IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449,  recante  "Misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica"  pubblicata  nel  supplemento
ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n.  302  del  30  dicembre
1997; 
  Visto, in particolare,  l'articolo  4,  commi  da  1  a  12,  della
predetta legge che prevede la concessione di incentivi per le piccole
e medie imprese nella forma del credito d'imposta; 
  Visto  il  comma  10  del  predetto   articolo   4,   che   esclude
l'applicazione  di  detti  incentivi   ai   settori   di   cui   alla
comunicazione della commissione delle Comunita' europee 96/C/68/06; 
  Tenuto conto che, ai sensi del comma 11 del citato articolo 4,  gli
oneri derivanti dall'attuazione dei predetti incentivi gravano  sulle
quote messe a riserva dal CIPE  in  sede  di  riparto  delle  risorse
finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse  e  che  tali
somme, iscritte  all'unita'  previsionale  di  base  "Devoluzione  di
proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato; 
  Visto il comma 6 del citato articolo 4 il  quale  prevede  che  con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche
le procedure di controllo in funzione del contenimento  dell'evasione
fiscale e contributiva, nonche' specifiche  cause  di  decadenza  dal
diritto al credito; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge  23
agosto 1988, n. 400, con nota 3-4085 del 29 luglio 1998; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                 Riconoscimento del credito d'imposta 
 
  1. Le piccole e  medie  imprese,  come  definite  dal  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   18
settembre 1997, e successive modificazioni, che dal 1 ottobre 1997 al
31 dicembre  2000  effettuano  assunzioni  di  dipendenti,  ai  sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,
sono ammesse, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
1998, a fruire di un credito d'imposta per un importo pari a lire  10
milioni per il primo dipendente  assunto  e  a  lire  8  milioni  per
ciascuno dei dipendenti assunti successivamente.  Tali  importi  sono
incrementati  di  un  milione  di  lire  quando  ricorre  una   delle
condizioni di cui al comma 9 del citato articolo 4 della legge n. 449
del 1997. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di  lavoro  a
tempo pieno con scadenza almeno triennale il credito d'imposta spetta
nella misura del 50 per cento; per le  assunzioni  con  contratti  di
lavoro a tempo parziale e indeterminato il suddetto credito spetta in
misura  proporzionale  alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle   del
contratto nazionale e per un numero massimo di cinque dipendenti.  Il
predetto credito di imposta non e' riconosciuto alle imprese operanti
nei settori esclusi di cui alla comunicazione della commissione delle
Comunita' europee 96/C 68/06. 
  2. Il credito d'imposta di cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  nel
rispetto delle regole relative  agli  aiuti  di  Stato  di  cui  alla
comunicazione della commissione CEE 96/C 68/06 e non  puo'  eccedere,
per il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione e per i  due
successivi, l'importo complessivo di lire 180 milioni  nel  triennio.
Per le assunzioni effettuate dal 1 ottobre 1997 al 31  dicembre  1997
il credito d'imposta e' riconosciuto nei predetti limiti nel  periodo
d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e nei due successivi. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R, 28 dicembre l985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca 
          misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. 
            - Per i commi da 1 a 12 dell'art. 4 della  legge  n.  449
          del 1997, si veda in note all'art. 1. 
            - Per la comunicazione della Commissione delle  Comunita'
          europee 96/C/68/06, si veda in note all'art. 1. 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri),  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Note all'art. 1: 
            -  Si  trascrive  il  testo  del  decreto  del   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   18
          settembre  1997,  recante  l'adeguamento  alla   disciplina
          comunitaria dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
          medie imprese: 
            "Art. 1. - 1. Ai fini della  concessione  di  aiuti  alle
          attivita' produttive e' definita piccola e media  l'impresa
          che: 
               a) ha meno di 250 dipendenti; e, 
            b) ha un fatturato annuo non superiore a  40  milioni  di
          ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a  27
          milioni di ECU; 
            c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza,  come
          definito al successivo comma 4. 
            Ove  sia  necessario  distinguere,  e'  definita  piccola
          l'impresa che: 
               a) ha meno di 50 dipendenti; e, 
            b) ha un fatturato annuo non superiore  a  7  milioni  di
          ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore  a  5
          milioni di ECU; 
            c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza,  come
          definito al successivo comma 4. 
