IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  31  gennaio  1995, n. 26,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 marzo 1995, n. 95,
recante  disposizioni  in materia di imprenditorialita' giovanile, ed
in  particolare  il  comma 1 che prevede che le relative modalita' di
attuazione,  anche  con  riferimento  ai  benefici concedibili e alle
relative  misure  e  limiti, nel rispetto della normativa comunitaria
vigente  in  materia,  sono  stabilite  con  decreto del Ministro del
bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro
del  tesoro  e  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica  di  concerto  con il Ministro del tesoro e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1994, n.
695, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994,
con  il  quale e' stato adottato il regolamento recante modalita' per
la concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile;
  Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e
medie  imprese di cui alla comunicazione della Commissione europea n.
96/C 213/04 del 23 luglio 1996;
  Visto  l'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  del decreto-legge 8
febbraio  1995,  n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
concernente la definizione di "aree depresse";
  Vista la decisione della Commissione europea in ordine all'aiuto di
Stato n. 27/A /97 - Carta delle zone ammissibili (zone ex art. 92, 3,
C)  - proroga dei regimi di aiuto a finalita' regionale del 21 maggio
1997, comunicata con nota SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997;
  Vista  la  delibera  CIPE 26 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 213 del 12 settembre 1997, recante criteri ed indirizzi
per  l'ammissibilita' di progetti di investimento alle agevolazioni a
favore dell' imprenditorialita' giovanile;
  Ritenuta   la  necessita'  di  apportare  alcune  modificazioni  ed
integrazioni al citato decreto interministeriale 24 novembre 1994, n.
695,  al fine di assicurare una maggiore operativita' dell'intervento
a   favore  dell'imprenditorialita'  giovanile  e  di  realizzare  un
migliore  coordinamento  con  la  normativa comunitaria relativa agli
aiuti di Stato;
  Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23
agosto 1988, n. 400, con nota n. 1/314 del 2 febbraio 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                        Soggetti beneficiari

  1.  Per  favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile
nei  territori  di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b, cosi' come definiti
dal regolamento comunitario n. 2081 del 20 luglio 1993, le societa' -
ivi  comprese  le  cooperative  di  produzione  e lavoro iscritte nel
registro  prefettizio  di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n. 1577, e
successive  modificazioni - con le caratteristiche di cui al comma 2,
che   si   impegnano   a  realizzare  progetti  nei  settori  di  cui
all'articolo   2,  possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui
all'articolo 3.
  2.  Sono  ammesse  ai  benefici  di  cui all'articolo 3 le societa'
composte  esclusivamente  da  giovani  tra  i 18 ed i 35 anni, oppure
composte  prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano
la  maggioranza  assoluta  numerica e di quote di partecipazione, che
siano  residenti  nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori
di cui al comma 1 alla data del 1 gennaio 1994.
  3.   Le  societa'  devono  avere  sede  legale,  amministrativa  ed
operativa nei territori di cui al comma 1.
  4.  Sono  escluse  le  ditte individuali, le societa' di fatto o le
societa' aventi un unico socio.
  5.  Gli  statuti  societari  devono  contenere una clausola che non
consenta  atti  di  trasferimento  di  quote od azioni societarie che
facciano  venir  meno  le  condizioni  soggettive di eta' e residenza
fissate   nel   comma  2,  per  almeno  dieci  anni  dalla  data  del
provvedimento  di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 7.
