IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997; Visto, in particolare, l'articolo 4, commi da 1 a 12, della predetta legge che prevede la concessione di incentivi per le piccole e medie imprese nella forma del credito d'imposta; Visto il comma 10 del predetto articolo 4, che esclude l'applicazione di detti incentivi ai settori di cui alla comunicazione della commissione delle Comunita' europee 96/C/68/06; Tenuto conto che, ai sensi del comma 11 del citato articolo 4, gli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti incentivi gravano sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse e che tali somme, iscritte all'unita' previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; Visto il comma 6 del citato articolo 4 il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, nonche' specifiche cause di decadenza dal diritto al credito; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-4085 del 29 luglio 1998; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Riconoscimento del credito d'imposta 1. Le piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, e successive modificazioni, che dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 effettuano assunzioni di dipendenti, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ammesse, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, a fruire di un credito d'imposta per un importo pari a lire 10 milioni per il primo dipendente assunto e a lire 8 milioni per ciascuno dei dipendenti assunti successivamente. Tali importi sono incrementati di un milione di lire quando ricorre una delle condizioni di cui al comma 9 del citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato il suddetto credito spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e per un numero massimo di cinque dipendenti. Il predetto credito di imposta non e' riconosciuto alle imprese operanti nei settori esclusi di cui alla comunicazione della commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto nel rispetto delle regole relative agli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della commissione CEE 96/C 68/06 e non puo' eccedere, per il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione e per i due successivi, l'importo complessivo di lire 180 milioni nel triennio. Per le assunzioni effettuate dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997 il credito d'imposta e' riconosciuto nei predetti limiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e nei due successivi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R, 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. - Per i commi da 1 a 12 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997, si veda in note all'art. 1. - Per la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C/68/06, si veda in note all'art. 1. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Si trascrive il testo del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997, recante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese: "Art. 1. - 1. Ai fini della concessione di aiuti alle attivita' produttive e' definita piccola e media l'impresa che: a) ha meno di 250 dipendenti; e, b) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU; c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4. Ove sia necessario distinguere, e' definita piccola l'impresa che: a) ha meno di 50 dipendenti; e, b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU; c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4. 2. Qualora le norme agevolative in vigore prevedano, con riferimento ad imprese operanti in particolari settori di attivita', parametri dimensionali inferiori a quelli massimi previsti dalla previgente definizione di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, per tali imprese i limiti dimensionali gia' utilizzati sono rideterminati tenuto conto del rapporto esistente tra i limiti dimensionali di cui al comma 1 ed i predetti limiti massimi previgenti. 3. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto di una o piu' imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui al comma 1, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle imprese. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o piu' imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o piu' dall'impresa richiedente medesima. 4. Ai fini del presente decreto e' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa oppure congiuntamente da piu' imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia puo' essere superata nelle due fattispecie seguenti: a) se l'impresa e' detenuta da societa' di investimenti pubblici, societa' di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa; b) se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi e' detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza. 5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 per le nuove imprese: a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformita' agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unita'-lavorativeanno (ULA), cioe' al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria; d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di societa' di capitali, e' quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. 6. Agli stessi fini di cui al comma 5, per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unita' lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 7. Il tasso di conversione lira/ECU e' calcolato in ciascun anno, per la determinazione del valore del fatturato e del totale di bilancio relativi all'esercizio precedente, sulla base della media dei tassi di conversione registrati nell'anno precedente medesimo. Il tasso da applicare nei casi di cui al comma 6 e' l'ultimo fissato prima della data di presentazione della domanda. Il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31 dicembre 1996 e' pari a L. 1.932,7. 8. Con separati provvedimenti, sara' fissata, per ciascuna delle norme agevolative vigenti, la data a decorrere dalla quale e' disposta l'applicazione della definizione di cui al presente decreto, comunque non successiva al 31 dicembre 1997". - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997: "Art. 4. (Incentivi per le piccole e medie imprese). - 1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, in conformita' alla disciplina comunitaria, che dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti e' concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non puo' comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. 