di
          Newcastle    secondo  modalita'  stabilite  dalla Comunita'
          europea.
            2.  Ai  fini   del   riconoscimento   dello   status   di
          zona    di    non  vaccinazione   per l'intero   territorio
          nazionale o   solo  per    alcune  regioni  di  esso,    il
          Ministero   della   sanita'   puo'     presentare  in  sede
          comunitaria un   programma contenente anche  le    garanzie
          complementari  generali  o  specifiche  da richiedere negli
          scambi intracomunitari".
            - Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  3  marzo  1993,  n.  587,  come  modificato dal
          presente regolamento, e' il seguente:
            "Art. 15.  - 1. I  pulcini di  un giorno e   le  uova  da
          cova  devono essere  trasportati o  in contenitori  nuovi a
          perdere progettati  a talfine, da utilizzare una sola volta
          e   poi   da    distruggere,    oppure    in    contenitori
          riutilizzabili,   a   condizione    che  vengano  puliti  e
          disinfettati    prima  di    ogni    riutilizzazione.     I
          contenitori  devono comunque:
            a)    contenere solo   pulcini di  un giorno  ovvero uova
          da cova  di uguale specie, categoria e  tipo  di  volatile,
          provenienti dallo stesso stabilimento;
              b) avere un'etichetta che riporti:
                1) lo Stato membro e la regione di origine;
            2)  il  numero  di  riconoscimento  dello stabilimento di
          origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;
            3) il numero di pulcini o di uova  contenuti  in  ciascun
          imballaggio;
            4)  la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le
          uova.
            2. Gli  imballaggi contenenti i pulcini  di un  giorno  o
          le  uova  da cova   possono  essere  raggruppati    per  il
          trasporto  in   appositi contenitori,   sui quali    devono
          figurare    il  numero    degli imballaggi raggruppati e le
          indicazioni di cui al comma 1, lettera b);
            3. Il pollame riproduttore o    da  reddito  deve  essere
          trasportato in scatole o gabbie:
            a)   contenenti   soltanto  volatili  di  uguale  specie,
          categoria e tipo, proveniente dallo stesso stabilimento;
            b)   recanti   il   numero    di  riconoscimento    dello
          stabilimento    di origine di cui all'allegato II, capitolo
          I, punto 2;
              c) (lettera soppressa).
            4. Il pollame  riproduttore o da reddito ed i  pulcini di
          un giorno devono  essere  spediti    entro  il  piu'  breve
          termine  allo  stabilimento destinatario senza   entrare in
          contatto   con altri  volatili    vivi,  ad  eccezione  del
          pollame  riproduttore  o  da   reddito o di pulcini   di un
          giorno  che   soddisfino  le   condizioni  prescritte   dal
          presente  regolamento,  il  pollame  da macellazione   deve
          essere avviato entro  il  piu'  breve  termine  al  macello
          destinatario senza entrare in contatto con  altri volatili,
          ad eccezione  del pollame  da macellazione  che soddisfa le
          condizioni prescritte dal presente regolamento.
            4-bis.  Il  pollame    per la fornitura di  selvaggina da
          ripopolamento deve essere avviato  quanto  prima  verso  il
          luogo  di  destinazione  senza  entrare   in   contatto con
          altri  volatili,  fatta eccezione  per  il pollame  per  la
          fornitura  di   selvaggina da ripopolamento che soddisfa le
          condizioni prescritte dal presente regolamento.
            5. Le  scatole, le   gabbie ed   i mezzi    di  trasporto
          devono essere concepiti in modo tale da:
            a)  evitare  la  perdita di escrementi  e ridurre il piu'
          possibile la perdita di piume durante il trasporto;
               b) facilitare l'osservazione dei volatili;
               c) consentire la pulitura e la disinfezione.
            6. I mezzi di trasporto  e,  salvo  siano  a  perdere,  i
          contenitori,  le  scatole   e le  gabbie devono,  prima del
          carico e  dopo lo  scarico, essere puliti e disinfettati".
            - Il  testo del  comma 1  dell'art. 17  del decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  3   marzo 1993, n. 587, come
          modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
            "1. Il pollame e le uova da   cova che  sono  oggetto  di
          scambi  devono  essere scortati durante  il trasporto verso
          il  luogo di destinazione da un certificato sanitario:
            a) conforme al modello specifico di cui all'allegato IV;
               b) firmato dal veterinario ufficiale;
            c) redatto il  giorno del carico nella lingua  o    nelle
          lingue  dello Stato membro  di spedizione e  nella lingua o
          nelle  lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
               d) valido per la durata di cinque giorni;
               e) costituito da un unico foglio;
               f) previsto per un unico destinatario;
            g) recante un  timbro e una firma di colore  diverso  dal
          colore del certificato".
            -  Il  testo del  comma 2  dell'art. 19  del decreto  del
          Presidente della Repubblica 3   marzo 1993,  n.  587,  come
          modificato dal presente regolamento e' il seguente:
             "2. Il certificato deve:
            a)  essere  rilasciato    il  giorno  del carico per   la
          spedizione nello Stato membro destinatario;
            b) essere redatto  in  lingua  italiana  e  nelle  lingue
          ufficiali dello Stato membro di destinazione;
               c) scortare la partita nell'esemplare originale;
            d)    attestare che   il   pollame   o le  uova  da  cova
          soddisfano    le  condizioni    previste    dal    presente
          regolamento   e  da  disposizioni comunitarie eventualmente
          emanate;
               e) avere una validita' di cinque giorni;
               f) essere costituito da un unico foglio;
               g) essere previsto per un unico destinatario;
               h)  recare    un timbro e una  firma di colore diverso
          dal colore del certificato".