La  modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine dei
dieci anni provoca l'immediata decadenza dalle agevolazioni concesse,
con le sanzioni indicate all'articolo 8.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

           Note alle premesse:
            -  Si riporta  il testo  dell'art. 1   del  decreto-legge
          31  gennaio 1995,   n. 26,  convertito, con  modificazioni,
          dalla    legge  29    marzo  1995,    n.  95,      recante:
          "Disposizioni    urgenti per   la ripresa   delle attivita'
          imprenditoriali":
            "Art. 1 (Imprenditorialita' giovanile).   -  1.  L'ambito
          territoriale  di  riferimento  per  il  perseguimento delle
          finalita' e  degli  obiettivi  del    decreto-legge      30
          dicembre  1985,  n.   786,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  28  febbraio  1986,  n. 44, e' costituito dai
          territori  di    cui agli obiettivi 1,  2 e 5b, cosi'  come
          definiti  dai  regolamenti  dell'Unione    europea.   Entro
          trenta  giorni  dalla    data  di  entrata  in   vigore del
          presente   decreto, il  Ministro  del    bilancio  e  della
          programmazione      economica,  stabilisce     con  proprio
          decreto, di concerto con il Ministro del tesoro  e  con  il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          le relative modalita' d'attuazione, anche  con  riferimento
          ai  benefici  concedibili e alle relative misure e  limiti,
          nel  rispetto  della  normativa  comunitaria   vigente   in
          materia.   Il decreto  dovra'  comunque garantire  il pieno
          controllo pubblico   degli  incentivi    e    dei  pubblici
          investimenti, nonche'  la trasparenza  delle   procedure  e
          la    omogeneita'    dei   criteri   di valutazione   delle
          domande,    fissando    criteri    che    comprendano    la
          presentazione   da      parte   dei     richiedenti  di  un
          pianoprogramma  almeno   triennale   e   di   un   bilancio
          previsionale triennale.
            2. Il  presidente del comitato  istituito ai sensi  della
          normativa indicata al comma  1 e' autorizzato a costituire,
          entro   il 31 agosto 1994,   una    societa'   per   azioni
          denominata         societa'      per   l'imprenditorialita'
          giovanile,   cui   e'    affidato  il  compito  di produrre
          servizi    a  favore  di     organismi  ed  enti      anche
          territoriali,  imprese  ed    altri  soggetti    economici,
          finalizzati alla  creazione di nuove imprese e al  sostegno
          delle  piccole  e medie imprese, costituite prevalentemente
          da giovani   tra i   18 e   i 29   anni,  ovvero    formate
          esclusivamente  da  giovani  tra  i 18 e i 35 anni, nonche'
          allo sviluppo locale.   A    decorrere  dal    sessantesimo
          giorno    successivo alla   sua costituzione,  la  societa'
          subentra altresi'   nelle   funzioni   gia' esercitate  dal
          comitato e dalla  Cassa depositi e prestiti  ai sensi della
          medesima  normativa  e   nei  relativi  rapporti  giuridici
          e  finanziari,  ivi   compresa la   titolarita' delle somme
          destinate alle esigenze di    finanziamento  del  comitato,
          determinate    nella  misura di lire   7   miliardi e   700
          milioni.  La  societa' puo'  promuovere  la costituzione  e
          partecipare   al   capitale sociale   di  altre    societa'
          operanti    a    livello   regionale   per   le    medesime
          finalita',  cui partecipano anche  le camere  di commercio,
          industria,  artigianato e agricoltura  o  le  loro   unioni
          regionali,   nonche'   partecipare   al capitale sociale di
          piccole imprese  nella misura massima del 10% del  capitale
          stesso.   Al  capitale    sociale  della  societa'  possono
          altresi' partecipare  enti  anche   territoriali,   imprese
          ed    altri   soggetti economici   comprese le  societa' di
          cui all'art.  11 della  legge 31 gennaio 1992,  n.  59,  le
          finanziarie  di  cui  all'art.  16  della legge 27 febbraio
          1985, n. 49, che possono   utilizzare a  questo  scopo  non
          piu'   del   15  per  cento  delle    risorse,  nonche'  le
          associazioni di categoria sulla base di    criteri  fissati
          con  il    decreto  di  cui al   comma 1. La societa'  puo'
          essere   destinataria   di   finanziamenti   nazionali    e
          dell'Unione  europea,  il cui utilizzo   anche in relazione
          agli aspetti connessi   alle esigenze    di  funzionamento,
          sara'  disciplinato  sulla base di apposite convenzioni con
          i soggetti finanziatori.
            3. Il   Ministro del tesoro,   che esercita  i    diritti
          dell'azionista   previa  intesa    con  il    Ministro  del
          bilancio e  della programmazione economica   e    con    il
          Ministro      dell'industria,       del     commercio     e
          dell'artigianato,  provvede  al  versamento    delle  somme
          necessarie alla costituzione del capitale  sociale iniziale
          della  societa'    di cui al comma  2,  stabilito  in  lire
          10  miliardi,    a    valere    sulle     somme   derivanti
          dall'autorizzazione   di  spesa  di  cui  al  comma  4.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e  5,
          e  all'art.   19  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.
