IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602;
  Visto l'articolo  3, comma 137,  lettere e)  ed f), della  legge 23
dicembre 1996,  n. 662, che  autorizza il Governo  all'emanazione del
regolamento concernente  la disciplina dei versamenti  delle ritenute
alla  fonte  effettuati  in  eccedenza rispetto  alla  somma  dovuta,
consentendone lo  scomputo a  fronte dei  versamenti successivi  e la
semplificazione  degli   adempimenti  dei  sostituti   d'imposta  che
effettuano  ritenute alla  fonte  su redditi  di  lavoro autonomo  di
ammontare non significativo;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 445,  concernente lo scomputo  dei versamenti delle  ritenute alla
fonte effettuati in eccedenza a fronte dei versamenti successivi e la
semplificazione  degli   adempimenti  dei  sostituti   d'imposta  che
effettuano  ritenute alla  fonte  su redditi  di  lavoro autonomo  di
ammontare non significativo;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1998;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                               E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 3  del decreto  del Presidente  della Repubblica  10
novembre 1997, n. 445, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 3 (Efficacia temporale). -  1. Le disposizioni indicate negli
articoli  1 e  2  hanno  effetto a  decorrere  dal periodo  d'imposta
1998.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 8 luglio 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1998
  Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 26
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'   il
          seguente:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - Il   D.P.R. n.  600  del    29  settembre  1973,  reca:
          "Disposizioni  in materia di accertamento delle imposte sui
          redditi".
            -  Il  D.P.R.  n.  602  del  29  settembre  1973,   reca:
          "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi".
            -  Si    riporta  il  testo  dalle    lettere  e)  ed f),
          dell'art. 3, comma 137, della legge 23  dicembre  1996,  n.
          662:
            "Art. 3. - (Omissis);
            e)   alla   disciplina   dei  versamenti  delle  ritenute
          alla  fonte effettuati in eccedenza rispetto    alla  somma
          dovuta,  consentendone  lo scomputo a fronte dei versamenti
          successivi;
            f) alla semplificazione degli  adempimenti dei  sostituti
          di  imposta  che effettuano ritenute  alla fonte su redditi
          di  lavoro autonomo di ammontare non significativo".
            - Il testo degli articoli 1  e 2 del D.P.R.  n.  445/1997
          concernente  lo  scomputo   dei versamenti delle   ritenute
          alla fonte    effettuati  in  eccedenza    a  fronte    dei
          versamenti      successivi  e    la  semplificazione  degli
          adempimenti  dei    sostituti  d'imposta    che  effettuano
          ritenute  alla   fonte  sui   redditi  di  lavoro  autonomo
          di  ammontare  non significativo, e' il seguente:
            "Art.  1    (Scomputo delle eccedenze   di versamento del
          sostituto di imposta).  - 1.   Il   sostituto   di  imposta
          che    abbia effettuato   un versamento   di ritenute  alla
          fonte    in  misura     superiore  rispetto      a   quanto
          effettivamente       trattenuto      ha    facolta'      di
          scomputare l'eccedenza dai   versamenti successivi.    Tale
          scomputo    e' consentito dai   versamenti   delle ritenute
          relative  alle  stesse categorie  di reddito.
            2. Qualora  lo scomputo  di cui  al comma 1    non  venga
          operato  nel  corso  dello  stesso  periodo  di imposta, il
          sostituto  ha  diritto,  a  sua  scelta,    di    computare
          l'eccedenza   in   diminuzione  dai  versamenti relativi al
          periodo di imposta  successivo o di chiederne  il  rimborso
          nella  dichiarazione  prevista dall'art. 2 del  decreto del
          Presidente della Repubblica  29 settembre  1973, n.    600,
          anche    ricorrendo  alle  procedure  indicate  nel decreto
          ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.
            3. Il diritto di scelta tra  il  riporto  e  il  rimborso
          dell'eccedenza   e'   esercitato   per  l'intero  ammontare
          dell'eccedenza  stessa.  La  scelta  non  risultante  dalla
          dichiarazione si intende fatta per il riporto.
            4.  La  parte    dell'eccedenza riportata che non   trova
          capienza nelle ritenute   da  versare    nel  periodo    di
          imposta    successivo  costituisce eccedenza per il periodo
          stesso ed e' oggetto di ulteriore scelta tra il riporto  ed
          il rimborso.
            5.  Se  l'eccedenza    riportata  non  e'  computata   in
          diminuzione nella dichiarazione   relativa al   periodo  di
          imposta  successivo,    o  se   la dichiarazione   non   e'
          presentata,  il  sostituto  di  imposta  puo' chiederne  il
          rimborso  a  norma  dell'art. 38 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
            6.   Sull'eccedenza   computata    in  diminuzione    dei
          versamenti  non competono  interessi.  Se  e'  richiesto il
          rimborso   competono   gli interessi  di  cui  all'art.  44
          del  decreto  del   Presidente   della Repubblica   n.  602
          del    1973,  con    decorrenza    dal  secondo    semestre
          successivo,    rispettivamente,       alla     data      di
          presentazione    della  dichiarazione  del    sostituto  di
          imposta   o a quella   di presentazione  dell'istanza    di
          rimborso    prevista    dall'art.  38   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973".
            "Art. 2  (Semplificazione degli adempimenti  di    alcuni
          sostituti  di imposta).   -  1.  I  sostituti   di  imposta
          che  nell'anno  erogano esclusivamente compensi  di  lavoro
          autonomo a non piu' di tre soggetti ed  effettuano ritenute
          di  acconto   per un  importo complessivo  non superiore  a
          due  milioni  di lire   effettuano   i   versamenti   delle
          ritenute    operate  distintamente    per ciascun   periodo
          d'imposta  alle scadenze di seguito indicate:
            a) entro il termine stabilito  per  il  versamento  della
          prima  rata  di  acconto  delle  imposte sui redditi per le
          ritenute operate nei mesi da gennaio ad aprile;
            b)  entro  il termine stabilito   per il versamento della
          seconda rata di acconto delle imposte sui  redditi  per  le
          ritenute operate nei mesi da maggio ad ottobre;
            c)  entro  il  termine stabilito   per versamento a saldo
          delle imposte sui redditi per le ritenute operate nei  mesi
          di novembre e dicembre.
            2.  I sostituti   di imposta di cui al comma  1 adempiono
          all'obbligo di presentazione della  dichiarazione  prevista
          dall'art.   7   del  decreto  del       Presidente    della
          Repubblica  n.   600  del   1973,  mediante compilazione di
          una apposita sezione della dichiarazione dei redditi.
            3. Qualora   nel corso del    periodo  di  imposta  venga
          superato  anche uno   dei limiti  indicati  al comma  1, il
          sostituto  di imposta  e' tenuto,  a  partire  dalla  prima
          scadenza  utile  ad  effettuare  i versamenti  nei  termini
          previsti   dal decreto  del Presidente  della Repubblica n.
          602 del 1973 e non puo' avvalersi delle disposizioni di cui
          al comma 2 del presente articolo".
            - Il testo del comma 2  dell'art.    17  della  legge  23
          agosto 1988, n.  400, e' il seguente:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
           Nota all'art. 1:
            -  Per  il  testo dell'art. 3 del  D.P.R. n. 445/1997, si
          veda in note alle premesse.