            2. Qualora le norme agevolative in vigore prevedano,  con
          riferimento ad imprese operanti in particolari  settori  di
          attivita',  parametri  dimensionali  inferiori   a   quelli
          massimi previsti dalla previgente definizione di piccola  e
          media impresa o di piccola impresa  secondo  il  caso,  per
          tali imprese i limiti  dimensionali  gia'  utilizzati  sono
          rideterminati tenuto conto del  rapporto  esistente  tra  i
          limiti dimensionali di cui al comma 1 ed i predetti  limiti
          massimi previgenti. 
            3. Nel caso in cui l'impresa  richiedente  l'agevolazione
          detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o
          dei diritti di voto di una o piu' imprese,  il  numero  dei
          dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale  di
          bilancio, per la verifica dei limiti di  cui  al  comma  1,
          sono calcolati come somma dei valori  riferiti  a  ciascuna
          delle imprese.  Il  capitale  e  i  diritti  di  voto  sono
          detenuti indirettamente  dall'impresa  richiedente  qualora
          siano detenuti per il tramite di una o piu' imprese il  cui
          capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il  25%
          o piu' dall'impresa richiedente medesima. 
            4.  Ai  fini  del   presente   decreto   e'   considerata
          indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di  voto
          non siano detenuti per il 25% o piu' da  una  sola  impresa
          oppure congiuntamente da piu'  imprese  non  conformi  alle
          definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa
          secondo  il  caso,  pertanto,  al  fine  di  effettuare  la
          verifica del  requisito  di  indipendenza,  debbono  essere
          sommate tutte le partecipazioni al  capitale  sociale  o  i
          diritti  di  voto  detenuti  da   imprese   di   dimensioni
          superiori. La predetta soglia puo'  essere  superata  nelle
          due fattispecie seguenti: 
            a) se l'impresa e' detenuta da societa'  di  investimenti
          pubblici, societa' di capitali  di  rischio  o  investitori
          istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun
          controllo individuale o congiunto, sull'impresa; 
            b) se il capitale  e'  disperso  in  modo  tale  che  sia
          impossibile determinare da chi e' detenuto e  se  l'impresa
          dichiara di poter legittimamente presumere  la  sussistenza
          delle condizioni di indipendenza. 
            5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6  per  le  nuove
          imprese: 
            a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del  conto
          economico redatto  secondo  le  vigenti  norme  del  codice
          civile, s'intende l'importo netto del volume  d'affari  che
          comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti
          e dalla prestazione di servizi rientranti  nelle  attivita'
          ordinarie della societa', diminuiti degli  sconti  concessi
          sulle vendite nonche' dell'imposta sul  valore  aggiunto  e
          delle altre imposte direttamente  connesse  con  il  volume
          d'affari; 
            b) il fatturato annuo  ed  il  totale  di  bilancio  sono
          quelli   dell'ultimo    esercizio    contabile    approvato
          precedentemente  la   sottoscrizione   della   domanda   di
          agevolazione, per le imprese esonerate dalla  tenuta  della
          contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio  le
          predette    informazioni    sono    desunte     dall'ultima
          dichiarazione dei redditi presentata,  ed  in  particolare,
          per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del
          prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto con  i
          criteri di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
          n. 689/1974 ed in conformita' agli articoli 2423 e seguenti
          del codice civile; 
            c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero
          di  unita'-lavorativeanno  (ULA),  cioe'  al  numero  medio
          mensile di dipendenti occupati a  tempo  pieno  durante  un
          anno,  mentre  i  lavoratori  a  tempo  parziale  e  quelli
          stagionali rappresentano frazioni di  ULA.  Il  periodo  da
          prendere in considerazione e' quello cui si  riferiscono  i
          dati di cui al precedente punto b); per dipendenti occupati
          si intendono quelli a tempo  determinato  o  indeterminato,
          iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta  eccezione
          di quelli posti in cassa integrazione straordinaria; 
            d) la composizione della compagine sociale o dei  diritti
          di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma
          di societa' di capitali, e' quella risultante alla data  di
          sottoscrizione della domanda di agevolazione. 
