IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'articolo 12, comma 5,  del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale prevede:
  che  "con decreto  del Ministro  delle finanze  di concerto  con il
Ministro   del   tesoro,   sono    stabiliti   i   criteri   per   la
rideterminazione, a  decorrere dall'anno 1990, dei  canoni, proventi,
diritti erariali  ed indennizzi  comunque dovuti  per l'utilizzazione
dei  beni immobili  del demanio  o del  patrimonio disponibile  dello
Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti da tariffe
o misure  stabilite in virtu' di  leggi o regolamenti anteriori  al 1
gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di
tale data, ovvero di aumentarli fino  al quadruplo se riferiti a date
successive";
  che  "gli  aumenti  non  si  applicano  ai  canoni  dovuti  per  le
concessioni  delle  grandi  derivazioni   ad  uso  idroelettrico,  di
attingimento di  acque pubbliche  per uso  potabile o  di irrigazione
agricola,  ne'  ai canoni  per  immobili  concessi  o locati  ad  uso
alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392,
o  dell'articolo  16  del  decreto-legge  2  ottobre  1981,  n.  546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692.";
  Visto  il decreto  del Ministro  delle finanze  di concerto  con il
Ministro  del  tesoro  20  luglio  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 1990 con il
quale,  in   attuazione  del  citato   articolo  12,  comma   5,  del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno
1990, n.  165, sono stati  rideterminati i canoni,  proventi, diritti
erariali ed  indennizzi comunque dovuti per  l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato;
  Visto il decreto-legge  15 settembre 1990, n.  261, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 che, all'articolo
5,  comma 2,  estende  l'applicazione delle  disposizioni  di cui  al
citato comma 5 dell'articolo 12  del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  26 giugno  1990, n.
165, al patrimonio indisponibile;
  Richiamata  la decisione  n. 34  del  24 marzo  1993 del  Tribunale
superiore delle  acque pubbliche,  confermata dalla Corte  suprema di
cassazione con sentenza n. 9685 del 1 novembre 1994, che ha annullato
il  suddetto  decreto  ministeriale  20  luglio  1990  per  vizio  di
procedimento  non risultando  acquisito  il parere  del Consiglio  di
Stato ne' disposta  la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei
Ministri ai  sensi dell'articolo  17 della legge  23 agosto  1988, n.
400;
  Richiamata la sentenza n. 1456  del 28 settembre 1991 del tribunale
amministrativo regionale del Lazio, confermata dal Consiglio di Stato
con la  decisione n. 1001/94  del 5  dicembre 1994, che  ha annullato
l'articolo  4 del  citato  decreto ministeriale  20  luglio 1990  per
conflitto con  l'articolo 12,  comma 5,  del decreto-legge  27 aprile
1990, n. 90, nella parte in cui riconduce anche le tariffe dei canoni
per la  ricerca e  coltivazione degli  idrocarburi liquidi  e gassosi
alla generalita' delle concessioni minerarie senza tenere conto della
peculiarita' del settore;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   adottare  criteri   per   aumenti
differenziati in dipendenza sia  delle diverse utilizzazioni dei beni
di proprieta'  dello Stato, che  del tempo  a decorrere dal  quale le
stesse hanno avuto inizio;
  Considerato che, a seguito del suddetto annullamento, e' necessario
procedere alla  sanatoria del  citato decreto ministeriale  20 luglio
1990;
  Ritenuto, altresi',  di dover modificare l'articolo  4 del predetto
decreto  ministeriale 20  luglio  1990,  a seguito  dell'annullamento
dell'articolo medesimo, da parte del  T.A.R. del Lazio, con la citata
sentenza n. 1456  del 28 settembre 1991, confermata  dal Consiglio di
Stato, sez.  IV, con la richiamata  decisione n. 1001 del  5 dicembre
1994, in ordine alla rivalutazione dei canoni per permessi di ricerca
e concessioni di coltivazioni per idrocarburi liquidi e gassosi;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il   parere  n.   1169/96  reso   dal  Consiglio   di  Stato
nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997 nonche' il parere n. 50/97
reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di
Stato nell'adunanza del 7 luglio 1997;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata ai sensi dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui
gia' fissati con l'art. 10 del  decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con modificazioni,  nella legge 1 dicembre  1981, n. 692,
ed i proventi comunque dovuti relativi alle utenze di acqua pubblica,
che vengono pertanto cosi' fissati:
  a) per uso industriale e  per pescicoltura: L. 1.500.000 per modulo
d'acqua,  ridotto  a L.  750.000  se  con  obbligo di  restituire  le
colature o residui d'acqua;
  b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua;
  c) per piccole derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per ogni
kilowatt di potenza nominale.