2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle seguenti aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la necessita' di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997: a) aree interessate dai patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socioeconomici inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media delle citta' cui appartengono, nella misura stabilita con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in particolare, al tasso di disoccupazione giovanile, all'indice di scolarizzazione e ad altri appropriati indicatori sociodemografici e ambientali; c) comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comuni montani; d) isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto stabilito dalle lettere a), b) e c). 3. Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate. 4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed e' comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non e' rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. 5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che: a) l'impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese gia' costituite al 30 settembre 1997, l'incremento e' commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data; b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attivita' che non assorbono neppure in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie; c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in societa' controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilita' oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni; f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato; g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti; h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'art. 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresi' specifiche cause di decadenza dal diritto al credito. 7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni. 8. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti d'imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti. 9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie: a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/1993 del Consiglio, del 29 giugno 1993; b) abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti; c) producano prodotti che possiedono il marchio di qualita' ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/1992 del Consiglio, del 23 marzo 1992; d) rientrino tra le imprese classificate alle lettere a) e c) del primo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7, 8 e 9 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purche' non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1. 11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unita' previsionale di base ''Devoluzione di proventi'' dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1. 13. Il primo periodo del nono comma dell'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e' sostituito dal seguente: ''A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, e' concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilita' del fondo di garanzia''. 14. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 649, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprieta' contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato. 15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalita' alle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni. 16. Per i soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attivita' commerciali nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi all'iscrizione puo' essere differito a domanda per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. Il versamento differito dei contributi e' effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio. Le modalita' di attuazione della presente disposizione ed il tasso di interesse di differimento, da stabilire tenendo conto di quelli medi degli interessi sui titoli del debito pubblico, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 17. Alle imprese gia' beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, e' concesso a decorrere dal periodo di paga dal 1 dicembre 1997 fino al 31 dicembre 1999 un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1 dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua nell'anno solare precedente. Il contributo spetta altresi', fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti successivamente al 1 dicembre 1997 a seguito di turnover ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. 18. Il contributo capitario di cui al comma 17 e' concesso nella misura annua di seguito indicata ed e' corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999. 19. Il contributo di cui al comma 17 non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del settore della costruzione navale, dei settori disciplinati dal trattato CECA. Per il settore delle fibre sintetiche e per il settore automobilistico, quale definito nella ''Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica'' (97 C279/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 279 del 15 settembre 1997, il predetto contributo trova applicazione nei confronti delle stesse categorie di lavoratori e con gli stessi criteri e modalita' di cui ai commi 17 e 18, alle seguenti condizioni: per ciascuna impresa l'ammontare complessivo del contributo non puo', comunque, superare il tetto massimo annuale di 50.000 ECU; la concessione del contributo dovra' avvenire in conformita' alla disciplina degli aiuti de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis non deve far si che l'importo complessivo degli aiuti de minimis di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in un periodo di tre anni. 20. Al contributo di cui al comma 17 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il contributo stesso e' alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali. 21. Per i nuovi assunti nei periodi di cui al comma 17 successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unita' effettivamente occupate alle stesse date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio contributivo di cui all'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e' riconosciuto, esclusivamente per le attivita' svolte nei territori indicati nel predetto comma 17, con l'aggiunta di quelli dell'Abruzzo e del Molise, in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il fondo pensioni lavoratori dipendenti. 22. L'onere derivante dall'applicazione dei commi da 17 a 21, che e' rimborsato dallo Stato all'INPS sulla base di apposita rendicontazione, e pari a lire 1.440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 950 miliardi per l'anno 2001". - La comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06, concernente gli aiuti de minimis, ritenuti compatibili con l'art. 92 del trattato CE, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee del 6 marzo 1996. Essa prevede, tra l'altro, che la regola de minimis non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attivita' dell'agricoltura o della pesca.