            6. Agli stessi fini di cui al comma  5,  per  le  imprese
          costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione
          della   domanda   di   agevolazione,    sono    considerati
          esclusivamente  il  numero  delle  unita'   lavorative   in
          azienda, la composizione  della  compagine  sociale  o  dei
          diritti di voto dell'impresa richiedente ed  il  totale  di
          bilancio risultanti alla stessa data. 
            7. Il tasso  di  conversione  lira/ECU  e'  calcolato  in
          ciascun  anno,  per  la  determinazione  del   valore   del
          fatturato e del totale di bilancio  relativi  all'esercizio
          precedente, sulla base della media dei tassi di conversione
          registrati  nell'anno  precedente  medesimo.  Il  tasso  da
          applicare nei casi di cui al comma 6  e'  l'ultimo  fissato
          prima della data di presentazione della domanda.  Il  tasso
          di conversione per i bilanci chiusi al 31 dicembre 1996  e'
          pari a L. 1.932,7. 
            8.  Con  separati  provvedimenti,  sara'   fissata,   per
          ciascuna  delle  norme  agevolative  vigenti,  la  data   a
          decorrere dalla  quale  e'  disposta  l'applicazione  della
          definizione  di  cui  al  presente  decreto,  comunque  non
          successiva al 31 dicembre 1997". 
            - Si trascrive il testo dell'art. 4 della  legge  n.  449
          del 1997: 
            "Art. 4. (Incentivi per le piccole e medie imprese). - 1.
          Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          229 del 1 ottobre  1997,  in  conformita'  alla  disciplina
          comunitaria, che dal 1 ottobre 1997  al  31  dicembre  2000
          assumono  nuovi  dipendenti  e'  concesso,  a  partire  dal
          periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di
          imposta per un importo pari a 10 milioni  di  lire  per  il
          primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per  ciascuno
          dei successivi. Il credito di  imposta  non  puo'  comunque
          superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui  in
          ciascuno dei tre periodi d'imposta  successivi  alla  prima
          assunzione. 
            2. Le imprese di cui al  comma  1  devono  operare  nelle
          seguenti  aree  comunque  situate  nei  territori  di   cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  (CEE)  n.  2052/88,   e
          successive modificazioni,  e  in  quelli  per  i  quali  la
          Commissione delle  Comunita'  europee  ha  riconosciuto  la
          necessita' di  intervento  con  decisione  n.  836  dell'11
          aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del
          30 giugno 1997: 
            a)  aree  interessate  dai  patti  territoriali  di   cui
          all'art. 2, comma 203, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662; 
            b) aree urbane svantaggiate dei  comuni  con  popolazione
          superiore  a  120.000  abitanti   che   presentano   indici
          socioeconomici inferiori sia rispetto alla media  nazionale
          sia rispetto alla  media  delle  citta'  cui  appartengono,
          nella misura stabilita con delibera  del  CIPE  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  con  riguardo,  in   particolare,   al   tasso   di
          disoccupazione giovanile, all'indice di  scolarizzazione  e
          ad  altri   appropriati   indicatori   sociodemografici   e
          ambientali; 
            c)  comuni  che  partecipano  alle   aree   di   sviluppo
          industriale e ai nuclei industriali istituiti a  norma  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della  legge  14  maggio
          1981, n. 219, e comuni montani; 
            d) isole, con esclusione della Sicilia e della  Sardegna,
          salvo quanto stabilito dalle lettere a), b) e c). 
            3. Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2 possono
          essere stabilite con decreto del  Ministro  delle  finanze,
          previa deliberazione del CIPE, variazioni  dei  crediti  di
          imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla  misura  dei
          maggiori costi di trasporto sopportati  dalle  imprese  ivi
          localizzate. 
            4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione
          del reddito  imponibile  ed  e'  comunque  riportabile  nei
          periodi di imposta successivi, puo' essere fatto valere  ai
          fini del versamento dell'imposta sul reddito delle  persone
          fisiche (IRPEF), dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)
          anche in compensazione ai sensi del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali
          trova applicazione tale normativa. Il  credito  di  imposta
          non e' rimborsabile; tuttavia, esso non limita  il  diritto
          al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. 
