IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per regolare la materia degli adempimenti dei datori di lavoro di cui all'articolo 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, inerenti gli obblighi di comunicazione del superamento dell'orario normale di lavoro, in attesa della definizione di un compiuto intervento normativo in materia; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sostegno al reddito; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario 1. Nel periodo dal 19 luglio 1998 al 30 settembre 1998 continuano a trovare applicazione, in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni.