IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433,
il  quale  prevede che  all'organizzazione  ed  al funzionamento  del
Comitato  EURO   si  provvede  con  regolamento   adottato  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo  17, commi 1 e  4 -bis, della citata  legge n. 400
del 1988;
  Vista la  direttiva del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri in
data 27 giugno  1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 176 del
29 luglio 1996,  con la quale sono state impartite  istruzioni per il
coordinamento delle  iniziative correlate  all'introduzione dell'EURO
nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano;
  Visto  il decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica in  data 12 settembre 1996, con  il quale e'
stato istituito il  Comitato di indirizzo per  il coordinamento delle
citate iniziative;
  Visto  il decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica in data 30 settembre 1996, con il quale sono
stati  nominati  i  componenti  del   Comitato  di  indirizzo  ed  il
segretario generale;
  Vista la  direttiva del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri in
data 3 giugno 1997, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio  1997,  relativa  all'introduzione dell'EURO  nelle  pubbliche
amministrazioni;
  Visto  il decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione  economica in  data  6 agosto  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 207 del  5 settembre  1997, con il  quale sono
stati costituiti i Comitati provinciali per l'EURO (CEP);
  Visto l'articolo  3, comma  1, lettera c),  della legge  14 gennaio
1994, n. 20;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 1998;
  Acquisito il  parere delle competenti commissioni  della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con   i  Ministri   del  tesoro,   del  bilancio   e  della
programmazione economica,  dell'interno e per la  funzione pubblica e
gli affari regionali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Competenze
  1.  Il  Comitato  di  indirizzo e  coordinamento  per  l'attuazione
dell'EURO  (Comitato EURO,  di  seguito denominato  Comitato) di  cui
all'articolo 14  della legge  17 dicembre 1997,  n. 433,  coordina le
problematiche e le azioni  correlate con l'introduzione dell'EURO nel
sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, svolgendo, a
tale  fine, compiti  di indirizzo,  consulenza, assistenza  tecnica e
coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea.
  2. Il Comitato, in particolare:
  a) promuove, programma e attua  a livello nazionale, anche fornendo
direttive e  indirizzi generali, le iniziative  dirette ad assicurare
l'equilibrato  passaggio alla  moneta  unica,  comprese attivita'  di
studio, di formazione e di informazione al pubblico;
  b) formula  proposte al Ministro  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione  economica  per  l'adozione delle  iniziative  di  sua
competenza;
  c)  fornisce assistenza,  informazioni  e  consulenza giuridica  in
ordine  alle problematiche  di cui  al comma  1, anche  attraverso la
soluzione di quesiti  che vengono sottoposti al suo esame,  a tutti i
soggetti interessati all'attuazione dell'EURO;
  d) verifica lo stato del  processo di attuazione della moneta unica
ed i risultati conseguiti; acquisisce i dati e gli elementi affinche'
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
o, su sua de1ega, il Presidente del Comitato riferisca semestralmente
alle competenti commissioni parlamentari.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica    e    sulle    emanazioni    ufficiali   della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  La legge   17 dicembre 1997, n. 433, reca:  "Delega al
          Governo per l'introduzione    dell'EURO";   l'art.      14,
          comma      3,    prevede      che  l'organizzazione   ed il
          funzionamento  del Comitato  di indirizzo  e  coordinamento
          per   l'attuazione   dell'EURO   siano   disciplinati   con
          regolamento  adottato ai  sensi dell'art.  17 della   legge
          23    agosto 1988,  n.  400  e  che  fino alla  entrata  in
          vigore   del   predetto regolamento    il  Comitato    EURO
          continua ad  essere disciplinato  dal decreto del  Ministro
          del    tesoro 12   settembre 1996,  istitutivo del Comitato
          stesso.
            -  L'art.  17  della  legge  23 agosto   1988,   n.   400
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza  del Consiglio  dei Ministri)   concerne
          l'emanazione    di regolamenti;   il comma  4-bis dell'art.
          17   riguarda, in   particolare, i   regolamenti  intesi  a
          determinare l'organizzazione  e la disciplina  degli uffici
          dei Ministeri.
