IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto l'articolo 3, comma 137, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento concernente la disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi e la semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, concernente lo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza a fronte dei versamenti successivi e la semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Efficacia temporale). - 1. Le disposizioni indicate negli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 1998.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 luglio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 26 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, reca: "Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". - Il D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi". - Si riporta il testo dalle lettere e) ed f), dell'art. 3, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "Art. 3. - (Omissis); e) alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi; f) alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo". - Il testo degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 445/1997 concernente lo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza a fronte dei versamenti successivi e la semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta che effettuano ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo, e' il seguente: "Art. 1 (Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta). - 1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto a quanto effettivamente trattenuto ha facolta' di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi. Tale scomputo e' consentito dai versamenti delle ritenute relative alle stesse categorie di reddito. 2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567. 3. Il diritto di scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza e' esercitato per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto. 4. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo costituisce eccedenza per il periodo stesso ed e' oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso. 5. Se l'eccedenza riportata non e' computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non e' presentata, il sostituto di imposta puo' chiederne il rimborso a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 6. Sull'eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se e' richiesto il rimborso competono gli interessi di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973". "Art. 2 (Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta). - 1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non piu' di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta alle scadenze di seguito indicate: a) entro il termine stabilito per il versamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi per le ritenute operate nei mesi da gennaio ad aprile; b) entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi per le ritenute operate nei mesi da maggio ad ottobre; c) entro il termine stabilito per versamento a saldo delle imposte sui redditi per le ritenute operate nei mesi di novembre e dicembre. 2. I sostituti di imposta di cui al comma 1 adempiono all'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, mediante compilazione di una apposita sezione della dichiarazione dei redditi. 3. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta e' tenuto, a partire dalla prima scadenza utile ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e non puo' avvalersi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo". - Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/1997, si veda in note alle premesse.