IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il  decreto-legge 12  ottobre 1992,  n. 415,  convertito, con
modificazioni, in legge  19 dicembre 1992, n.  488, recante modifiche
alla  legge 1  marzo  1986, n.  64, in  tema  di disciplina  organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto il  decreto-legge 23  febbraio 1995,  n. 41,  convertito, con
modificazioni, in legge 22 marzo  1995, n. 85, recante misure urgenti
per il risanamento  della finanza pubblica e  per l'occupazione nelle
aree depresse, ed in particolare,  l'articolo 9, comma 3, che prevede
meccanismi  e procedure  per l'automatica  applicazione dei  benefici
nelle aree depresse;
  Visto  il decreto-legge  23 giugno  1995, n.  244, convertito,  con
modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341;
  Visto  il  decreto-legge 28  marzo  1997,  n. 79,  convertito,  con
modificazioni, in  legge 28 maggio  1997, n. 140 ed,  in particolare,
l'articolo 13, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge
7  agosto  1997,  n.  266,  che prevede  misure  fiscali  a  sostegno
dell'innovazione nelle  imprese industriali, nonche', al  comma 4, la
potesta' regolamentare  del Ministro dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato, di concerto con  il Ministro delle finanze, sentito
il   Ministro  dell'universita'   e  della   ricerca  scientifica   e
tecnologica, in ordine alle relative modalita' di attuazione;
  Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e
medie imprese,  n. 96/C  213/04, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee del 23 luglio 1996, n. C 213/4;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Sentito  il parere  del Ministro  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
(nota n. 900107 del 10 marzo 1998);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Imprese beneficiarie
  1.  Le agevolazioni  di cui  all'articolo 13  del decreto-legge  28
marzo 1997, n. 79, convertito,  con modificazioni, in legge 28 maggio
1997, n.  140, come modificato ulteriormente  dall'articolo 17, comma
1, della legge  7 agosto 1997, n. 266, sono  concesse in favore delle
imprese che,  alla data di sottoscrizione  della dichiarazionedomanda
di cui all'articolo  5, comma 1, del  presente regolamento, risultino
iscritte presso l'INPS sotto il ramo "industria".
  2. Ai fini della determinazione  della misura di aiuto concedibile,
e' definita piccola e media  impresa quella che risponde ai requisiti
fissati,  sulla base  della  disciplina dell'Unione  europea per  gli
aiuti di Stato alle piccole e  medie imprese con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  3.  Sono escluse  dalle agevolazioni  le imprese  che alla  data di
sottoscrizione  della  dichiarazionedomanda  di cui  all'articolo  5,
comma  1,  sono  sottoposte  a  procedure  concorsuali,  ivi  inclusa
l'amministrazione controllata.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          l985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            - Il testo del D.L. n. 415/1992 (Modifiche alla  legge  1
          marzo  1986,  n.  64,    in  tema  di disciplina   organica
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno),  coordinato
          con   la   legge  di  conversione  n.  488/1992,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale  - n.
          299 del 21 dicembre 1992.
            - La   legge n.   64/1986  reca:  "Disciplina    organica
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
            -  Il testo   del D.L. n. 41/1995 (Misure urgenti  per il
          risanamento della  finanza  pubblica e  per   l'occupazione
          nelle   aree      depresse)  coordinato  con  la  legge  di
          conversione n. 85/1995 e' stato pubblicato nel  supplemento
          ordinario n. 34 alla  Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo
          1995.
            -  Il  testo  del  comma 3 dell'art. 9 del citato D.L. n.
