IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 1 aprile 1981,  n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, e successive modifiche  e integrazioni, concernente l'ordinameno
del  personale   della  polizia   di  Stato  che   espleta  attivita'
tecnicoscientifica o tecnica;
  Visto  il  decreto legislativo  12  maggio  1995, n.  197,  recante
l'attuazione dell'articolo  3 della  legge 6 marzo  1992, n.  216, in
materia di riordino delle carriere  del personale non direttivo della
polizia di Stato;
  Considerato che  ai sensi  dell'articolo 31-bis del  citato decreto
del  Presidente della  Repubblica  n. 337/1982,  cosi' come  inserito
dall'articolo  7,  comma 11,  del  decreto  legislativo n.  197/1995,
occorre  individuare  con  apposito   regolamento  le  modalita'  del
concorso annuale  per titoli di  servizio ed esami per  la promozione
alla qualifica  di perito  tecnico superiore, nonche'  determinare le
prove d'esame e la composizione della commissione esaminatrice;
  Ritenuto di  dover procedere ad  una compiuta disciplina  di quanto
teste' richiamato;
  Visto l'articolo  17, terzo comma,  della legge 23 agosto  1988, n.
400;
  Sentito  il parere  delle  organizzazioni  sindacali del  personale
della polizia di Stato;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 marzo 1998;
  Data  comunicazione al  Presidente  del Consiglio  dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988.
                             A d o t t a
                      Il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Requisiti di partecipazione
  1. Al  concorso annuale  per titoli  di servizio  ed esami,  per la
promozione  alla  qualifica  di  perito  tecnico  superiore,  di  cui
all'articolo 31-bis  del decreto  del Presidente della  Repubblica 24
aprile 1982, n.  337, cosi' come inserito dall'articolo  7, comma 11,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995, n.  197,  e'  ammesso  a
partecipare il  personale che  alla data del  31 dicembre  di ciascun
anno riveste  la qualifica di perito  tecnico capo ed e'  in possesso
del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
  2. A  norma dell'articolo 19,  comma 3, del decreto  legislativo 12
maggio 1995,  n. 197,  il personale con  qualifica di  perito tecnico
capo del ruolo  ad esaurimento, in possesso del  prescritto titolo di
studio, e' ammesso al concorso  interno, a partire dal primo concorso
cui potra'  contestualmente partecipare il personale  che, inquadrato
nel  ruolo  dei  periti  tecnici  ai  sensi  del  combinato  disposto
dell'articolo 17, comma  1, e dell'articolo 13, comma  1, lettera d),
dell'indicato decreto  legislativo, avra' conseguito la  qualifica di
perito tecnico  capo maturando  le anzianita' di  servizio prescritte
dall'articolo 13, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            - Il  testo dell'art.   31-bis del   D.P.R.  24    aprile
          1982,    n. 337, cosi' come inserito dall'art. 7, comma 11,
          del decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  197,  e'  il
          seguente:
            "Art.    31-bis     (Promozione   alla     qualifica   di
          perito  tecnico superiore).   - 1.   La    promozione  alla
          qualifica  di perito  tecnico superiore si consegue:
            a)  nel  limite  del  50%  dei  posti  disponibili, al 31
          dicembre  di  ogni  anno  mediante  scrutinio  per   merito
          comparativo  al  quale  e' ammesso il personale avente  una
          anzianita' di   otto anni  di    effettivo  servizio  nella
          qualifica di perito tecnico capo;
            b)    per il   restante 50%  dei posti  mediante concorso
          annuale per titoli  di  servizio  ed  esami,  riservato  al
          personale  che  alla data del 31 dicembre di  ciascun anno,
          riveste la qualifica  di perito tecnico capo   e  sia    in
          possesso    del  titolo    di   studio previsto   dall'art.
          25-bis.
            2.  La  promozione  decorre  a  tutti gli   effetti   dal
          1   gennaio dell'anno  successivo  a  quello  nel quale  si
          sono   verificate   le vacanze. Il personale  di  cui  alla
          lettera  a)  precede  nel ruolo quello di cui  alla lettera
          b). I  posti non coperti mediante  concorso sono portati in
          aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
            3. Le  modalita' di  svolgimento del  concorso di  cui al
          comma 1, lettera  b), compresa   la determinazione    delle
          prove    di  esame    e  la  composizione della commissione
          esaminatrice    sono  fissate  con  decreto  del   Ministro
          dell'interno".
            -   Il   testo   dell'art.  17 della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   Ordinamento
          della     Presidenza   del Consiglio   dei Ministri),  come
          modificato    dall'art.  74    del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (Soppressa).
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  ministro o di
          autorita' sottordinate al  ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di "regolamento",  sono    adottati
          previo    parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al
          visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
           Note all'art. 1:
            -  Per il  testo dell'art. 31-bis del D.P.R. n.  337/1982
          vedi nelle note alle premesse.
            - Il   testo del   comma 3   dell'art. 19    del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' il seguente:
            "3. Si  applicano in  quanto compatibili le  disposizioni
          dell'art.  15".
            -  Il testo dell'art. 17, comma  1, e dell'art. 13, comma
          1, lettera  d),  e  comma  4  del  decreto  legislativo  n.
          197/1995 e' cosi' formulato:
            "Art 17. - Le disposizioni del presente capo si applicano
          in  quanto  compatibili  al    personale  del   ruolo degli
          operatori  e collaboratori tecnici avente  la qualifica  di
          ufficiale  di polizia  giudiziaria a quello del  ruolo  dei
          revisori tecnici e a quello del ruolo dei periti tecnici.
             2. (Omissis)".
            "Art    13.    -     Il   personale   del   ruolo   degli
          ispettori  e  dei sovrintendenti di cui    al  decreto  del
          Presidente    della  Repubblica  24 aprile 1982   n. 335 in
          servizio alla data   di entrata in    vigore  del  presente
          decreto    e'  inquadrato   in ordine di   qualifica e   di
          ruolo, anche   in  sovrannumero    riassorbibile    con  le
          normali  vacanze  nelle sottoelencate qualifiche  del ruolo
          degli  ispettori    istituito  con  il  presente    decreto
          conservando,    se    piu'    favorevoli,  il   trattamento
          economico in godimento:
              a)-c) (omissis);
            d) nella qualifica  di vice ispettore, il personale   che
          riveste    la    qualifica   di   sovrintendente   e   vice
          sovrintendente.
             2.-3. (omissis).
            4.  Il  personale di  cui  alla  lettera d)   del   comma
          1 ai  fini dell'ammissione  allo  scrutinio  di  promozione
          alla   qualifica   di ispettore   conserva     l'anzianita'
          posseduta    nel     ruolo    dei sovrintendenti  per    un
          massimo  di    due  anni;  ai    fini  dell'ammissione allo
          scrutinio di   promozione    minima  nella    qualifica  di
          ispettore  capo,  la  permanenza  minima nella qualifica di
          ispettore e' ridotta di due anni".