IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e' rideterminata la disciplina dei professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 dicembre 1997, n. 158/96; Ritenuto di poter accogliere solo parzialmente l'osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, relativa all'articolo 1, comma 1, in quanto dalle disposizioni di cui all'articolo 25, primo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si evince l'esclusione dell'applicazione della norma ai dipendenti di universita' italiane; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'8 aprile 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1.14/31890/4.23.27 del 21 maggio 1998; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' dei contratti d'insegnamento 1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, possono stipulare con studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da universita' italiane, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione ovvero per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative. 2. La qualificazione degli studiosi od esperti di cui al comma 1 e' comprovata dal possesso di titoli scientifici e professionali, secondo quanto determinato dalle disposizioni di cui all'articolo 2.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine i facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - L'art. 17, comma 96 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), cosi' recita: "96. Con decreti del Ministro dell'univer sita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la disci plina concernente: a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attiva zione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 18 feb braio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati; c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 di cembre 1996 dalle scuole di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubbli ca 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professio nale; d) il riordino delle universita' per stra nieri, prevedendo anche casi specifici in ba se ai quali e' consentito l'accesso a studenti italiani; e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di rinnovabilita' dei contratti". - Gli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), prevedono: "Art. 25 (Professori a contratto). - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Universita' che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facolta', finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teoricopratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i consigli di amministrazione, su proposta del senato accademico e nei limiti delle disponibilita' finanziarie accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel bilancio dell'Universita', assegnano i fondi alle facolta' o scuole che in sede di programmazione dell'attivita' didattica abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche in particolare conto le necessita' di acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea. Le facolta' o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna facolta' designando, con motivata deliberazione che sara' adottata sentiti i Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare il corso integrativo, prefissandone altresi' le prestazioni ed il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto puo' essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di Universita' estere, purche' non insegni in Universita' italiane. La sua alta qualificazione scientifica o professionale sara' comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica ed amministrativa. Il rettore, in esecuzione della delibera della facolta', stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni. I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I docenti partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono i corsi integrativi. I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per piu' di due volte in un quinquennio nella stessa Universita'. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Universita' non disponga delle idonee competenze. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'Universita' provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli delle facolta' interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Universita', ad esperti appartenenti agli stessi enti. Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca puo' chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni". "Art. 100 (Attribuzione di insegnamenti nelle facolta' o corsi di laurea di nuova istituzione). - Per le facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione il consiglio di facolta' o il comitato ordinatore, per il caso di istituzione di nuove facolta' ovvero per il caso in cui il numero dei professori ordinari di una facolta' sia inferiore a tre, con la partecipazione in tale ultimo caso anche di tutti i professori che hanno titolo a partecipare al consiglio di facolta', provvedono all'attribuzione degli insegnamenti secondo i seguenti criteri: a) mediante utilizzazione a domanda dei componenti del comitato ordinatore per lo svolgimento di un insegnamento in sostituzione di quello di titolarita', purche' ricompreso nei limiti di affinita' di cui al precedente art. 9; b) ove non sia possibile attivare nelle nuove facolta' tutti gli insegnamenti previsti con o l'utilizzazione sostitutiva di cui alla lettera precedente mediante l'affidamento, per non piu' di un triennio o dall'attivazione dei corsi, di insegnamenti ai professori universitari di ruolo, anche di altre facolta' o Universita', purche' titolari di disciplne comprese nel medesimo raggruppamento concorsuale. La relativa delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti deve dare ragione delle valutazioni comparative o operate ai fini della scelta. Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti nella medesima misura prevista dal o successivo art. 114; c) mediante trasferimento, con modalita' analoghe a quelle previste per i professori di ruolo, di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per professore associato; d) ove non sia possibile provvedere, attraverso le modalita' di cui alle lettere precedenti, all'attivazione degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalita' di cui al precedente art. 25 e previo nullaosta del Ministro della pubblica istruzione. Per la facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione i concorsi per posti di docente ordinario ed associato possono essere banditi anche in deroga alla periodicita' biennale prevista dall'art. 2, sentito il Consiglio universitario nazionale".