  2. Gli importi  per detti canoni non possono essere  inferiori a L.
180.000 annue.
  3.   I   titolari  delle   concessioni   in   corso  sono   tenuti,
conseguentemente, ad integrare  le cauzioni gia' versate,  in modo da
raggiungere  almeno  la  meta'   di  un'annualita'  del  canone  dopo
l'applicazione dell'aumento di cui al comma 1.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art.  10, comma  3, del  testo unico  sulla
          promulgazione   delle leggi,  sull'emanazione  dei  decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e sulle   pubblicazioni
          ufficiali  della Repubblica  italiana, approvato con D.P.R.
          28  dicembre 1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare  la
          lettura  delle disposizioni di legge  alle quali e' operato
          il rinvio.   Restano invariati il  valore  e    l'efficacia
          degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  La   legge 26 giugno  1990, n. 165,  di conversione in
          legge, con modificazioni,  del  decreto-legge   27   aprile
          1990,    n.    90,    reca:    "Disposizioni  in materia di
          determinazione   del reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi,    di rimborsi dell'imposta sul  valore aggiunto e
          di contenzioso   tributario, nonche'    altre  disposizioni
          urgenti".  Si  riporta  qui di seguito il testo del comma 5
          dell'art. 12:
            "5.   Con decreto   del Ministro    delle  finanze,    di
          concerto    con  il Ministro del tesoro,   da emanare entro
          settanta giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente     decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  per  la
          rideterminazione,   a  decorrere  dall'anno   1990,     dei
          canoni,  proventi,   diritti     erariali   ed   indennizzi
          comunque   dovuti  per l'utilizzazione  dei  beni  immobili
          del demanio  o  del  patrimonio disponibile dello  Stato al
          fine   di  aumentarli  fino  al    sestuplo,  se  derivanti
          dall'applicazione  di tariffe o misure  stabilite in virtu'
          di    leggi o  regolamenti anteriori  al  1 gennaio  1982 o
          da atti  o situazione di  fatto posti in  essere prima   di
          tale data,  ovvero al fine di aumentarli  fino al quadruplo
          se  riferiti    a date successive.   Gli   aumenti non   si
          applicano   ai canoni   dovuti per   le  concessioni  delle
          grandi derivazioni  ad uso  idroelettrico, di  attingimento
          di  acque  pubbliche    per uso potabile   o di irrigazione
          agricola,  ne' ai canoni per immobili  concessi o locati ad
          uso   alloggio e determinati sulla base    della  legge  27
          luglio  1978, n.   392, o dell'art.  16 del decreto-legge 2
          ottobre 1981,  n. 546, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 1 dicembre 1981, n. 692".
            - La  legge 1 dicembre 1981,  n. 692, di conversione   in
          legge,  con modificazioni,   del  decreto-legge  2  ottobre
          1981,  n.  546,   reca:   "Disposizioni   in   materia   di
          imposte   di  bollo  e  sugli  atti  e formalita'  relativi
          ai  trasferimenti degli   autoveicoli, di   regime  fiscale
          delle    cambiali  accettate  da   aziende ed istituti   di
          credito nonche' di  adeguamento  della  misura  dei  canoni
          demaniali".  Si  riporta  qui di seguito il testo dell'art.
          16:
            "Art. 16. - 1. I   canoni per concessioni  demaniali  non
          disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi
          quelli  dovuti  a  titolo  ricognitorio, non possono essere
          inferiori a L. 40.000 annue.
            2. I   canoni  relativi  alle    concessioni  di  alloggi
          assegnati  dalle amministrazioni   dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  al personale   dipendente,  escluse
          quelle     disciplinate  da    disposizioni  legislative  o
          regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal  30
          luglio   1978, per ciascun anno  precedente, in ragione del
          15  per  cento    degli  importi     corrisposti  o      da
          corrispondersi  al 29  luglio 1978".
