IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 12 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ed in particolare, l'articolo 9, comma 3, che prevede meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici nelle aree depresse; Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140 ed, in particolare, l'articolo 13, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevede misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali, nonche', al comma 4, la potesta' regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine alle relative modalita' di attuazione; Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 23 luglio 1996, n. C 213/4; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 900107 del 10 marzo 1998); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Imprese beneficiarie 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato ulteriormente dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono concesse in favore delle imprese che, alla data di sottoscrizione della dichiarazionedomanda di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, risultino iscritte presso l'INPS sotto il ramo "industria". 2. Ai fini della determinazione della misura di aiuto concedibile, e' definita piccola e media impresa quella che risponde ai requisiti fissati, sulla base della disciplina dell'Unione europea per gli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che alla data di sottoscrizione della dichiarazionedomanda di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo del D.L. n. 415/1992 (Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), coordinato con la legge di conversione n. 488/1992, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992. - La legge n. 64/1986 reca: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". - Il testo del D.L. n. 41/1995 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse) coordinato con la legge di conversione n. 85/1995 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1995. - Il testo del comma 3 dell'art. 9 del citato D.L. n. 41/1995 e' il seguente: "3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonche' al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparto delle somme stesse tra le predette finalita' provvede il CIPE, che individua altresi', con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalita' dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo. A tale fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passivita' delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598". - Il testo del D.L. n. 244/1995 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione) coordinato con la legge di conversione n. 341/1995 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995. - Il testo del D.L. n. 79/1997 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) coordinato con la legge di conversione n. 140/1997 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1997. - Il testo vigente dell'art. 13 del citato D.L. n. 79/1997, come modificato dall'art. 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' il seguente: "Art. 13. - 1. Alle imprese che svolgono attivita' industriale ai sensi dell'art. 2195, comma primo, del codice civile e' concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attivita' di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. L'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non e' cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche' la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale e' stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni. 3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonche' dei relativi interessi e sanzioni. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo. 4. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione e in particolare: a) le tipologie di spesa ammissibili; b) l'entita' e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonche' dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti; c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2; d) i controlli successivi sulle modalita' di utilizzo dell'agevolazione; e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalita' di restituzione. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi. Con le medesime modalita' di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'art. 3, comma 162, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi: decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: - 100 miliardi; legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi; legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte dellalegge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 13 del D.L. n. 79/1997 si veda nelle note alle premesse.