          333,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8  agosto
          1992, n. 359.
            4.  Per  le    finalita'  di cui al presente articolo  e'
          autorizzata la complessiva spesa di lire 100  miliardi  per
          ciascuno  degli  anni  1994 e 1995 e  di lire 300  miliardi
          per l'anno  1996. Al relativo  onere si provvede  a  carico
          dello  stanziamento  iscritto sul capitolo 7830 dello stato
          di previsione  del  Ministero  del tesoro  per  l'anno 1994
          e corrispondenti  capitoli per  gli  anni successivi.    Il
          Ministro   del bilancio  e della  programmazione  economica
          ripartisce con  proprio decreto,  di   concerto  con     il
          Ministro   del    tesoro,  acquisito previamente il  parere
          delle competenti commissioni    parlamentari,  le  predette
          risorse  finanziarie    tra i territori di cui al  comma 1,
          nel  rispetto  delle  prescrizioni  degli    statuti  delle
          regioni  ad  autonomia  speciale  e delle relative norme di
          attuazione. Le  risorse  finanziarie  comunque    destinate
          alle    finalita'    di    cui    al    presente   articolo
          affluiscono in un  conto  corrente  infruttifero  intestato
          alla  Societa'  per  l'imprenditorialita' giovanile, aperto
          presso la Cassa depositi e prestiti.   La   societa'   puo'
          periodicamente   avanzare   richieste   di prelevamento  di
          fondi   dal suddetto   conto, a   favore  di    se  stessa,
          soltanto  per    le somme   strettamente necessarie per  il
          conseguimento delle finalita' di cui al comma 2.
            5. Il personale in servizio presso il comitato alla  data
          di  entrata  in  vigore  del decreto   legislativo 3 aprile
          1993, n. 96,  se e fino a quando non  venga assunto   dalla
          societa',    resta  iscritto    nel  ruolo  transitorio  ad
          esaurimento   presso il Ministero del    bilancio  e  della
          programmazione    economica,  di    cui  all'art.    14 del
          medesimo decreto legislativo, e  successive integrazioni  e
          modificazioni.    A  decorrere  dal  sessantesimo    giorno
          successivo alla costituzione   della societa' di  cui    al
          presente  articolo,  il decreto-legge 30 dicembre  1985, n.
          786,  convertito,  con  modificazioni,  dalla    legge   28
          febbraio  1986, n.   44, cosi' come modificato ed integrato
          dalla successiva normativa, e' abrogato.
            6.  I  mutui  a  tasso  agevolato  sono  assistiti  dalle
          garanzie previste dal   codice civile   e  da    privilegio
          speciale,    da  costituire    con le stesse modalita'   ed
          avente le stesse  caratteristiche del privilegio  di    cui
          all'articolo  7   del  decreto  legislativo luogotenenziale
          1 novembre  1944,  n. 367,  come  sostituito   dall'art.  3
          del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1
          ottobre  1947,  n.  1075.    acquisibile  nell'ambito degli
          investimenti da realizzare.
            6-bis. Il  Ministro del tesoro presenta   annualmente  al
          Parlamento,  entro    il    15    maggio,    una  relazione
          sull'attuazione  del  presente articolo   e  sull'attivita'
          della   societa' per  l'imprenditorialita' giovanile. Nella
          relazione sono   indicati  i    dati  della    gestione  di
          bilancio,    le partecipazioni   della   societa' in  altre
          societa',  la distribuzione  territoriale degli   incentivi
          erogati,    il  grado   e le modalita'   di   utilizzo  dei
          finanziamenti  nazionali  e  dell'Unione europea,   nonche'
          i    settori    economici  interessati    e   i   risultati
          complessivi conseguiti".
            -   Si riporta   il   testo   dell'art. 1,    comma    1,
          lettera  a),    del  decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 32,
          convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
            "Art. 1 (Definizioni). -  1.    Ai  fini  dell'attuazione
          della  politica  di   intervento nelle   aree depresse  del
          territorio  nazionale e,  in particolare, dell'applicazione
          dell'art. 3, comma 1,  della legge 19 dicembre  1992,    n.