          41/1995 e' il seguente:
            "3. Le somme  derivanti dai mutui di cui al  comma 2 sono
          destinate al  mantenimento e   allo sviluppo    della  base
          produttiva  nonche'    al  potenziamento  della   dotazione
          infrastrutturale nelle aree    di  cui  al  comma    1.  Al
          riparto  delle    somme stesse   tra le  predette finalita'
          provvede   il  CIPE,    che    individua    altresi',   con
          riferimento  all'utilizzo  di    tutte  le risorse   che si
          rendono  disponibili    per  lo  scopo,   le      modalita'
          dell'intervento      pubblico   in  favore     del  settore
          produttivo.  A tale   fine   dovranno tra   l'altro  essere
          disciplinati  meccanismi  e    procedure  per  l'automatica
          applicazione   dei benefici  e  previste  misure  idonee  a
          favorire,  anche  attraverso un apposito fondo di garanzia,
          il consolidamento delle passivita' delle  piccole  e  medie
          imprese,  in linea con quanto  disposto dall'art. 11, comma
          2-bis,  del  decreto-legge  29  agosto  1994,     n.   516,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994,
          n. 598".
            -  Il    testo  del D.L. n.   244/1995 (Misure dirette ad
          accelerare il completamento degli interventi pubblici  e la
          realizzazione dei nuovi interventi nelle    aree  depresse,
          nonche'   disposizioni  in     materia  di  lavoro  e    di
          occupazione) coordinato  con la legge di    conversione  n.
          341/1995  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          -  serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995.
            -  Il  testo  del D.L. n.  79/1997 (Misure urgenti per il
          riequilibrio della finanza   pubblica) coordinato   con  la
          legge  di   conversione n.  140/1997  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 123  del
          29 maggio 1997.
            -  Il    testo  vigente dell'art. 13   del citato D.L. n.
          79/1997, come  modificato  dall'art.  17,  comma  1,  della
          legge 7 agosto 1997, n. 266, e' il seguente:
            "Art.  13.  -    1. Alle imprese che svolgono   attivita'
          industriale ai sensi dell'art.  2195,    comma  primo,  del
          codice  civile  e' concesso un credito di imposta in misura
          percentuale sull'importo delle spese per  l'attivita'    di
          ricerca  industriale    e    di   sviluppo, ammesse   dalla
          vigente disciplina  comunitaria per   gli aiuti   di  Stato
          in  materia,  secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente
          articolo.
            2.  L'agevolazione    e'  riconosciuta  secondo  l'ordine
          cronologico  di  presentazione della dichiarazione prevista
          al  presente  comma  e  non  e'  cumulabile  con      altre
          agevolazioni    disposte per le  stesse attivita' con norme
          dello Stato o  delle regioni. Gli interessati presentano al
          Ministero    dell'industria,     del       commercio      e
          dell'artigianato    una  dichiarazione  sottoscritta    dal
          legale rappresentante   dell'impresa e  dal    responsabile
          del  progetto  di  innovazione,  alla  quale  sono allegati
          la    relativa  certificazione sottoscritta dal  presidente
          del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un  revisore
          dei  conti  o  da un professionista iscritto  nell'albo dei
          revisori dei conti    o  da  un  professionista    iscritto
          nell'albo    dei  dottori   commercialisti,   in quello dei
          ragionieri e periti commerciali o in quello dei  consulenti
          del    lavoro,    nonche'   la   perizia  giurata    di  un
          professionista competente    in    materia,    iscritto  al
          relativo   albo  professionale, attestante la  congruita' e
          la inerenza   delle  spese    alle  tipologie  ammissibili.
          Alla    consegna    delle    dichiarazioni  il    Ministero
          dell'industria,    del   commercio    e    dell'artigianato
          accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi.
            3.    Il  Ministro    dell'industria,  del    commercio e
          dell'artigianato rende   nota    la  data    dell'accertato
          esaurimento    dei fondi   con   un comunicato   pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica italiana.  A
          decorrere  dal    momento nel quale  e' stato  accertato il
          predetto  esaurimento   dei  fondi  non  possono     essere
          presentate  dichiarazioni   per  ottenere  le  agevolazioni
          di  cui  al  presente articolo. Ove  si rendano disponibili
          ulteriori        risorse    finanziarie,    il     Ministro
          dell'industria,  del   commercio e   dell'artigianato puo',
          con   proprio decreto   da    pubblicare  nella    Gazzetta
          Ufficiale    della Repubblica   italiana, stabilire   nuovi
          termini  per la  presentazione delle dichiarazioni.