            5. Le agevolazioni previste dal comma 1  si  applicano  a
          condizione che: 
            a)  l'impresa  di  cui  al  comma  1,  anche   di   nuova
          costituzione,  realizzi  un  incremento   del   numero   di
          dipendenti a tempo pieno e indeterminato.  Per  le  imprese
          gia' costituite  al  30  settembre  1997,  l'incremento  e'
          commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale  data;
          b) l'impresa di nuova costituzione eserciti  attivita'  che
          non  assorbono  neppure  in  parte  attivita'  di   imprese
          giuridicamente preesistenti ad esclusione  delle  attivita'
          sottoposte a limite numerico o di superficie; 
            c) il livello di occupazione raggiunto  a  seguito  delle
          nuove  assunzioni  non  subisca  riduzioni  nel  corso  del
          periodo agevolato; 
            d)   l'incremento   della   base   occupazionale    venga
          considerato al netto  delle  diminuzioni  occupazionali  in
          societa' controllate ai sensi  dell'art.  2359  del  codice
          civile o facenti capo, anche per interposta  persona,  allo
          stesso soggetto; 
            e) i nuovi  dipendenti  siano  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento o di mobilita' oppure  fruiscano  della  cassa
          integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo  1
          del  regolamento   (CEE)   n.   2052/1988,   e   successive
          modificazioni; 
               f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato; 
            g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i
          soggetti assunti; 
            h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e  sulla
          sicurezza dei lavoratori previste dal  decreto  legislativo
          19 settembre 1994, n. 626, e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni; 
            i)  siano  rispettati  i  parametri   delle   prestazioni
          ambientali come definiti dall'art. 6, comma 6, lettera  f),
          del decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato 20 ottobre  1995,  n.  527,  e  successive
          modificazioni. 
            6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sono stabilite anche  le  procedure  di  controllo  in
          funzione   del   contenimento   dell'evasione   fiscale   e
          contributiva  prevedendosi  altresi'  specifiche  cause  di
          decadenza dal diritto al credito. 
            7. Qualora vengano definitivamente  accertate  violazioni
          non formali, e per  le  quali  sono  previste  sanzioni  di
          importo  superiore  a  lire  tre  milioni,  alla  normativa
          fiscale e contributiva in  materia  di  lavoro  dipendente,
          ovvero violazioni  alla  normativa  sulla  salute  e  sulla
          sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto  legislativo
          19 settembre 1994, n. 626, e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, commesse nel periodo in cui si  applicano  le
          disposizioni del presente articolo,  le  agevolazioni  sono
          revocate, si fa luogo  al  recupero  delle  minori  imposte
          versate o del maggior credito riportato e si  applicano  le
          relative sanzioni. 
            8. Per le  assunzioni  di  dipendenti  con  contratti  di
          lavoro a  tempo  pieno  con  scadenza  almeno  triennale  i
          crediti d'imposta di cui al comma 1 spettano  nella  misura
          del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro
          a  tempo  parziale  e  indeterminato,  spettano  in  misura
          proporzionale alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle  del
          contratto  nazionale  e  sono  concedibili  per  un  numero
          massimo di cinque dipendenti. 
            9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono  essere
          incrementati di un  milione  di  lire  qualora  le  imprese
          beneficiarie: 
            a) abbiano aderito al sistema comunitario di  ecogestione
          e audit previsto dal regolamento  (CEE)  n.  1836/1993  del
          Consiglio, del 29 giugno 1993; 
            b)  abbiano  aderito  ad  accordi  di  programma  per  la
          riduzione delle emissioni inquinanti; 
            c)  producano  prodotti  che  possiedono  il  marchio  di
          qualita'  ecologica  previsto  dal  regolamento  (CEE)   n.
          880/1992 del Consiglio, del 23 marzo 1992; 
            d) rientrino tra le imprese classificate alle lettere  a)
          e c) del primo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985,
          n. 443, e abbiano provveduto all'adeguamento alle norme  di
          cui al decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626,  e
          successive modificazioni. 
            10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7,  8  e  9
          non  si  applicano  per  i  settori  esclusi  di  cui  alla
          comunicazione della  Commissione  delle  Comunita'  europee
          96/C 68/06. Le agevolazioni previste  sono  cumulabili  con
          altri  benefici  eventualmente  concessi  ai  sensi   della
          predetta comunicazione purche' non venga superato il limite
          massimo previsto nel comma 1. 
            11. Gli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  fanno
          carico sulle quote messe a riserva  dal  CIPE  in  sede  di
          riparto delle risorse finanziarie destinate  allo  sviluppo
          delle  aree  depresse.  Tali  somme,  iscritte   all'unita'
          previsionale di  base  ''Devoluzione  di  proventi''  dello
          stato di  previsione  del  Ministero  delle  finanze,  sono
          versate all'entrata del bilancio dello Stato.  Il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          e' autorizzato ad apportare  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
            12. Con decreto del Ministro delle finanze,  di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica, sono stabilite le  modalita'  per
          la regolazione contabile dei crediti di imposta di  cui  al
          comma 1. 
            13. Il primo periodo  del  nono  comma  dell'art.  9  del
          decreto-legge 1  ottobre  1982,  n.  697,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  1982,  n.  887,  e'
          sostituito dal seguente: ''A favore delle cooperative e dei
          consorzi costituiti da soggetti operanti  nel  settore  del
          commercio e del  turismo,  ovvero  da  questi  e  da  altri
          soggetti operanti nel settore dei servizi, ed  aventi  come
          scopo  sociale  la  prestazione  di  garanzie  al  fine  di
          facilitare la concessione di crediti  di  esercizio  o  per
          investimenti ai soci, e' concesso annualmente un contributo
          diretto  ad  aumentare  le  disponibilita'  del  fondo   di
          garanzia''. 
            14. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge
          30 dicembre  1991,  n.  413,  concernente  le  agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta' contadina, prorogato al  31  dicembre  1997  dal
          decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  542,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  dicembre  1996  n.  649,  e'
          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle  relative
          minori entrate provvede la Cassa per la piccola  proprieta'
          contadina,  mediante  versamento,  previo  accertamento  da
          parte della Amministrazione  finanziaria,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato. 
            15. Le agevolazioni  previste  per  i  progetti  relativi
          all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati  e
          disoccupati di cui all'art. 9-septies del  decreto-legge  1
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle  aree  che
          presentano rilevante squilibrio tra domanda  e  offerta  di
          lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616, come individuate con il decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 138  del  15  giugno  1995,  ai
          sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.  Gli
          oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote
          che il CIPE, in sede di riparto delle  risorse  finanziarie
          destinate allo sviluppo delle aree depresse,  riserva  alle
          aree di cui al periodo precedente in  una  percentuale  non
          inferiore al 25  per  cento  delle  risorse  destinate  per
          analoghe finalita' alle aree di  cui  all'obiettivo  1  del
          regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni. 
            16. Per i soggetti di eta' inferiore a  32  anni  che  si
          iscrivono per la prima volta alla gestione  speciale  degli
          artigiani o a quella degli esercenti attivita'  commerciali
          nel periodo dal 1 gennaio  1998  al  31  dicembre  1999  il
          versamento dei contributi dovuti per i due anni  successivi
          all'iscrizione puo'  essere  differito  a  domanda  per  un
          importo pari al 50  per  cento  dell'aliquota  contributiva
          vigente per le gestioni predette. Il  versamento  differito
          dei contributi e' effettuato nei  quattro  anni  successivi
          alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura
          uniforme  in  ciascuno  degli  anni  del  quadriennio.   Le
          modalita' di attuazione della presente disposizione  ed  il
          tasso di interesse di differimento,  da  stabilire  tenendo
          conto di quelli medi degli interessi sui titoli del  debito
          pubblico, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
            17.  Alle  imprese  gia'   beneficiarie   dello   sgravio
          contributivo generale previsto, da  ultimo,  dall'art.  27,
          comma 1,  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30, operanti nelle regioni  Campania,  Basilicata,
          Sicilia,  Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  e'  concesso   a
          decorrere dal periodo di paga dal 1 dicembre 1997  fino  al
          31 dicembre 1999 un contributo, sotto forma capitaria,  per
          i lavoratori occupati alla data del  1  dicembre  1997  che
          abbiano una retribuzione imponibile ai  fini  pensionistici
          non superiore a lire 36 milioni  su  base  annua  nell'anno
          solare precedente. Il  contributo  spetta  altresi',  fermo
          restando  il  requisito  retributivo   anzidetto,   per   i
          lavoratori assunti successivamente al  1  dicembre  1997  a
          seguito di turnover ed escludendo i casi  di  licenziamento
          effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. 