          488,  di    conversione  in legge,   con modificazioni, del
          decreto-legge 22  ottobre 1992, n. 415, e dell'art.  3  del
          decreto legislativo  3 aprile  1993,  n. 96,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, si intende:
            a)  per  "aree depresse" quelle individuate o che saranno
          individuate dalla  Commissione   delle   Comunita'  europee
          come  ammissibili  agli interventi  dei fondi  strutturali,
          obiettivi   1,   2 e  5- b,  quelle eleggibili  sulla  base
          delle    analoghe  caratteristiche   e   quelle  rientranti
          nelle   fattispecie dell'art. 92, paragrafo  3, lettera c),
          del trattato di Roma, previo accordo con la Commissione".
            - Si   riporta il testo dell'art.    7,  comma  1,  della
          legge 3 aprile 1997, n. 94, recante: "Modifiche alla  legge
          5  agosto  1978, n. 468, e successive    modificazioni    e
          integrazioni,   recante   norme   di contabilita'  generale
          dello  Stato in materia di  bilancio. Delega al Governo per
          l'individuazione  delle    unita' previsionali di  base del
          bilancio dello Stato".
            "Art.  7. -  1.  Ai fini  della  razionalizzazione  delle
          strutture  amministrative   e   del   potenziamento   degli
          strumenti  operativi  a supporto dell'azione   del  Governo
          in  materia  di    politica  economica,  finanziaria e   di
          bilancio   e' disposto l'accorpamento   del  Ministero  del
          tesoro    e  del    Ministero    del    bilancio  e   della
          programmazione economica in un'unica  amministrazione,  che
          assume  la denominazione di ''Ministero  del   tesoro,  del
          bilancio  e   della  programmazione economica'', nel  quale
          confluiscono  tutte le funzioni, gli uffici, il personale e
          le  risorse finanziarie   dei due Ministeri interessati. In
          tutti  gli  atti normativi  e  gli  atti ufficiali    della
          Repubblica  italiana    le    dizioni    ''Ministero    del
          tesoro''  e   ''Ministro   del tesoro''    e    ''Ministero
          del    bilancio    e  della   programmazione economica''  e
          ''Ministro   del   bilancio   e     della    programmazione
          economica''  sono  sostituite dalle dizioni ''Ministero del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica''  e
          ''Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica''".
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1998
          (disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti    emanati  dal
          Governo.  Essi  devono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
            -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  14  dicembre
          1947, n. 1577:
            "Art.     13.  -    Nel    registro  prefettizio    delle
          cooperative di  cui all'art. 14 del  regolamento  approvato
          con  regio    decreto  12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle
          cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono  essere
          iscritti:
            a)  tutte    le altre cooperative legalmente   costituite
          qualunque sia il loro oggetto;
            b) i consorzi  di  cooperative  a  carattere  provinciale
          esclusi  quelli  di  cooperative  ammissibili ai   pubblici
          appalti i quali continueranno ad essere disciplinati  dalla
          legge  25  giugno  1909,  n.  422,  e  relativo regolamento
          approvato  con regio  decreto 12  febbraio 1911,   n.  278,
          nonche'  dalle  disposizioni  di cui agli  articoli 15 e 27
          del presente decreto.
            Il registro   e' tenuto   distintamente per    sezioni  a
          seconda  della  diversa  natura  ed attivita' degli enti, e
          cioe':
              sezione cooperazione di consumo;
              sezione cooperazione di produzione e lavoro;
              sezione cooperazione agricola;
              sezione cooperazione edilizia;
              sezione cooperazione di trasporto;
              sezione cooperazione della pesca;
              sezione cooperazione mista;
              sezione cooperazione sociale;
              sezione   societa'   di     mutuo  soccorso    ed  enti
          mutualistici di cui all'art. 2612 del codice civile.
            Oltre  che   nella   sezione   per esse    specificamente
          prevista,    le cooperative   sociali sono  iscritte  nella
          sezione cui   direttamente afferisce  l'attivita'  da  esse
          svolta".