            3-bis.     Per   la    revoca   delle    agevolazioni  si
          applicano  le disposizioni  di cui  all'art. 13,  commi  1,
          2,  3,    5  della    legge  5  ottobre  1991, n.   317. Il
          provvedimento di   revoca  delle  agevolazioni  costituisce
          titolo  per   l'iscrizione a ruolo, ai  sensi dell'art. 67,
          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          gennaio  1988, n. 43,  delle somme  utilizzate come credito
          di imposta  nonche' dei relativi   interessi e    sanzioni.
          Le  somme    restituite    a  seguito    di  revoca   delle
          agevolazioni   sono    versate   in    apposito    capitolo
          dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per  essere
          riassegnate  al  fondo  di    cui  al    comma     5,   per
          l'attuazione  degli    interventi    di  cui    al presente
          articolo.
            4.    Con  uno    o  piu'    regolamenti  del    Ministro
          dell'industria,    del commercio   e   dell'artigianato, di
          concerto  con  il Ministro   delle finanze,   sentito    il
          Ministro    dell'universita'  e  della  ricerca scientifica
          e tecnologica, da emanare  entro trenta giorni  dalla  data
          di  entrata    in vigore   del presente decreto,   ai sensi
          dell'art. 17, comma  3, della  legge  23 agosto   1988,  n.
          400,    sono  stabilite    le  modalita' di attuazione e in
          particolare:
            a) le tipologie di spesa ammissibili;
            b)  l'entita'    e  la    modulazione   dell'agevolazione
          concedibile,  per tipologia   di spesa  e per  categoria di
          beneficiari, tenendo   anche conto   dei criteri   e    dei
          limiti    previsti    dalla vigente   normativa dell'Unione
          europea in materia di trasferimenti statali  alle  imprese,
          nonche'  dell'incremento  delle    spese di cui al comma  1
          rispetto alla media  delle analoghe  spese   sostenute  nei
          tre  periodi di  imposta precedenti;
            c)   la definizione  delle condizioni  e dei  criteri per
          l'accesso   automatico    all'agevolazione    tramite    la
          dichiarazione di cui al comma 2;
            d)    i   controlli   successivi   sulle   modalita'   di
          utilizzo dell'agevolazione;
            e) i casi  di revoca delle agevolazioni e  le    relative
          modalita' di restituzione.
            5.  Per    le finalita' di cui   al presente articolo, al
          fondo di cui all'art. 14  della legge 17 febbraio  1982, n.
          46, e'  conferita, per ciascuno degli anni  1998 e 1999, la
          somma di  lire 350 miliardi. Con le  medesime modalita'  di
          cui  al comma   4   possono essere    emanate  disposizioni
          integrative  dei   regolamenti   ivi previsti   al fine  di
          coordinarli  con i   decreti   legislativi di    attuazione
          della  delega disposta dall'art. 3, comma 162,  lettera g),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
            6.  All'onere  derivante  dall'attuazione    del presente
          articolo, pari a lire   350 miliardi annui    per  ciascuno
          degli    anni 1998 e   1999, si provvede mediante riduzione
          per  i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa  di  cui
          alla  tabella  C    della  legge  23 dicembre 1996, n. 663,
          relative alle seguenti leggi:
            decreto   del   Presidente   della  Repubblica    n.  649
          del  1972  e decreto-legge n.   11 del   1993,  convertito,
          con    modificazioni,  dalla  legge  n.  70 del 1993: - 100
          miliardi;
            legge n.   385 del 1978   (adeguamento  della  disciplina
          dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi;
            legge   n.  16  del  1980  (disposizioni  concernenti  la
          corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi.
            7. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad   apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione    da  parte    dellalegge.  I   regolamenti
          ministeriali   ed interministeriali non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
            -  Per il testo dell'art. 13 del  D.L. n. 79/1997 si veda
          nelle note alle premesse.