IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 16 luglio 1997, n. 323; Visto il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato ad esercitare talune funzioni, comprese quelle attribuite dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri relative a tutte le materie che riguardano l'area della Funzione pubblica; Considerate le modificazioni intervenute nell'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321, e del decreto del Ministro per la funzione pubblica 16 luglio 1997, n. 323; Ritenuto che le modificazioni predette rendono necessario acquisire di nuovo il prescritto parere da parte del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 15 giugno 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza degli uffici del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza del Dipartimento della funzione pubblica devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo e ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983: "Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono: 1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali; 2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; 3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici (6/b); 4) il controllo sulla efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttivita' e dei risultati conseguiti; 5) le attivita' istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione; 6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi; 7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento; 8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli ministeri; 9) le attivita' necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione; 10) le attivita' connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione; 11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione. Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributivefunzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonche' la relativa distribuzione funzionale e territoriale. Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Il Dipartimento della funzione pubblica sara' ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attivita' di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni. Dovra' essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovra' essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto dei precisi requisiti di professionalita' e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potra' essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97. All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del ConsigIio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti". - Il decreto legislativo n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 597/1993 reca: "Regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 321/1994 reca: "Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica". - Il decreto del Ministro per la funzione pubblica n. 323/1997 reca: "Regolamento recante l'individuazione dei servizi e relative funzioni nell'ambito degli uffici dirigenziali del Dipartimento della funzione pubblica". - Il decreto legislativo n. 396/1997 reca: "Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentativita' sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'art. 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto legislativo n. 80/1998 reca: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990, si rimanda alle note alle premesse.