            -  Il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri
          27 giugno 1996, reca la direttiva  sul coordinamento  delle
          iniziative   correlate   all'introduzione  dell'EURO    nel
          sistema economico  e nell'ordinamento giuridico italiano.
            -  La  direttiva    del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri  3  giugno  1997,  reca:  "Problematiche  connesse
          all'introduzione dell'EURO".
  - Il titolo del decreto ministeriale  6 agosto 1997 e' il seguente:
"Costituzione in  ciascuna provincia  di un comitato  provinciale per
l'EURO (CEP)".
            - La legge  14 gennaio 1994, n. 20, reca:   "Disposizioni
          in  materia  di  giurisdizione e controllo della  Corte dei
          conti"; l'art. 3, comma 1, lettera c),   tra gli  atti  non
          aventi  forza  di legge sottoposti al controllo  preventivo
          di  legittimita'   della  Corte   dei  conti, individua, in
          particolare, gli  atti normativi a  rilevanza esterna,  gli
          atti  di    programmazione comportanti   spese e   gli atti
          generali attuativi di norme comunitarie.
           Nota all'art. 1:
            - Si trascrive   il testo dell'art. 14  della  legge    7
          dicembre  1997,  n.  433,  recante  "Delega  al Governo per
          l'introduzione dell'EURO":
            "Art. 14  (Comitato di   indirizzo e coordinamento    per
          l'attuazione  dell'EURO).   - 1.  Il Comitato  di indirizzo
          strategico di  cui alla direttiva  approvata con    decreto
          del  Presidente    del  Consiglio   dei Ministri in data 27
          giugno  1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  176
          del  29 luglio   1996, istituito  con decreto del  Ministro
          del tesoro del   12 novembre 1996    con  il    compito  di
          coordinare     tutte  le  problematiche    correlate    con
          l'introduzione  dell'EURO    nel     sistema  economico   e
          nell'ordinamento  giuridico  italiano, continua ad operare,
          non  oltre i  sei mesi   successivi alla    cessazione  del
          corso  legale  della   lira, quale  organismo straordinario
          presso il   Ministero del tesoro, del    bilancio  e  della
          programmazione   economica, assumendo la denominazione   di
          Comitato     di   indirizzo     e    coordinamento      per
          l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO).
            2.  Il  Comitato    EURO  ha  compiti di indirizzo e   di
          coordinamento in materia  di  attuazione   della     moneta
          unica   europea   nel  sistema economico e nell'ordinamento
          nazionale. A   tal fine promuove  ed  attua  le  iniziative
          necessarie  ad  assicurare  l'equilibrato    passaggio alla
          moneta unica, ivi comprese le   attivita' di  studio  e  di
          informazione,  di proposta  nei confronti  del Ministro del
          tesoro, del  bilancio e della  programmazione  economica  e
          di  consulenza  giuridica,  anche attraverso  la  soluzione
          di  quesiti  nelle  materie  di   cui al presente comma. Il
          Ministro del tesoro,  del bilancio e  della  programmazione
          economica o, su sua delega, il presidente del Comitato EURO
          riferisce  ogni  sei    mesi  alle  competenti  Commissioni
          parlamentari sul processo di    attuazione    della  moneta
          unica    e    sui  risultati    dell'attivita'  svolta  dal
          Comitato.
            3.    All'organizzazione    e  al    funzionamento    del
          Comitato EURO   si provvede con regolamento    adottato  ai
          sensi  dell'art.   17 della legge 23  agosto 1988,  n. 400.
          Fino alla   data di    entrata  in    vigore  del  predetto
          regolamento   il   Comitato   EURO   continua   ad   essere
          disciplinato dal decreto del Ministro  del  tesoro  del  12
          novembre 1996.
            4. Agli  oneri derivanti  dall'applicazione del  presente
          articolo,  ulteriori  rispetto   all'utilizzo delle risorse
          destinate   al concorso  in  programmi  cofinanziati  dalla
          Comunita'  europea,  valutati in lire 3 miliardi   annui  a
          decorrere    dal      1998,    si      provvede    mediante
          corrispondente  riduzione dello  stanziamento iscritto,  ai
          fini      del  bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente ''Fondo
          speciale'' dello  stato di previsione del   Ministero   del
          tesoro      per  l'anno    finanziario    1998,    all'uopo
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          medesimo.    Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato   ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio".