La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il
protocollo  IV  sulle  armi  laser  accecanti,  fatto  a Vienna il 13
ottobre 1995, ed il protocollo II  sulla  proibizione  o  restrizione
dell'uso  delle  mine,  trappole  ed  altri  ordigni, come emendato a
Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati
nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali  alla
convenzione  di  Ginevra  del  10 ottobre 1980 sulla proibizione o la
limitazione di talune armi convenzionali  aventi  effetti  dannosi  o
indiscriminati.