IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni in materia di imprenditorialita' giovanile, ed in particolare il comma 1 che prevede che le relative modalita' di attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1994, n. 695, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994, con il quale e' stato adottato il regolamento recante modalita' per la concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile; Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese di cui alla comunicazione della Commissione europea n. 96/C 213/04 del 23 luglio 1996; Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, concernente la definizione di "aree depresse"; Vista la decisione della Commissione europea in ordine all'aiuto di Stato n. 27/A /97 - Carta delle zone ammissibili (zone ex art. 92, 3, C) - proroga dei regimi di aiuto a finalita' regionale del 21 maggio 1997, comunicata con nota SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997; Vista la delibera CIPE 26 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1997, recante criteri ed indirizzi per l'ammissibilita' di progetti di investimento alle agevolazioni a favore dell' imprenditorialita' giovanile; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modificazioni ed integrazioni al citato decreto interministeriale 24 novembre 1994, n. 695, al fine di assicurare una maggiore operativita' dell'intervento a favore dell'imprenditorialita' giovanile e di realizzare un migliore coordinamento con la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato; Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 1/314 del 2 febbraio 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Soggetti beneficiari 1. Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b, cosi' come definiti dal regolamento comunitario n. 2081 del 20 luglio 1993, le societa' - ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni - con le caratteristiche di cui al comma 2, che si impegnano a realizzare progetti nei settori di cui all'articolo 2, possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 3. 2. Sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le societa' composte esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni, oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che siano residenti nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui al comma 1 alla data del 1 gennaio 1994. 3. Le societa' devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui al comma 1. 4. Sono escluse le ditte individuali, le societa' di fatto o le societa' aventi un unico socio. 5. Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di eta' e residenza fissate nel comma 2, per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 7. La modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine dei dieci anni provoca l'immediata decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate all'articolo 8.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante: "Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali": "Art. 1 (Imprenditorialita' giovanile). - 1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi' come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalita' d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovra' comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la omogeneita' dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un pianoprogramma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale. 2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui e' affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche' allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la societa' subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarita' delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La societa' puo' promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre societa' operanti a livello regionale per le medesime finalita', cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della societa' possono altresi' partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le societa' di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La societa' puo' essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori. 3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della societa' di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e 5, e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalita' di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla Societa' per l'imprenditorialita' giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La societa' puo' periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. 5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla societa', resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della societa' di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, cosi' come modificato ed integrato dalla successiva normativa, e' abrogato. 6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075. acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare. 6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attivita' della societa' per l'imprenditorialita' giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della societa' in altre societa', la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalita' di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonche' i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende: a) per "aree depresse" quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5- b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato di Roma, previo accordo con la Commissione". - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato". "Art. 7. - 1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio e' disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di ''Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica'', nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni ''Ministero del tesoro'' e ''Ministro del tesoro'' e ''Ministero del bilancio e della programmazione economica'' e ''Ministro del bilancio e della programmazione economica'' sono sostituite dalle dizioni ''Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica'' e ''Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica''". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1998 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577: "Art. 13. - Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti: a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto; b) i consorzi di cooperative a carattere provinciale esclusi quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti i quali continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonche' dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e 27 del presente decreto. Il registro e' tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attivita' degli enti, e cioe': sezione cooperazione di consumo; sezione cooperazione di produzione e lavoro; sezione cooperazione agricola; sezione cooperazione edilizia; sezione cooperazione di trasporto; sezione cooperazione della pesca; sezione cooperazione mista; sezione cooperazione sociale; sezione societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2612 del codice civile. Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attivita' da esse svolta".