            -  La legge  12 novembre 1990, n. 331, di  conversione in
          legge, con modificazioni,  del decreto-legge  15  settembre
          1990,  n.   261, reca:  "Disposizioni  fiscali  urgenti  in
          materia di  finanza  locale,   di accertamenti in  base  ad
          elementi  segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni
          per il  contenimento del   disavanzo del    bilancio  dello
          Stato".  Si  riporta  qui  di  seguito il testo del comma 2
          dell'art. 5:
            "2. Nel comma    5  dell'art.  12  del  decreto-legge  27
          aprile 1990, n.  90, convertito,  con modificazioni,  dalla
          legge    26  giugno    1990, n.   165, dopo le parole ''del
          demanio o  del  patrimonio''  sono  aggiunte  le  seguenti:
          ''indisponibile e''".
            -  Il   decreto del Ministro delle  finanze del 20 luglio
          1990 reca:  "Rideterminazione    dei  canoni,     proventi,
          diritti    erariali      ed  indennizzi comunque dovuti per
          l'utilizzazione  dei  beni  immobili  del  demanio  o   del
          patrimonio  disponibile dello Stato". Il testo dell'art.  4
          e' il seguente:
            "Art. 4. -   1. A decorrere dal 1  gennaio    1990,  sono
          sestuplicati  i  canoni  annui   dovuti per i permessi   di
          ricerca e  per    le  concessioni  minerarie,  che  vengono
          pertanto  fissati,  rispettivamente,  in  L. 7.680 ed in L.
          19.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro  di  superficie
          in  terraferma,  nonche'  in  L. 60 ed in   L. 240 per ogni
          ettaro o frazione di  ettaro  di  superficie   marina   del
          mare  territoriale  o  della piattaforma continentale.
            2.  L'importo    annuo  di  tali canoni   non puo' essere
          inferiore  a L.  60.000 per i permessi e a L.  300.000  per
          le concessioni".
            -  La  legge  23  agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita' di    Governo      e    ordinamento    della
          Presidenza     del   Consiglio  dei Ministri". Il testo del
          comma 3 dell'art. 17 e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            -    Il    decreto  legislativo    2  ottobre   1981,  n.
          546,  reca:  "Disposizione  in  materia   di   imposte   di
          bollo    e    sugli    atti    e  formalita'    relativi ai
          trasferimenti degli  autoveicoli, di  regime fiscale  delle
          cambiali  accettate    da aziende   e istituti   di credito
          nonche'  di  adeguamento      della   misura   dei   canoni
          demaniali". Il testo dell'art. 10 e' il seguente:
            "Art. 10. - I canoni annui  relativi alle utenze di acqua
          pubblica,  previsti  nell'art.   35 del  testo unico  delle
          disposizioni   di legge  sulle  acque  e    sugli  impianti
          elettrici,  approvato  con regio decreto 11 dicembre  1993,
          n.  1775, e  successive modificazioni,  sono cosi' fissati:
            a) per ogni modulo (litri cento   al minuto  secondo)  di
          acqua  ad  uso di   irrigazione L.   64.000   ridotto a  L.
          32.000   se   con obbligo   di  restituire  le  colature  o
          residui di acqua;
            b)  per  l'irrigazione  di  terreni  con  derivazione non
          suscettibile di essere fatta  o  bocca  tassata,  per  ogni
          ettaro L. 640;
            c)  per  ogni modulo d'acqua ad  uso potabile, igienico e
          simili L.  128.000;
            d) per ogni modulo  d'acqua  ad  uso  industriale  e  per
          pescicoltura  L.  250.000,  ridotto  a L.  125.000  se  con
          obbligo di  restituire  le colature o residui d'acqua;
            e) per ogni  kilowatt  di  potenza  nominale  concessa  o
          riconosciuta L.  10.496.
            Restano  ferme    le disposizioni di  cui all'art. 36 del
          testo unico indicato nel primo comma, nonche' le  esenzioni
          attualmente vigenti.
            Gli  importi per  canoni non  possono essere  inferiori a
          L.  5.000  annue per le  utilizzazioni a scopo irriguo ed a
          L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.
            Per  le   variazioni  assentite   alle   concessioni   in
          atto   per derivazioni di acque  pubbliche, i titolari sono
          tenuti ad integrare le cauzioni gia'   versate in  modo  da
          raggiungere,    ai  sensi  dell'art.   11 del testo   unico
          indicato  nel  primo  comma,  almeno    la  meta'  di   una
          annualita' del canone complessivamente  dovuto alla data di
          emissione del nuovo provvedimento di concessione".