IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva n. 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle; Vista la direttiva 93/120/CE che modifica la citata direttiva 90/539/CEE; Ritenuto necessario, ai fini dell'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 93/120/CE, apportare alcuni adeguamenti alle norme di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993, conformi al contenuto di detta direttiva; Visto l'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 600.3/AG.3/243 in data 15 gennaio 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e' modificato nel modo seguente: A) All'articolo 2, comma 2: 1) la lettera c) e' cosi' sostituita: " c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti"; 2) la lettera g) e' cosi' sostituita: " g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unita' epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente"; 3) il punto 3) della lettera i) e' cosi' sostituito: "3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, nonche' lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova"; 4) la lettera q) e' soppressa. B) L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Per essere oggetto di scambi intracomunitari: a) le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito devono soddisfare le condizioni fissate dagli articoli 6, 12, 15 e 17 nonche' tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 13 e 14; inoltre, devono essere rispettate le condizioni di cui: 1) all'articolo 7, per le uova da cova; 2) all'articolo 8, per i pulcini di un giorno; 3) all'articolo 9, per il pollame riproduttore e per il pollame da reddito; b) il pollame da macellazione deve soddisfare le condizioni fissate agli articoli 10, 12, 15 e 17 e quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14; c) il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento, deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 10-bis, 12, 15 e 17 nonche' quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14". C) All'articolo 6, comma 1: 1) il punto 3) della lettera a) e' cosi' sostituito: "3) devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate a seguito di un focolaio di una malattia alla quale e' sensibile il pollame"; 2) la lettera b) e' cosi' sostituita: " b) da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame". D) L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Al momento della spedizione, le uova da cova devono: a) provenire da branchi che: 1) hanno soggiornato, da piu' di sei settimane, in uno o piu' stabilimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 1), situati nel territorio comunitario; 2) se vaccinati, lo sono stati alle condizioni fissate nell'allegato III; 3) sono stati sottoposti, con le seguenti modalita', tra loro alternative: 3 a) ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, nel corso delle 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di questo esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa; 3 b) ad un esame sanitario effettuato mensilmente da un veterinario ufficiale o abilitato, fermo restando che l'ispezione piu' recente deve essere stata effettuata al piu' tardi 31 giorni prima della spedizione. Nel caso in cui si scelga tale modalita', il veterinario ufficiale o quello abilitato, deve inoltre esaminare i registri relativi allo stato sanitario del branco e valutarne lo stato corrente in base ad informazioni aggiornate fornite dal responsabile del branco durante le 72 ore precedenti la spedizione; nel caso in cui dai registri o da qualsiasi altra informazione ci sia sospetto di malattia, i branchi devono essere sottoposti ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, che escluda la possibilita' di malattia contagiosa per il pollame; b) essere identificate conformemente al regolamento CEE n. 1868/77 della commissione; c) essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale. 2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova di cui al comma 1, insorga, durante il periodo dell'incubazione, una malattia del pollame che puo' essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o abilitato, deve informare l'incubatoio interessato e le autorita' competenti per l'incubatoio e il branco di origine". E) All'articolo 8, comma 1, la lettera b) e' cosi' sostituita: " b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora siano stati vaccinati". F) All'articolo 9, comma 1: 1) la lettera b) e' cosi' sostituita: " b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora sia stato vaccinato"; 2) la lettera c) e' cosi' sostituita: " c) essere stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, entro le 48 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa del pollame". G) All'articolo 10, comma 1: 1) la lettera c) e' cosi' sostituita: " c) in cui all'atto dell'esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione, dal veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame"; 2) la lettera d) e' cosi' sostituita: " d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile". H) Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente articolo l0-bis: "Art. 10-bis. - 1. Al momento della spedizione, il pollame di piu' di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina selvatica da ripopolamento, deve provenire da un'azienda: a) nella quale ha soggiornato dopo la schiusa o per oltre 21 giorni, e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione non e' stato messo in contatto con pollame introdotto di recente; b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; c) nella quale, all'atto dell'esame sanitario da parte di un veterinario ufficiale o abilitato, effettuato sul branco di cui fanno parte i volatili nelle 48 ore che precedono la spedizione, il pollame esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame; d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a divieti conformemente alla legislazione comunitaria, a seguito di un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile. 2. Le disposizioni contenute agli articoli 6 e 9 non si applicano al pollame di cui al comma 1". I) All'articolo 11: 1) la lettera c) del comma 2 e' cosi' sostituita: " c) che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III"; 2) la lettera e) del comma 2 e' cosi' sostituita: " e) situati al di fuori da una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile"; 3) la lettera f) del comma 2 e' abrogata; 4) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma 3: " 3. Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione deve essere stato sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della salmonella pullorum e della salmonella gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco d'origine deve essere sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della salmonella pullorum e della salmonella gallinarum, tali da consentire di individuare con un grado di affidabilita' del 95% un'infezione avente una prevalenza del 5%". L) All'articolo 12, e' aggiunto il seguente comma 2: " 2. Ai fini del riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per l'intero territorio nazionale o solo per alcune regioni di esso, il Ministero della sanita' puo' presentare in sede comunitaria un programma contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari". M) All'articolo 15: 1) il comma 1 e' cosi' sostituito: " 1. I pulcini di un giorno e le uova da cova devono essere trasportati o in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi da distruggere, oppure in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione. I contenitori devono comunque: a) contenere solo pulcini di un giorno ovvero uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento; b) avere un'etichetta che riporti: 1) lo Stato membro e la regione di origine; 2) il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2; 3) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio; 4) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova"; 2) al comma 3, e' soppressa la lettera c); 3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma 4-bis. "4-bis. Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento deve essere avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, fatta eccezione per il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni prescritte dal presente regolamento". N) All'articolo 17, comma 1, lettera g) dopo le parole "un timbro" sono aggiunte le parole "e una firma". O) Dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente articolo 18-bis: "Art. 18-bis. - 1. Il pollame e uova da cova devono provenire da Paesi terzi nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali definite, rispettivamente, nei decreti del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656 e 15 novembre 1996, n. 657, sono soggette a denuncia obbligatoria e che, inoltre, sono indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle ovvero, qualora non indenni da tali malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste nei citati decreti. 2. Ai fini delle importazioni del pollame e delle uova da cova i criteri per la classificazione dei Paesi terzi con riguardo all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle sono stabiliti con decisioni comunitarie; in sede comunitaria possono altresi' essere stabilite condizioni per consentire l'applicabilita' delle disposizioni di cui al comma 1, solo ad una parte dei territori dei Paesi terzi". P) All'articolo 19, comma 2, lettera h), dopo le parole "un timbro" sono aggiunte le parole "e una firma". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". - Il testo del comma 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'' sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "2. Inoltre si intende per: a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattivita' ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento; b) uova da cova le uova prodotte dai volatili quali definiti alla lettera a), destinate all'incubazione; c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti; d) pollame riproduttore i volatili di 72 ore o piu', destinati alla produzione di uova da cova; e) pollame da reddito i volatili di 72 ore o piu', allegati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento; f) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il piu' breve tempo e comunque entro le 72 ore dal loro arrivo; g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unita' epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente; h) azienda un impianto - che puo' includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito; f) stabilimento: l'impianto o una parte d'impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attivita': 1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore; 2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito; 3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, nonche' lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova; 4) incubatoio: lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno; l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto al responsabilita' della competente unita' veterinaria applica in uno stabilimento i controlli del presente regolamento; m) laboratorio riconosciuto l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; n) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento; o) malattie soggette dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V; p) focolaio: il focolaio secondo la definizione della ordinanza del Ministro della sanita' 6 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 10 ottobre 1984; q) (lettera soppressa); r) quarantena: installazione in cui il pollame e' tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto od indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V; s) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione, e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione". - Il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "1. Le uova da cova, i pulcini di un giorno ed il pollame riproduttore e da reddito devono provenire. a) da stabilimenti che: 1) devono essere riconosciuti e contrassegnati da un numero distintivo ai sensi dell'art. 3; 2) all'atto della spedizione non devono essere soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame: 3) devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate a seguito di un focolaio di una malattia alla quale e' sensibile il pollame; b) da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame". - Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "1. I pulcini di un giorno devono: a) provenire da uova da cova che soddisfino, i requisiti di cui agli articoli 6 e 7; b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora siano stati vaccinati; c) non presentare al momento della spedizione alcun sintomo che possa far sospettare una malattia in base all'allegato II, capitolo II, punto B2 lettere g) e h)". - Il testo del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "1. Al momento della spedizione il pollame riproduttore e da reddito deve: a) essere rimasto dopo la schiusa o da oltre 6 settimane in uno o piu' stabilimenti riconosciuti; b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora sia stato vaccinato; c) essere stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, entro le 48 ore precedenti al spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa del pollame". - Il testo del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "1. Al momento della spedizione il pollame da macellazione deve provenire da un'azienda: a) in cui e' rimasto dopo la schiusa o da oltre ventuno giorni; b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; c) in cui all'atto dell'esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione, dal veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame; d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile". - Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 11. - 1. I requisiti di cui agli articoli da 5 a 10 e 15 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unita'. 