IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto-legge  25 settembre 1997, n.  324, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  25   novembre  1997,  n.  403,  recante
ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione e in
particolare l'articolo  1 che, al  comma 2, secondo e  terzo periodo,
prevede  l'adozione,  da  parte   del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, di  un decreto che determini priorita',
criteri,  modalita',   durata  ed  entita'  delle   agevolazioni  per
l'acquisto di  autoveicoli alimentati  a metano o  a gas  di petrolio
liquefatto (GPL) nonche' agevolazioni per l'installazione di impianti
di alimentazione a metano o a GPL;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 3117 del 15 luglio 1998);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Soggetti beneficiari
  1. Possono fruire del contributo previsto dall'articolo 1, comma 2,
secondo e terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, nella legge  25 novembre 1997, n. 403,
le persone fisiche:
  a) che  acquistano, in Italia,  anche in locazione  finanziaria, un
autoveicolo  nuovo di  fabbrica  omologato anche  o esclusivamente  a
metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL);
  b) che provvedono alla installazione di impianto di alimentazione a
metano  o  a GPL  su  autoveicolo  di  proprieta'  e di  cui  risulti
l'intestazione  alla persona  fisica medesima,  od ai  suoi familiari
conviventi,   entro   un  anno   successivo   alla   data  di   prima
immatricolazione dello stesso, purche' quest'ultima abbia avuto luogo
a partire dal 1 agosto 1997.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            - L'art. 1, comma  2,  secondo    e  terzo  periodo,  del
          decreto-legge  25  settembre  1997, n. 324, convertito, con
          modificazioni, nella legge 25 novembre    1997,  n.    403,
          recante  "Agevolazioni   per gli   autoveicoli alimentati a
          metano o  a gas  di petrolio   liquefatto (GPL)",    e'  il
          seguente:
            "Art.  1.  -  Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a
          valere sulle disponibilita'    finanziarie  di    cui    al
          comma  3,   il  Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato     determina,    con  proprio    decreto,
          priorita',  criteri, modalita',  durata ed   entita'  delle
          agevolazioni    a  partire  dal    1  agosto 1998 per   gli
          autoveicoli alimentati  a metano  o  a   gas di    petrolio
          liquefatto   (GPL).      Tale  decreto  dovra'  determinare
          altresi' agevolazioni per l'installazione  di  impianti  di
          alimentazione  a  metano  o  a  GPL effettuata entro l'anno
          successivo      alla   data       di       immatricolazione
          dell'autoveicolo   purche' quest'ultima abbia avuto luogo a
          partire dal 1 agosto 1997".
            -  L'art.  17,   comma   3,   della   legge   23   agosto
          1988,    n.    400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio   dei  Ministri)
          reca:  "Con    decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            -    Per l'art.  1,  comma 2,  secondo e  terzo  periodo,
          del  citato decreto-legge    25    settembre    1997,    n.
          324,      convertito,     con modificazioni, nella legge 25
          novembre 1997,  n. 403, si veda in note alle premesse.