            18. Il  contributo  capitario  di  cui  al  comma  17  e'
          concesso nella misura  annua  di  seguito  indicata  ed  e'
          corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di  dodici,
          mediante  conguaglio  di  ogni  quota  con   i   contributi
          mensilmente   dovuti   alle   gestioni   previdenziali    e
          assistenziali dell'INPS, fino  a  concorrenza  dell'importo
          contributivo riferito  a  ciascun  lavoratore  interessato:
          lire 1.600.000 fino al 31  dicembre  1998;  lire  1.050.000
          fino al 31 dicembre 1999. 
            19.  Il  contributo  di  cui  al  comma  17   non   trova
          applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del
          settore della costruzione navale, dei settori  disciplinati
          dal trattato CECA. Per il settore delle fibre sintetiche  e
          per  il  settore  automobilistico,  quale  definito   nella
          ''Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria
          automobilistica'' (97 C279/01)  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee C 279  del  15  settembre
          1997,  il  predetto  contributo  trova   applicazione   nei
          confronti delle stesse categorie di lavoratori  e  con  gli
          stessi criteri e modalita' di cui ai commi 17  e  18,  alle
          seguenti  condizioni:  per  ciascuna  impresa   l'ammontare
          complessivo del contributo non puo', comunque, superare  il
          tetto massimo annuale di 50.000  ECU;  la  concessione  del
          contributo dovra' avvenire in conformita'  alla  disciplina
          degli aiuti de minimis prevista dalla  comunicazione  della
          Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 68 del 6
          marzo 1996; qualsiasi altro  aiuto  supplementare  concesso
          alla medesima impresa a titolo della regola de minimis  non
          deve far  si  che  l'importo  complessivo  degli  aiuti  de
          minimis di cui l'impresa  beneficia  ecceda  il  limite  di
          100.000 ECU in un periodo di tre anni. 
            20. Al contributo di cui al  comma  17  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'art. 6 del
          decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  dicembre  1989,  n.  389,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte  salve
          le disposizioni di  cui  all'art.  5  del  decreto-legge  1
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, come  modificato  dall'art.
          23 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il contributo stesso
          e' alternativo ad ogni altra  agevolazione  prevista  sulle
          contribuzioni previdenziali ed assistenziali  ad  eccezione
          della fiscalizzazione degli oneri sociali. 
            21. Per i nuovi assunti nei periodi di cui  al  comma  17
          successivamente al 30 novembre 1997 e al 30  novembre  1998
          ad incremento, rispettivamente, delle unita' effettivamente
          occupate alle stesse date, nelle imprese di  cui  al  comma
          17, lo sgravio contributivo di cui all'art. 14 della  legge
          2 maggio 1976, n. 183, e' riconosciuto, esclusivamente  per
          le attivita' svolte nei  territori  indicati  nel  predetto
          comma 17, con  l'aggiunta  di  quelli  dell'Abruzzo  e  del
          Molise, in misura totale dei contributi dovuti  all'INPS  a
          carico dei datori di lavoro, per  un  periodo  di  un  anno
          dalla data di  assunzione  del  singolo  lavoratore,  sulle
          retribuzioni assoggettate  a  contribuzioni  per  il  fondo
          pensioni lavoratori dipendenti. 
            22. L'onere derivante dall'applicazione dei commi da 17 a
          21, che e' rimborsato dallo Stato all'INPS  sulla  base  di
          apposita rendicontazione, e pari a lire 1.440 miliardi  per
          l'anno 2000 ed a lire 950 miliardi per l'anno 2001". 
            - La  comunicazione  della  Commissione  delle  Comunita'
          europee 96/C  68/06,  concernente  gli  aiuti  de  minimis,
          ritenuti compatibili con l'art.  92  del  trattato  CE,  e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
          del 6 marzo 1996. Essa prevede, tra l'altro, che la  regola
          de minimis non  si  applica  ai  settori  disciplinati  dal
          trattato CECA  alla  costruzione  navale,  al  settore  dei
          trasporti e agli  aiuti  concessi  per  spese  relative  ad
          attivita' dell'agricoltura o della pesca.