2. Il pollame e le uova da cova di cui al comma 1 devono comunque, al momento della spedizione, provenire da branchi: a) che siano rimasti nel territorio comunitario dalla schiusa o da almeno tre mesi; b) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame; c) che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III; d) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame, e) situati al di fuori da una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile; f) (lettera soppressa). 3. Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione deve essere stato sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della salmonella pullorum e della salmonella gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco di origine deve essere sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della salmonella pullorum e della salmonella gallinarum, tali da consentire di individuare con un grado di affidabilita' del 95% un'infezione avente una prevalenza del 5%". - Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento e' il seguente: "Art. 12. - 1. Per la spedizione di pollame e uova da cova verso Stati membri o regioni di Stati membri cui in relazione alla malattia di Newcastle e' stato riconosciuto dalla Comunita' un particolare regime: a) le uova da cova devono provenire in via alternativa da branchi: 1) non vaccinati; 2) vaccinati con un vaccino inattivo; 3) vaccinati con un vaccino vivo, se la vaccinazione e' stata effettuata almeno sessanta giorni prima della raccolta delle uova da cova; b) i pulcini di un giorno devono provenire: 1) da uova da cova che soddisfano la condizioni fissate alla lettera a); 2) da un incubatoio che garantisca un'incubazione delle uova completamente separata nel tempo e nel luogo da quella di uova che non soddisfano le condizioni fissate alla lettera a); c) il pollame riproduttore o da reddito deve: 1) non essere vaccinato contro la malattia di Newcastle; 2) essere stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione o in un'azienda o in quarantena sotto il controllo del veterinario ufficiale; a tal riguardo, nessun volatile che si trovi nell'azienda orginaria od eventualmente nei locali di quarantena deve essere stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve essere stato ivi introdotto durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione puo' essere praticata durante la quarantena; 3) essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un controllo sierologico rappresentativo effettuato ai fini della ricerca degli anticorpi della malattia di Newcastle secondo le modalita' stabilite dalla Comunita' europea; d) il pollame da macellazione deve essere spedito da branchi che: 1) se non sono stati vaccinati contro la malattia Newcastle, soddisfino il requisito di cui alla lettera c), punto 3); 2) se sono stati vaccinati, non deve essere stato usato un vaccino vivo nei trenta giorni che precedono la spedizione e devono essere sottoposti, in base ad un campione rappresentativo, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalita' stabilite dalla Comunita' europea. 2. Ai fini del riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per l'intero territorio nazionale o solo per alcune regioni di esso, il Ministero della sanita' puo' presentare in sede comunitaria un programma contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari". - Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 15. - 1. I pulcini di un giorno e le uova da cova devono essere trasportati o in contenitori nuovi a perdere progettati a talfine, da utilizzare una sola volta e poi da distruggere, oppure in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione. I contenitori devono comunque: a) contenere solo pulcini di un giorno ovvero uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento; b) avere un'etichetta che riporti: 1) lo Stato membro e la regione di origine; 2) il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2; 3) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio; 4) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova. 2. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali devono figurare il numero degli imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al comma 1, lettera b); 3. Il pollame riproduttore o da reddito deve essere trasportato in scatole o gabbie: a) contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, proveniente dallo stesso stabilimento; b) recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2; c) (lettera soppressa). 4. Il pollame riproduttore o da reddito ed i pulcini di un giorno devono essere spediti entro il piu' breve termine allo stabilimento destinatario senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o di pulcini di un giorno che soddisfino le condizioni prescritte dal presente regolamento, il pollame da macellazione deve essere avviato entro il piu' breve termine al macello destinatario senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni prescritte dal presente regolamento. 4-bis. Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento deve essere avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, fatta eccezione per il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni prescritte dal presente regolamento. 5. Le scatole, le gabbie ed i mezzi di trasporto devono essere concepiti in modo tale da: a) evitare la perdita di escrementi e ridurre il piu' possibile la perdita di piume durante il trasporto; b) facilitare l'osservazione dei volatili; c) consentire la pulitura e la disinfezione. 6. I mezzi di trasporto e, salvo siano a perdere, i contenitori, le scatole e le gabbie devono, prima del carico e dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati". - Il testo del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "1. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi devono essere scortati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario: a) conforme al modello specifico di cui all'allegato IV; b) firmato dal veterinario ufficiale; c) redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; d) valido per la durata di cinque giorni; e) costituito da un unico foglio; f) previsto per un unico destinatario; g) recante un timbro e una firma di colore diverso dal colore del certificato". - Il testo del comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, come modificato dal presente regolamento e' il seguente: "2. Il certificato deve: a) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario; b) essere redatto in lingua italiana e nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; c) scortare la partita nell'esemplare originale; d) attestare che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento e da disposizioni comunitarie eventualmente emanate; e) avere una validita' di cinque giorni; f) essere costituito da un unico foglio; g) essere previsto per un unico destinatario; h) recare un timbro e una firma di colore diverso dal colore del certificato".