IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  11
novembre 1993, n. 597;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  14
aprile 1994, n. 321;
  Visto il  decreto del Ministro  per la funzione pubblica  16 luglio
1997, n. 323;
  Visto il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 28 ottobre 1993;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 31
maggio 1996  con il  quale il  Ministro per  la funzione  pubblica e'
stato  delegato  ad  esercitare   talune  funzioni,  comprese  quelle
attribuite dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri  relative a  tutte le  materie che  riguardano l'area  della
Funzione pubblica;
  Considerate  le modificazioni  intervenute nell'organizzazione  del
Dipartimento  della  funzione  pubblica  a seguito  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei Ministri 11 novembre 1993,  n. 597, del
decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 14 aprile 1994, n.
321, e  del decreto del Ministro  per la funzione pubblica  16 luglio
1997, n. 323;
  Ritenuto che le modificazioni predette rendono necessario acquisire
di nuovo il prescritto parere da parte del Consiglio di Stato;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 15 giugno 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di competenza  degli  uffici  del Dipartimento  della
funzione pubblica  della Presidenza  del Consiglio dei  Ministri, sia
che  conseguano obbligatoriamente  ad  iniziativa di  parte, sia  che
debbano essere promossi d'ufficio.
  2.  I procedimenti  di competenza  del Dipartimento  della funzione
pubblica devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine
stabilito,  per ciascun  procedimento,  nelle  tabelle allegate,  che
costituiscono  parte  integrante  del   presente  regolamento  e  che
contengono, altresi', l'indicazione  dell'organo e ufficio competente
e  della  fonte   normativa.  In  caso  di   mancata  inclusione  del
procedimento  nelle tabelle  allegate, lo  stesso si  concludera' nel
termine previsto  da altra  fonte legislativa  o regolamentare  o, in
mancanza, nel  termine di trenta  giorni di cui all'articolo  2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            - Si riporta il testo degli articoli  2 e 4  della  legge
          n.  241/1990  (Nuove  norme  in    materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
            "Art.    2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente ad una istanza,  ovvero    debba   essere
          iniziato   d'ufficio,    la  pubblica amministrazione ha il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
            2.    Le  pubbliche    amministrazioni  determinano   per
          ciascun   tipo di procedimento, in quanto  non  sia    gia'
          direttamente  disposto  per  legge  o per regolamento,   il
          termine entro cui esso    deve  concludersi.  Tale  termine
          decorre   dall'inizio   di   ufficio   del  procedimento  o
          dal ricevimento  della domanda  se il  procedimento e'   ad
          iniziativa  di parte.
            3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai
          sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
            4.   Le determinazioni  adottate  ai  sensi del  comma  2
          sono  rese pubbliche secondo quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
            "Art.  4. -   1. Ove non sia gia' direttamente  stabilito
          per  legge  o  per     regolamento,       le      pubbliche
          amministrazioni   sono    tenute  a determinare per ciascun
          tipo di procedimento relativo ad atti  di  loro  competenza
          l'unita'  organizzativa responsabile della istruttoria e di
          ogni    altro     adempimento     procedimentale,   nonche'
          dell'adozione  del provvedimento finale.
            2.   Le   disposizioni  adottate  ai  sensi del  comma  1
          sono  rese pubbliche secondo quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
            - Si  riporta il testo  del comma 3,  dell'art. 17, della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina  dell'attivita' di  Governo
          e    ordinamento  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri):
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27  della  legge  n.
          93/1983:
            "Art.  27  (Istituzione,  attribuzione ed ordinamento del
          Dipartimento della  funzione   pubblica).   -   Nell'ambito
          della      Presidenza    del  Consiglio  dei    Ministri e'
          istituito il Dipartimento   della  funzione  pubblica,  cui
          competono:
            1)    la tutela   dell'albo dei  dipendenti civili  dello
          Stato    e  dei  dipendenti  italiani  operanti  presso  le
          organizzazioni internazionali;
            2)  l'attivita' di indirizzo e  di coordinamento generale
          in materia di pubblico impiego;
            3)   il coordinamento   delle  iniziative    di  riordino
          della  pubblica  amministrazione  e   di organizzazione dei
          relativi   servizi, anche per quanto  concerne  i  connessi
          aspetti informatici (6/b);
            4)    il controllo   sulla  efficienza e  la economicita'
          dell'azione amministrativa anche  mediante la   valutazione
          della  produttivita' e dei risultati conseguiti;
            5)   le  attivita'  istruttorie  e    preparatorie  delle
          trattative   con   le   organizzazioni   sindacali,      la
          stipulazione    degli  accordi  per    i  vari comparti del
          pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;
            6) il coordinamento  delle    iniziative  riguardanti  la
          disciplina  del trattamento   giuridico   ed economico  dei
          pubblici  dipendenti e  la definizione  degli  indirizzi  e
          delle      direttive     per  i    conseguenti  adempimenti
          amministrativi;
            7)     la     individuazione   dei     fabbisogni      di
          personale  e   la programmazione del relativo reclutamento;
            8) gli adempimenti  per il concerto dei singoli  Ministri
          in  ordine  ai    disegni    di  legge    ed   agli   altri
          provvedimenti  concernenti  il personale   e gli    aspetti
          funzionali     ed  organizzativi    specifici  dei  singoli
          ministeri;
            9) le attivita' necessarie  per  assicurare,  sentito  il
          Ministero   del  tesoro,  Provveditorato    generale  dello
          Stato, la   pianificazione  dei  mezzi  materiali  e  delle
          attrezzature  occorrenti per il funzionamento degli  uffici
          dello  Stato  e    la   massima   utilizzazione    ed    il
          coordinamento  delle tecnologie  e della  informatica nella
          pubblica amministrazione;
            10)   le   attivita'   connesse   con   il  funzionamento
          della  Scuola superiore della pubblica amministrazione;
            11) la cura, sentito il Ministero  degli  affari  esteri,
          dei  rapporti  con  l'OCSE,  l'UES    e gli altri organismi
          internazionali  che  svolgono  attivita'  nel  campo  della
          pubblica amministrazione.
