IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  recante
norme  sull'ordinamento  degli  organi  speciali   di   giurisdizione
tributaria; 
  Visto il proprio decreto 26 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23  del  29  gennaio  1996,  con  il  quale  sono  state
insediate  le  commissioni  tributarie  di  cui  all'articolo  1  del
medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6  novembre  1996,
con il quale e' stato costituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
dello stesso decreto legislativo n. 545 del  1992,  il  Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria; 
  Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n.  545
del 1992, che prevede che il Ministro delle  finanze  stabilisce  con
proprio decreto il termine e le modalita'  per  le  comunicazioni  di
disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione  degli
elenchi  per  la  nomina  a  presidente,   presidente   di   sezione,
vicepresidente di sezione  e  giudice  delle  commissioni  tributarie
provinciali e regionali; 
  Visto l'articolo 24 del menzionato decreto legislativo n.  545  del
1992, concernente le attribuzioni del Consiglio di  presidenza  della
giustizia tributaria; 
  Visto l'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo  n.
545 del 1992, che  prevede  che  il  consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria procede alle deliberazioni di  cui  al  comma  1
dello stesso articolo 9 sulla base di elenchi  formati  relativamente
ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli  appartenenti
alle categorie indicate negli articoli 3, 4  e  5,  per  i  posti  da
conferire,  che  abbiano   comunicato   la   propria   disponibilita'
all'incarico e siano in possesso dei requisiti prescritti; 
  Ritenuta l'esigenza di disciplinare in modo generale ed univoco  il
procedimento di cui all'articolo 9, comma 5, del  piu'  volte  citato
decreto legislativo n. 545 del 1992; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito  il  parere  del  consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria espresso nella riunione del 13 gennaio 1998; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; 
  Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 17, comma 3, della citata  legge  n.  400  del  1988
effettuata con nota n. 3-2991/UCL dell'11 maggio 1998; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il  consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria  da'
comunicazione ogni sei mesi, mediante  avviso  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale, delle vacanze che  si  verificano  in  seno  alle
commissioni tributarie provinciali  e  regionali  relativamente  agli
incarichi di presidente, presidente  di  sezione,  vicepresidente  di
sezione e giudice. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note al titolo:
            -  Il decreto   legislativo n.   545   del 31    dicembre
          1992,    recante ordinamento   degli organi   speciali   di
          giurisdizione tributaria  ed organizzazione   degli  uffici
          di  collaborazione  in attuazione  della delega  al Governo
          contenuta nell'art.  30 della  legge 30  dicembre 1991,  n.
          413  e'  pubblicato  nel supplemento  ordinario  n. 8  alla
          Gazzetta Ufficiale  n.  9  del  13  gennaio  1993  -  serie
          generale.
            -  L'art. 9  del D.Lgs. n. 545 del 1992  (Procedimenti di
          nomina  dei  componenti  delle   commissioni   tributarie),
          prevede, al comma 5:
            "5.  Il   Ministro delle  finanze stabilisce  con proprio
          decreto il termine e  le modalita' per  le comunicazioni di
          disponibilita' agli  incarichi  da    conferire  e  per  la
          formazione degli elenchi di  cui al comma 2".
           Note alle premesse:
            -    Il  D.Lgs.   31 dicembre   1992, n.  545, e'  citato
          nella  nota al titolo.
            - il testo del D.M. 26 gennaio 1996  (Insediamento  delle
          commissioni  tributarie    provinciali  e   regionali)   e'
          pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.
          23 del 29 gennaio 1996.
            -  L'art. 17 (Composizione) di cui al capo III del D.Lgs.
          n.  545  del  1992  (Il  consiglio  di    presidenza  della
          giustizia tributaria) prevede al comma 1:
            "1.    Il   consiglio   di   presidenza della   giustizia
          tributaria   e' costituito con   decreto  del    Presidente
          della  Repubblica  su proposta del Ministro  delle finanze,
          ed ha  sede in Roma presso  il Ministero delle finanze".
            - Il  testo dell'art.  9, comma 5,   del D.Lgs. n.    545
          del  1992 e' riportato nelle note al titolo.
            -    Il  testo   dell'art. 24   (Attribuzioni) di  cui al
          capo III  del D.Lgs. n. 545 del 1992 e' il seguente:
             "1. Il consiglio di presidenza:
            a)  verifica  i     titoli  di  ammissione   dei   propri
          componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
            b)   disciplina   con   regolamento  interno  il  proprio
          funzionamento;
            c)  delibera  sulle nomine e  su ogni altro provvedimento
          riguardante i componenti delle commissioni tributarie;
            d) formula al   Ministro  delle  finanze  proposte    per
          l'adeguamento  e  l'ammodernamento  delle strutture e   dei
          servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
            e)   predispone   elementi   per   la   redazione   della
          relazione   del Ministro delle finanze  di cui all'art. 29,
          comma 2,   anche in  ordine  alla  produttivita'  comparata
          delle commissioni;
            f)  stabilisce  i  criteri di   massima per la formazione
          delle sezioni e dei collegi giudicanti;
            g) stabilisce i criteri di  massima per  la  ripartizione
          dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise
          in sezioni;
            h)    promuove   iniziative   intese   a perfezionare  la
          formazione   e l'aggiornamento  professionale  dei  giudici
          tributari;
            i)    esprime parere   sugli schemi  di regolamento  e di
          convenzioni previsti  dal    presente   decreto    o    che
          comunque     riguardano  il funzionamento delle commissioni
          tributarie;
            l) esprime parere sulla  ripartizione fra le  commissioni
          tributarie  dei fondi stanziati  nel bilancio del Ministero
          delle  finanze per le spese di loro funzionamento;
            m)  esprime  parere  sulla  determinazione dei   compensi
          fissi    ed aggiuntivi  ai   componenti  delle  commissioni
          tributarie   di  cui all'articolo 13;
            n) delibera su ogni  altra  materia  ad  esso  attribuita
          dalla legge.
            2.     Il    consiglio    di    presidenza  vigila    sul
          funzionamento  delle commissioni    tributarie   e     puo'
          disporre      ispezioni   affidandone l'incarico ad uno dei
          suoi componenti".
            - Il testo del comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 545  del
          1992 e' il seguente:
            "Il  consiglio  di presidenza procede  alle deliberazioni
          di  cui al comma  1  sulla  base   di    elenchi    formati
          relativamente     ad     ogni  commissione    tributaria  e
          comprendenti  tutti    gli  appartenenti    alle  categorie
          indicate negli articoli 3, 4  e 5 per il posto da conferire
          che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico
          e sono in possesso dei requisiti prescritti".
            -  Si  riporta  il    testo dei commi 3 e 4 dell'art.  17
          della legge 23 agosto   1988,      n.    400    (Disciplina
          dell'attivita'       di    Governo    e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  ministro o di
          autorita' sottordinate al  ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   debbono   recare
          la    denominazione     di "regolamento",  sono    adottati
          previo    parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al
          visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".