IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la  legge 30 aprile  1962, n. 283, concernente  la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande ed in particolare l'articolo 7;
  Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per
la lavorazione  e il commercio  dei cereali, degli sfarinati  e delle
paste alimentari;
  Visto il decreto ministeriale 27  febbraio 1996, n. 209, relativo a
regolamento  concernente  la  disciplina  degli  additivi  alimentari
consentiti nella  preparazione e per la  conservazione delle sostanze
alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.
95/2/CE e n. 95/31/CE;
  Visto   il   decreto   ministeriale  4   marzo   1985   concernente
autorizzazione all'impiego dell'alcool etilico per il trattamento del
pane in  cassetta confezionato,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 85 del 10 aprile 1985;
  Visto il regolamento  (CEE) n. 1576/89 del consiglio  del 29 maggio
1989  che stabilisce  le regole  generali relative  alla definizione,
designazione e presentazione delle bevande spiritose;
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2046/89 del consiglio  del 19 giugno
1989 che  stabilisce le  regole generali relative  alla distillazione
dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
  Visto il  decreto legislativo 27  gennaio 1992, n. 109,  relativo a
attuazione  delle  direttive   89/395/CEE  e  89/396/CEE  concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e la  pubblicita'  dei  prodotti
alimentari;
  Considerato  che  l'alcool  etilico   esplica  nel  pane  speciale,
disciplinato  dell'articolo  20  della legge  n.  580/1967,  un'utile
azione conservatrice antimicotica  allorche' esso e' commercializzato
in confezioni chiuse impermeabili  consentendogli una piu' prolungata
conservazione  e  che  per  tale  azione  puo'  essere  impiegato  in
alternativa ad  altri additivi alimentari autorizzati  in conformita'
del decreto ministeriale n. 209/1996;
  Considerato che  tale azione  puo' essere  favorevolmente esplicata
sul pane speciale  confezionato presentato sia in forma  intera che a
fette;
  Considerato che per consentire la piu' prolungata conservazione del
pane speciale e' sufficiente sotto l'aspetto tecnologico l'impiego di
modeste quantita' di  alcool etilico e comunque tali  da non superare
il 2% in peso, espresso in  sostanza secca, sul prodotto finito messo
in commercio;
  Considerato che appare necessario, che il consumatore sia informato
del particolare trattamento al quale  il pane e' stato sottoposto con
l'impiego dell'alcool etilico;
  Visto  il parere  del  Consiglio superiore  di  sanita' reso  nella
seduta del 21 maggio 1997;
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione  della  Unione  europea
effettuata in data 3 agosto  1997 ai sensi della direttiva 83/189/CEE
del 28 marzo 1983 e della direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978;
  Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai
sensi degli  articoli 11  e 12  della legge 28  luglio 1993,  n. 300,
anche al  pane speciale originario dei  Paesi contraenti dell'accordo
sullo spazio economico europeo;
  Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto di  non poter  accogliere l'osservazione del  Consiglio di
Stato in  merito alla apposizione sulla  confezione della indicazione
della quantita' di alcool etilico  impiegato, in quanto tale sostanza
e' utilizzata nel caso di specie non come ingrediente caratterizzante
ma, ai  sensi dell'articolo  7 della  legge 30  aprile 1962,  n. 283,
esclusivamente  per  la  sua   azione  conservativa  antimicotica  in
sostituzione  di   altri  additivi  alimentari  autorizzati   e  che,
pertanto, la  indicazione "trattato  con alcool etilico"  appare piu'
garantista e di piu' immediata percezione da parte del consumatore;
  Ritenuto, altresi', di non  accogliere l'osservazione formulata dal
Consiglio di Stato in merito  alla indicazione sulla confezione della
durabilita'  in giorni  del prodotto  poiche' tale  condizione e'  un
obbligo gia' previsto dal citato decreto legislativo n. 109/1992, che
in  particolare  sancisce  l'obbligatorieta'  per  il  produttore  di
indicare in  chiaro la data di  scadenza oppure, ove ne  ricorrano le
condizioni, il termine minimo di  conservazione, nonche' in codice il
lotto riferito al giorno della produzione o del confezionamento;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
  Vista la  comunicazione alla Presidenza del  Consiglio dei Ministri
effettuata in data 19 maggio 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il presente  regolamento disciplina  il trattamento  con alcool
etilico del pane speciale preconfezionato.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicate e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -  L'art.  7  della  legge  30 aprile 1962, n. 283, cosi'
          recita:
            "Art. 7. - Il  Ministro  per    la  sanita'  con  proprio
          decreto,  sentito  il Consiglio superiore  di sanita', puo'
          consentire  la produzione ed il   commercio  di    sostanze
          alimentari    e  bevande    che abbiano   subito aggiunte o
          sottrazioni o  speciali trattamenti ivi compreso  l'impiego
          di    raggi       ultravioletti,   radiazioni   ionizzanti,
          antibiotici, ormoni, prescrivendo,  del   pari, anche    le
          indicazioni    che  debbono   essere riportate sul prodotto
          finito".
            - L'art. 20 della legge 4  luglio  1967,  n.  580,  cosi'
          recita:
            "Art.   20.   - Nella  confezione  dei  pani speciali  e'
          consentito l'impiego di  burro, olio di  oliva - in   tutti
          i  tipi    ammessi dalle leggi  vigenti, escluso  l'olio di
          sansa  di oliva  rettificato -   e strutto, sia  come  tali
          che  sotto forma di emulsionati, nonche' latte e polvere di
          latte,  mosto  d'uva,  zibibbo ed altre   uve passe, fichi,
          olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio  e
          destrosio.
            Il   pane  speciale     con  l'aggiunta  di  grassi  deve
          contenere non meno del  4,5 per  cento di  sostanza  grassa
          totale  riferita a  sostanza secca.
            Il pane speciale  al malto deve contenere non meno  del 7
          per cento di  zuccheri riduttori,  espressi   in  maltosio,
          riferito a  sostanza secca.
            Il    pane speciale   deve essere   posto in  vendita con
          diciture che indichino l'ingrediente aggiunto. Nel caso che
          piu' ingredienti siano stati    aggiunti,    le    diciture
          devono    indicare    questi   in   ordine decrescente   di
          quantita'   presente riferita   a peso.   E'  vietata    la
          vendita  di  pane speciale  con  la  generica denominazione
          di  pane condito, ingrassato o migliorato.
            Il    pane speciale   deve essere  tenuto, nei  locali di
          vendita, in scaffali separati, forniti di cartelli  recanti
          la dicitura di cui al precedente comma.
            L'impiego di   ingredienti diversi   da  quelli  indicati
          nel  presente  articolo    deve  essere    autorizzato  con
          decreto del  Ministro per  la sanita', di  concerto con   i
          Ministri  per   l'agricoltura e   foreste e l'industria, il
          commercio e l'artigianato; nel decreto  sono  stabilite  le
          norme  e    le  modalita' per l'impiego e, al  caso, per la
          produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati".
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.