            Nelle  suddette    materie  il  Dipartimento  si   avvale
          dell'apporto  del  Consiglio   superiore   della   pubblica
          amministrazione.
            Ai    fini  della    determinazione delle   previsioni di
          spesa e   delle impostazioni   retributivefunzionali    nel
          quadro   degli  accordi  da definire con  le organizzazioni
          sindacali, le   amministrazioni  dello  Stato,    anche  ad
          ordinamento  autonomo,  le regioni,  le province,  i comuni
          e  gli altri  enti pubblici  di cui  alla presente    legge
          sono   tenuti   a   fornire,  nei  tempi  prescritti,  alla
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri    -  Dipartimento
          della   funzione    pubblica,  tutti    i  dati  globali  e
          disaggregati riguardanti il personale  nonche' la  relativa
          distribuzione funzionale e territoriale.
            Alle   dipendenze   della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  - Dipartimento   della funzione   pubblica,    e'
          posto    un  contingente    di  cinque ispettori di finanza
          comandati dalla Ragioneria  generale  dello  Stato    e  di
          cinque    funzionari particolarmente   esperti in  materia,
          comandati dal Ministero  dell'interno, i quali avranno   il
          compito  di verificare   la  corretta   applicazione  degli
          accordi   collettivi stipulati  presso  le  amministrazioni
          dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  presso le
          regioni, le province, i comuni e  gli altri  enti  pubblici
          di      cui   alla     presente  legge.  Gli     ispettori,
          nell'esercizio delle    loro    funzioni,    hanno    piena
          autonomia   funzionale   ed   hanno l'obbligo di denunciare
          alla  procura  generale  della     Corte   dei   conti   le
          irregolarita' riscontrate.
            Il  Dipartimento  della funzione pubblica sara'  ordinato
          in servizi per  la  gestione  amministrativa  degli  affari
          di  competenza.  Le attivita'   di   studio,   ricerca   ed
          impulso    saranno   organizzate   in funzione di strutture
          aperte e  flessibili di supporto tecnico per  le  pubbliche
          amministrazioni.
            Dovra'  essere    definito il   numero dei  dipendenti da
          assegnare al Dipartimento.  Il   personale  dovra'   essere
          distaccato     da   altre amministrazioni, enti pubblici ed
          aziende pubbliche tenendo conto dei  precisi  requisiti  di
          professionalita'    e specializzazione e collocato anche in
          posizione  di  fuori    ruolo  presso  la  Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri. Potra' essere utilizzato anche il
          personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.
            All'ordinamento   del    Dipartimento   della    funzione
          pubblica    si provvedera', entro   sei mesi  dalla data di
          entrata in  vigore della presente   legge,   con   uno    o
          piu'  decreti  del  Presidente  della Repubblica, a seguito
          di delibera del ConsigIio dei Ministri adottata su proposta
          del  Presidente   del Consiglio   dei Ministri,  sentite le
          competenti   commissioni permanenti    della  Camera    dei
          deputati    e  del Senato della Repubblica, sulla base  dei
          principi stabiliti nei commi precedenti".
            -    Il    decreto    legislativo    n.   29/1993   reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico   impiego, a norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            -  Il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri
          n. 597/1993 reca:      "Regolamento      recante      norme
          sulle         competenze        e  sull'organizzazione  del
          Dipartimento della funzione pubblica".
            - Il decreto del Presidente  del Consiglio  dei  Ministri
          n.  321/1994  reca:   "Regolamento   per   l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale  e  delle  relative
          funzioni  del  Dipartimento  della funzione pubblica".
            -  Il decreto  del Ministro   per la   funzione  pubblica
          n.  323/1997  reca: "Regolamento   recante l'individuazione
          dei servizi  e relative funzioni nell'ambito  degli  uffici
          dirigenziali del Dipartimento della funzione pubblica".
            -    Il    decreto    legislativo    n.  396/1997   reca:
          "Modificazioni   al decreto   legislativo     3    febbraio
          1993,      n.    29,    in      materia   di contrattazione
          collettiva   e   di   rappresentativita'   sindacale    nel
          settore  del    pubblico impiego,   a norma   dell'art. 11,
          commi 4  e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
            - Il   decreto  legislativo  n.    80/1998  reca:  "Nuove
          disposizioni  in  materia    di    organizzazione   e    di
          rapporti   di  lavoro    nelle amministrazioni   pubbliche,
          di    giurisdizione   nelle controversie   di lavoro  e  di
          giurisdizione amministrativa,   emanate    in    attuazione
          dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
           Nota all'art. 1:
            -  Per  il  testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990, si
          rimanda alle note alle premesse.